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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14953/2024 del 11/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

U.G. ha impugnato la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 414-bis c.p., sostenendo violazione di legge e vizio di motivazione: ha contestato che la frase pubblicata su Twitter "rompere vagine bambine" fosse equivoca, isolata e non dimostrasse una idoneità concreta a indurre altri a commettere reati sessuali contro minorenni; ha inoltre rilevato che la sola numerosità di followers e le segnalazioni non provavano la "massima diffusività" del messaggio e che nulla era stato accertato circa il contesto/chat in cui il messaggio era stato pubblicato.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il contenuto obiettivo del messaggio fosse idoneo a costituire istigazione a reati sessuali in danno di minorenni, considerato anche il nome evocativo dell'account (@Peppinosexy) e la concreta potenzialità diffusiva del mezzo (account con 241 followers e segnalazioni da non follower). Ha affermato che: ai fini dell'art. 414-bis conta il significato oggettivo dell'espressione indipendentemente dalle giustificazioni dell'autore; l'istigazione deve essere "pubblica" (la diffusione su Twitter rientra nella nozione) e concretamente idonea a indurre altri alla commissione dei reati, valutazione da fare ex ante sulla base di massime di esperienza, riservata al giudice di merito se adeguatamente motivata. Confermata quindi la condanna di primo grado (pena di un anno di reclusione, condizionalmente sospesa e subordinata a sei mesi di attività non retribuita a favore della collettività) e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 414-bis cod. pen.

    Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o più delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa apologia di uno o più delitti previsti dal primo comma. Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico o di costume

    Il reato punisce l'istigazione pubblica a reati sessuali/pedopornografici in danno di minorenni; rileva il significato oggettivo dell'espressione più che le finalità dichiarate dall'autore; richiede l'idoneità concreta del messaggio a indurre altri alla commissione dei reati evocati.

  • art. 266, comma 3, cod. pen.

    Definisce quando un fatto si considera avvenuto "pubblicamente": tra gli esempi rientrano la stampa e "altro mezzo di propaganda". La pubblicazione su un account Twitter accessibile a molti può quindi essere considerata pubblica.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione relativi al vizio di motivazione e alla violazione di legge; sono i parametri invocati dal ricorrente per prospettare l'annullamento della sentenza impugnata.

  • articoli richiamati nell'art. 414-bis (600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies)

    Tipologie di reati sessuali e pedopornografici cui può riferirsi l'istigazione sanzionata dall'art. 414-bis; la condotta istigatoria deve avere ad oggetto (anche in termini oggettivi) il danno a minorenni rispetto a queste fattispecie.

Massime di principio

  • Per i reati di istigazione/apologia la valutazione rilevante è il significato obiettivo del messaggio: ciò che conta è se, indipendentemente dall'intenzione dichiarata, il contenuto può essere interpretato come istigazione a delinquere.
  • L'istigazione prevista dall'art. 414-bis è reato di pericolo concreto: bisogna accertare, caso per caso, l'idoneità concreta del messaggio ad indurre altri alla commissione dei reati evocati, con giudizio ex ante basato su massime di esperienza.
  • La diffusione su piattaforme social accessibili a più soggetti può integrare la condizioni di "pubblicità" del fatto (art. 266 c.p.), specie se l'account ha follower e il messaggio è stato segnalato anche da non follower.
  • Le giustificazioni soggettive (es. intento artistico o diversa interpretazione della parola "bambine") sono irrilevanti rispetto al significato obiettivo del messaggio, a meno che non emergano elementi oggettivi che rendano chiaro un diverso destinatario o significato.
  • La prova della mancanza di idoneità concreta a indurre altri richiede elementi fattuali idonei (contesto, limitata diffusione, chiarimenti pubblici immediati, audience ristretta): mere affermazioni isolate sull'ambiguità del testo o sul numero di follower, se non supportate da dati oggettivi, hanno scarso rilievo.
  • La valutazione sulla pericolosità e la concreta idoneità spetta primariamente al giudice di merito; la Cassazione verifica la correttezza della motivazione e l'applicazione del diritto, senza sostituirsi alla prognosi ex ante se la motivazione è logica e basata su elementi di fatto.

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