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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31668/2021 del 04/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La controversia nasce da tre avvisi di accertamento emessi per l'anno d'imposta 2003: uno nei confronti della società e due nei confronti dei soci, con rideterminazione induttiva di un maggior reddito d'impresa e dei correlati tributi. La CTP aveva accolto i ricorsi dei contribuenti; successivamente una socia aveva definito la lite pendente ai sensi dell'art. 39, comma 2, del D.L. n. 98 del 2011. La CTR, in appello dell'Ufficio, ha parzialmente riformato la decisione di primo grado, riducendo il maggior reddito accertato e imputandolo proporzionalmente alla socia rimasta in giudizio. I contribuenti hanno impugnato la sentenza con due motivi: con il primo hanno denunciato motivazione apparente ex artt. 36 d.lgs. n. 546 del 1992 e 132 c.p.c., assumendo che la CTR avesse escluso costi deducibili qualificandoli come spese personali del gestore di fatto senza adeguata spiegazione; con il secondo hanno denunciato violazione dell'art. 109 TUIR e degli artt. 39, comma 1, e 41 del d.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che la CTR, dopo aver ricondotto l'accertamento all'analitico-induttivo, avesse indebitamente ritenuto indeducibili importi rilevanti senza prova grave, precisa e concordante e senza corretta applicazione del concetto di inerenza dei costi.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha escluso la motivazione apparente, osservando che la CTR aveva esplicitato le ragioni della non deducibilità di parte dei costi, ritenuti in parte non inerenti alla produzione dei ricavi e in parte non documentati. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto legittimo l'accertamento induttivo in presenza della tardiva presentazione della dichiarazione oltre i 90 giorni, e ha precisato che la CTR poteva comunque utilizzare la documentazione acquisita e prodotta in giudizio per quantificare il reddito e le componenti negative deducibili. Ha inoltre ribadito che, ai fini della deducibilità, grava sul contribuente l'onere di provare l'effettività delle spese, la loro concreta destinazione e il legame finalistico, anche solo potenziale, con la produzione del reddito; le allegazioni generiche sulla loro attinenza all'impresa non sono sufficienti. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    La motivazione è sufficiente se consente di comprendere le ragioni della decisione; non è apparente quando il giudice espone, sia pure sinteticamente, le ragioni della non deducibilità dei costi.

  • art. 132 c.p.c.

    È violato solo in caso di mancanza reale della motivazione, non quando la motivazione sia semplicemente non condivisa dalla parte.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il vizio denunciabile è quello di nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente.

  • art. 109 TUIR

    La deducibilità dei costi richiede che essi siano inerenti e provati nella loro effettiva destinazione all'attività d'impresa.

  • art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato dalla parte come parametro dell'accertamento analitico-induttivo; la Corte osserva che la qualificazione dell'accertamento non impediva al giudice di valutare la documentazione acquisita.

  • art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973

    In presenza di dichiarazione presentata tardivamente oltre il termine di 90 giorni, l'accertamento induttivo è legittimamente esperibile come se la dichiarazione non fosse stata presentata.

  • art. 41 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato nel motivo di ricorso, senza specifica statuizione autonoma della Corte rispetto al quadro dell'accertamento induttivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Serve a determinare la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.

  • art. 39, comma 2, del D.L. n. 98 del 2011

    Citato in relazione alla definizione della lite pendente da parte di una socia, fatto rilevante sul piano processuale ma non decisivo sul ricorso della restante parte.

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza non è apparente quando il giudice espone le ragioni, anche essenziali, della propria decisione; il vizio sussiste solo se la motivazione manca realmente o è meramente assertiva.
  • In materia di accertamento induttivo, la tardiva presentazione della dichiarazione oltre il termine di legge consente il ricorso al metodo induttivo come se la dichiarazione non fosse stata presentata.
  • Quando il giudice di merito è chiamato a rideterminare il reddito accertato, può utilizzare la documentazione acquisita agli atti e quella prodotta dalle parti, se ritualmente acquisita, per quantificare correttamente le componenti negative.
  • Ai fini della deducibilità dei costi d'impresa, l'inerenza va verificata in concreto: occorre un collegamento finalistico, anche solo potenziale, con l'attività produttiva, e il contribuente deve provare effettività, destinazione e riferibilità della spesa.
  • Non è sufficiente allegare in modo generico che una spesa sia collegata "in senso ampio" all'impresa; la deduzione presuppone una prova specifica della sua funzione rispetto alla produzione del reddito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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