Circolare Inail n. 22 del 14 marzo 2025
Pagamento dei premi e accessori. Modifica del tasso di interesse di rateazione e della misura delle sanzioni civili.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che, a seguito della decisione della BCE del 6 marzo 2025 (ORP = 2,65%), dal 12 marzo 2025 si aggiornano i tassi applicati alle rateazioni dei premi assicurativi e alle sanzioni civili. In particolare il tasso per le rateazioni diventa 8,65% per le istanze presentate dal 12/03/2025; le sanzioni civili sono riallineate alle nuove misure (8,15%, 2,65%, 10,15% a seconda dei casi) con specifiche riduzioni previste per procedure concorsuali. Le rateazioni in corso restano invariate. Allegati: 2.
Pagamento dei premi e accessori. Modifica del tasso di interesse di rateazione e della misura delle sanzioni civili
Punti principali
Quadro e decorrenza
La BCE ha fissato l'ORP al 2,65% con decisione del 6 marzo 2025; le variazioni indicate operano a decorrere dal 12 marzo 2025. Riferimenti normativi e provvedimenti richiamati sono elencati nella circolare.
Rateazioni dei debiti per premi e accessori
Per le nuove istanze di rateazione presentate dal 12/03/2025 il tasso applicato è pari all'ORP maggiorato di 6 punti, cioè 8,65%. Le rateazioni già in corso mantengono il piano di ammortamento originariamente determinato.
Sanzioni civili per mancato o ritardato pagamento
In caso di mancato/ritardato pagamento rilevabile da denunce/registrazioni, la sanzione annua è pari all'ORP maggiorato di 5,5 punti = 8,15%. Se il pagamento è effettuato spontaneamente entro 120 giorni in unica soluzione, la sanzione è pari all'ORP = 2,65%.
Sanzioni per evasione con omissioni o dichiarazioni non conformi
Se la denuncia è effettuata spontaneamente entro 12 mesi: versamento in unica soluzione entro 30 giorni dalla denuncia = ORP+5,5 = 8,15%; entro 90 giorni = ORP+7,5 = 10,15%. La sanzione non può superare il 40% dell'importo dei premi non corrisposti.
Sanzioni civili in misura ridotta nelle procedure concorsuali
Se i contributi e le spese sono integralmente pagati, le sanzioni possono essere ridotte a un tasso non inferiore agli interessi legali. Secondo la delibera C.d.A. INAIL del 17/01/2002, per omissione la riduzione è pari all'ORP = 2,65%; per evasione ORP+2 punti = 4,65%. Poiché l'ORP è superiore agli interessi legali attuali, si applicano tali valori dal 12/03/2025.
Aspetti operativi e allegati
Le variazioni decorrono dal 12/03/2025; le rateazioni in corso restano invariate. La circolare richiama la normativa di riferimento e indica 2 allegati a supporto operativo.
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