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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19214/2025 del 22/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva riqualificato il fatto nella fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti, rideterminando la pena in anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 1.000 di multa, con riduzione per il rito e concessione della sospensione condizionale, oltre alla revoca dell'espulsione dal territorio dello Stato. Con unico motivo di ricorso, deducendo violazione di legge e difetto di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., il ricorrente ha contestato la mancata applicazione degli artt. 132 e 133 c.p. in punto di trattamento sanzionatorio, sostenendo in sostanza l'eccessività della pena irrogata dopo la riqualificazione del fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza sul trattamento sanzionatorio si risolvesse in censure di merito non proponibili in sede di legittimità, poiché la Corte territoriale aveva motivato in modo sufficiente e non illogico la proporzionalità della pena, valorizzando il quantitativo di stupefacente, l'elevato numero di dosi ricavabili e le false generalità fornite all'autorità procedente, oltre alla riduzione per il rito e alla concessione della sospensione condizionale per l'incensuratezza. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990

    fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti, nella quale la Corte territoriale ha riqualificato il fatto.

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    richiamato come base formale della dedotta violazione di legge nel ricorso per cassazione.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    richiamato come base formale del dedotto vizio di motivazione nel ricorso per cassazione.

  • art. 132 c.p.

    criterio per la determinazione della pena, invocato dal ricorrente e ritenuto correttamente applicato dalla Corte territoriale.

  • art. 133 c.p.

    criterio di commisurazione della pena, ritenuto osservato dalla Corte di appello nella valutazione della gravità del fatto e della personalità dell'imputato.

  • art. 616 c.p.p.

    fonte della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono consentite censure che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione, mirano in realtà a una nuova valutazione del trattamento sanzionatorio già congruamente motivato dal giudice di merito.
  • La determinazione della pena è insindacabile in cassazione quando la sentenza impugnata dia conto, in modo sufficiente e non illogico, dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p., valorizzando gli elementi concreti del fatto e della personalità dell'imputato.
  • Nel reato di lieve entità in materia di stupefacenti, la pena può essere legittimamente determinata in misura superiore al minimo edittale quando il giudice consideri il quantitativo di sostanza, il numero delle dosi ricavabili e ulteriori indicatori negativi della condotta, purché la motivazione sia coerente e non manifestamente illogica.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero specificamente ravvisate.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

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