Sentenza del 03/07/2015 n. 13753 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia sostenendo la violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57. L’Autorità portuale, obbligata in solido con l’esecutante al pagamento dell’imposta di registro relativa all’ordinanza di assegnazione emessa nell’esecuzione presso terzi, aveva pagato l’importo direttamente alla società esecutante, in esecuzione dell’ordinanza giudiziale. Secondo l’Autorità, tale pagamento aveva effetto liberatorio ai sensi dell’art. 1188 c.c. La Corte ha invece ritenuto che il pagamento a favore di un condebitore, anche se disposto dal giudice dell’esecuzione, non estinguesse l’obbligazione nei confronti dell’Erario, unico creditore dell’imposta.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e deciso la causa nel merito, rigettando l’impugnazione originaria dell’Autorità portuale contro l’avviso di liquidazione. È stato affermato che, ai sensi dell’art. 57 del D.P.R. n. 131 del 1986, l’imposta di registro è dovuta solidalmente dai soggetti individuati dalla norma e che l’Amministrazione finanziaria può richiedere l’intero tributo a qualunque condebitore finché il pagamento non sia effettuato all’Erario. L’assegnazione della somma all’esecutante non produce effetto liberatorio verso il Fisco, poiché l’esecutante non è legittimato a ricevere il pagamento dell’imposta per conto dell’Erario. Il condebitore che abbia pagato potrà eventualmente agire in regresso nei rapporti interni con gli altri obbligati. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57
Sono obbligati al pagamento dell'imposta solidalmente i pubblici ufficiali che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto, i soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, le parti contraenti e le parti in causa, nonché gli altri soggetti indicati dalla norma.
La norma attribuisce natura solidale all’obbligazione relativa all’imposta di registro. L’Erario può chiedere l’intero importo a uno qualsiasi dei coobbligati, senza essere tenuto a rispettare un ordine di escussione o a rivolgersi prima a uno specifico debitore.
Art. 1188 del codice civile
Il pagamento deve essere fatto al creditore o al suo rappresentante, ovvero alla persona indicata dal creditore o autorizzata dalla legge o dal giudice a riceverlo.
L’effetto liberatorio presuppone che il pagamento sia effettuato al creditore o a un soggetto legittimato a riceverlo per conto del creditore. L’esecutante che riceve una somma assegnata nell’esecuzione presso terzi non diventa, per ciò solo, legittimato a ricevere l’imposta di registro dovuta all’Erario.
Legge n. 212 del 2000, art. 10
La norma è stata invocata dall’Autorità portuale in relazione all’affidamento e al comportamento dell’Amministrazione, ma la Corte non ha riconosciuto alcun obbligo per l’Erario di rivolgersi previamente all’altro condebitore.
Codice di procedura civile, artt. 633, 796, 800 e 825
Gli atti e provvedimenti indicati rilevano ai fini dell’individuazione dei soggetti solidalmente obbligati all’imposta di registro secondo il richiamo contenuto nell’art. 57 del D.P.R. n. 131 del 1986.
Massime di principio
- Nelle obbligazioni tributarie solidali, l’Amministrazione finanziaria può chiedere l’intero tributo a qualsiasi coobbligato, senza dover prima escutere gli altri.
- Il pagamento effettuato a un altro coobbligato o a un soggetto coinvolto in una procedura esecutiva non è automaticamente liberatorio verso l’Erario.
- Per estinguere un debito tributario, il pagamento deve essere effettuato al creditore fiscale o a un soggetto espressamente legittimato dalla legge o dall’Amministrazione a riceverlo.
- Un provvedimento del giudice civile, anche se dispone il pagamento di somme relative a un’imposta, non vincola l’Erario se quest’ultimo non è stato parte del procedimento e non attribuisce necessariamente efficacia liberatoria al pagamento.
- Il soggetto che abbia pagato l’intero tributo può eventualmente recuperare dagli altri coobbligati la rispettiva quota mediante regresso, ma tale questione riguarda i rapporti interni e non impedisce la riscossione da parte dell’Erario.
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