Ordinanza n. 3211/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: annullamento, previa sospensiva, del provvedimento prot. n. -OMISSIS- CC del 17.9.2025 emesso dal Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, recante l'esclusione del ricorrente dal concorso per esami e titoli per il reclutamento di 4.918 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 27\1\2026: decreto di aumento dei posti e decreto di approvazione della graduatoria finale, nonché provvedimento prot. n. -OMISSIS- CC del 17.9.2025 -OMISSIS-, emesso dal Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri, recante l’esclusione del ricorrente dal concorso per esami e titoli per il reclutamento di 4.918 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal concorso per il reclutamento di allievi carabinieri e, con motivi aggiunti, decreto di aumento dei posti e graduatoria finale
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui il Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri lo ha escluso dal concorso per esami e titoli per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale. Con motivi aggiunti ha impugnato anche il decreto di aumento dei posti e il decreto di approvazione della graduatoria finale, oltre al provvedimento di esclusione. Dalla documentazione risultava notificato il ricorso per motivi aggiunti ad almeno un controinteressato, in esecuzione delle ordinanze adottate nel corso del giudizio. In sede cautelare il ricorrente contestava sostanzialmente la legittimità dell’esclusione, riferita alla valutazione della propria condotta e alla detenzione di sostanza stupefacente per uso personale non terapeutico, accertata in relazione a un episodio del 15 dicembre 2022 e al successivo provvedimento prefettizio del 15 settembre 2023 recante l’invito a non fare più uso di sostanze stupefacenti. La censura investiva, in particolare, la motivazione, la ragionevolezza e la logicità della valutazione amministrativa.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare per carenza di sufficienti profili di fumus boni iuris, senza definire il merito del ricorso. Ha ritenuto che la valutazione della condotta incensurabile del candidato rientri nella discrezionalità dell’amministrazione, il cui esercizio è sindacabile nei limiti della verifica della motivazione, della non contraddittorietà, della ragionevolezza e della logicità, senza sostituzione del giudice alla valutazione amministrativa. Nel caso concreto, il provvedimento di esclusione appariva prima facie adeguatamente motivato, poiché richiamava il forte disvalore e l’oggettiva rilevanza della detenzione di sostanza stupefacente per uso personale non terapeutico, nonché il provvedimento prefettizio del 15 settembre 2023. L’atto non appariva neppure manifestamente irragionevole o illogico, alla luce dell’orientamento secondo cui anche episodi isolati e risalenti di consumo di sostanze stupefacenti possono giustificare l’esclusione dall’arruolamento nelle Forze armate e, in particolare, nei corpi con compiti di polizia, in ragione dell’incompatibilità della condotta con l’habitus comportamentale richiesto e della contiguità con ambienti criminali, anche in assenza di conseguenze penali o amministrative. Il Collegio ha inoltre valorizzato il fatto che l’episodio fosse avvenuto quando il candidato era maggiorenne e aveva un’età ritenuta sufficientemente matura per comprendere il disvalore della condotta. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la misura è concedibile solo in presenza dei relativi presupposti, tra cui un sufficiente fumus boni iuris. Nel caso concreto il TAR lo ha ritenuto insussistente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La valutazione del requisito della condotta incensurabile di un candidato all’arruolamento nelle Forze armate e nei corpi con compiti di polizia rientra nella discrezionalità dell’amministrazione, purché sia fondata su concreti elementi di fatto e adeguatamente motivata.
- Il sindacato giurisdizionale sulla valutazione della condotta incensurabile non può sostituire la valutazione amministrativa, ma deve verificare l’esistenza e la sufficienza della motivazione, nonché l’assenza di contraddittorietà, manifesta irragionevolezza e illogicità.
- Anche un episodio isolato e risalente di detenzione o consumo di sostanze stupefacenti può, in linea di principio, giustificare l’esclusione dall’arruolamento in un corpo con compiti di polizia, anche in assenza di conseguenze penali o amministrative, quando l’amministrazione ne motivi l’incompatibilità con l’habitus comportamentale richiesto.
- Ai fini della valutazione della condotta del candidato può assumere rilievo il fatto che l’episodio sia avvenuto in età maggiorenne e in un momento nel quale il soggetto fosse sufficientemente maturo per comprendere il disvalore della propria condotta.
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