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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/256

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/256 della Commissione, del 30 gennaio 2026, relativo alla segnalazione dei dati in applicazione dell’articolo 7 quater, paragrafo 2, e dell’articolo 8, paragrafi 1 bis, 2 e 6, del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia all’ingrosso, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 della Commissione

Normativa europea32026R0256

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento sostituisce integralmente il precedente quadro attuativo del REMIT sulla segnalazione dei dati verso l’ACER, ampliandolo ai mercati del GNL e dell’idrogeno e coordinandolo con la disciplina più recente dei mercati del gas e dell’elettricità. Definisce quali operazioni e quali dati fondamentali devono essere segnalati, da chi, con quali canali e in quali termini, distinguendo tra segnalazione continuativa, periodica, su richiesta e di esposizioni. Introduce anche una disciplina transitoria scaglionata, al fine di ridurre gli oneri di adeguamento e consentire all’ACER di predisporre orientamenti e formati tecnici.

Regole UE per la segnalazione all’ACER dei dati su negoziazione, esposizioni e dati fondamentali nei mercati all’ingrosso di elettricità, gas, GNL e idrogeno, con abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli operatori di mercato, ai mercati organizzati, ai sistemi di riscontro delle operazioni, ai meccanismi di segnalazione registrati (RRM), alle piattaforme per le informazioni privilegiate (IIP), ai gestori dei sistemi di trasmissione/trasporto, distribuzione, stoccaggio e GNL, nonché all’ENTSO per l’energia elettrica e all’ENTSO per il gas. Copre i mercati dell’energia elettrica, del gas naturale, del GNL e dell’idrogeno, incluse operazioni on exchange e OTC, allocazioni di capacità, servizi di bilanciamento, ridispacciamento, dati fondamentali su capacità e uso delle infrastrutture e, dal 2027-2028 secondo le varie fasi, la segnalazione delle esposizioni. Si applica negli Stati membri ed è rilevante ai fini del SEE; alcune disposizioni entrano in applicazione in date differite, con regimi transitori fino al 2027 e 2028. Sono previste esclusioni o esenzioni specifiche, in particolare per talune operazioni/idrogeno (piccoli impianti, reti geograficamente limitate, consumi sotto soglia), per operatori sotto soglia di 600 GWh/anno e per alcuni obblighi su richiesta motivata dell’Agenzia.

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/256 sulla segnalazione dei dati REMIT

Il regolamento aggiorna in modo organico il sistema di reporting verso l’ACER previsto dal regolamento (UE) n. 1227/2011, tenendo conto della revisione del REMIT intervenuta nel 2024 e dell’evoluzione dei mercati dell’energia. L’obiettivo è rafforzare integrità e trasparenza dei mercati all’ingrosso, ampliando gli obblighi a GNL e idrogeno, riducendo al contempo gli oneri amministrativi tramite una disciplina più razionale di canali, termini e contenuti di segnalazione.

Finalità e contesto normativo

Il regolamento sostituisce il regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014, ritenuto non più adeguato alla nuova architettura del REMIT. Nei considerando si evidenzia la necessità di monitorare in modo continuativo operazioni, ordini, capacità, sbilanciamenti e uso delle infrastrutture, nonché di prevenire doppie segnalazioni con la normativa finanziaria e di differenziare la disciplina per mercati strutturalmente diversi, come quello del GNL e quello dell’idrogeno.

Ambito soggettivo e oggettivo

L’ambito è ampio e coinvolge operatori di mercato, mercati organizzati, sistemi di riscontro delle operazioni, RRM, IIP, gestori di rete e di impianti, oltre alle reti europee ENTSO. Le informazioni riguardano elettricità, gas naturale, GNL e idrogeno, con una distinzione netta tra operazioni da segnalare su base continuativa, periodica, su richiesta dell’ACER e informazioni fondamentali raccolte da infrastrutture e reti.

Operazioni soggette a segnalazione continuativa

L’articolo 3 copre un perimetro molto ampio: per l’elettricità, sia la fornitura sia lo stoccaggio, nonché i relativi derivati; per il gas, la fornitura e il trasporto; per la trasmissione elettrica e il trasporto gas, anche le allocazioni di capacità primarie e secondarie, i diritti fisici e finanziari e i derivati connessi. Le informazioni devono essere trasmesse nei termini dell’articolo 10, con una tempistica diversa per contratti standard, contratti non standard, operazioni d’asta e dati GNL.

Operazioni soggette a segnalazione periodica

L’articolo 4 introduce un reporting periodico per alcune categorie considerate meno sensibili o più idonee a una rilevazione aggregata. Tra queste figurano le operazioni relative a singole unità di consumo con capacità tecnica pari o superiore a 600 GWh/anno, i meccanismi di capacità, i servizi di bilanciamento elettrico, lo stoccaggio gas di durata almeno annuale e i relativi derivati. Per l’idrogeno il regolamento introduce un obbligo annuale, ma con esenzioni per piccoli impianti, reti localizzate e forniture a consumi contenuti.

Esenzioni e soglie nell’idrogeno

La disciplina dell’idrogeno è costruita con un approccio prudenziale, coerente con la fase iniziale del mercato. Sono escluse le operazioni con consegna fisica di idrogeno prodotto da impianti fino a 50 MW, quelle in reti geograficamente limitate e quelle destinate a unità di consumo sotto 600 GWh/anno. Gli operatori che effettuano solo le prime due categorie non devono registrarsi presso l’autorità nazionale di regolamentazione. I registri delle operazioni soggette a reporting vanno conservati per almeno cinque anni.

Operazioni segnalate su richiesta motivata dell’ACER

L’articolo 5 delimita un’area di reporting residuale: operazioni infragruppo non concluse su mercati organizzati, piccola produzione fisica, reti di gasdotti a monte, stoccaggio gas non già coperto, ridispacciamento market-based, ordini vocali dei broker, servizi di bilanciamento gas ancora non coperti e allocazioni di capacità senza offerte e senza assegnazione. Queste operazioni diventano rilevanti solo se l’ACER formula una richiesta motivata, e l’Agenzia deve informare l’autorità nazionale competente quando effettua tale richiesta.

Segnalazione delle esposizioni

L’articolo 6 istituisce una segnalazione trimestrale delle posizioni economiche e fisiche degli operatori di mercato, con prima applicazione nell’ottobre 2027. Il reporting si riferisce alle posizioni con consegna o regolamento entro i 18 mesi successivi al periodo di riferimento ed è articolato per prodotto, area/punto di consegna e distinzione infragruppo/non infragruppo. È prevista una soglia di esenzione di 600 GWh annui, valutata separatamente per elettricità e gas, oltre alla possibilità per l’ACER di richiedere dati previsionali su produzione e consumo.

Canali di segnalazione, RRM, OMP e sistemi di riscontro

Il regolamento privilegia la centralizzazione tramite RRM. I mercati organizzati segnalano per conto degli operatori le operazioni concluse sulla propria piattaforma, compresi ordini, negoziazioni ed eventi di ciclo di vita; gli operatori segnalano direttamente i dati OTC o quelli espressamente rimessi a loro. Per i sistemi di riscontro delle operazioni che collegano più mercati organizzati, il regolamento consente una segnalazione indiretta delle informazioni generate a livello di sistema. L’ACER deve tenere un elenco aggiornato dei mercati organizzati e può chiedere ulteriori chiarimenti o l’accesso ai contratti originari.

Dati fondamentali su elettricità, gas, GNL e stoccaggio

Le sezioni dedicate ai dati fondamentali coordinano il reporting REMIT con la disciplina settoriale su trasparenza e mercati interni. Per l’elettricità, l’ENTSO trasmette i dati di capacità e indisponibilità degli impianti; i TSO elettrici segnalano inoltre nomine finali e regolazioni degli sbilanciamenti. Per il gas, l’ENTSO segnala i dati di capacità e uso delle infrastrutture; i gestori di trasporto segnalano nomine e rinomine, mentre i gestori GNL e di stoccaggio devono fornire dati giornalieri su capacità, inventario, carichi/scarichi e giacenze. In più punti il regolamento impone la trasmissione entro due giorni lavorativi dalla disponibilità del dato.

Procedure tecniche, responsabilità e controlli

L’articolo 13 rimette all’ACER la definizione di procedure, standard tecnici e formati elettronici, che devono essere basati sulle norme tecniche di settore e aggiornati previa consultazione dei portatori di interesse. L’articolo 14 chiarisce che la responsabilità per completezza, accuratezza e tempestività resta in capo al soggetto tenuto alla segnalazione, salvo imputabilità a terzi; gli operatori e le piattaforme devono adottare procedure interne di verifica. L’ACER, a sua volta, monitora l’intero flusso informativo.

Coordinamento con la normativa finanziaria e prevenzione della doppia segnalazione

Il regolamento evita duplicazioni tra reporting REMIT e reporting finanziario. Le informazioni su taluni derivati già comunicate ai repertori di dati sulle negoziazioni o alle autorità finanziarie possono essere acquisite dall’ACER da tali fonti, e la segnalazione al REMIT si considera assolta se già effettuata ai sensi della normativa finanziaria applicabile. Rimane possibile il flusso volontario o per consenso da parte dei mercati organizzati o dei sistemi di riscontro.

Regime transitorio e date di applicazione

L’abrogazione del regolamento (UE) n. 1348/2014 decorre dal 29 aprile 2026, ma alcune sue disposizioni continuano a valere fino al 29 ottobre 2027 e altre fino al 29 aprile 2028. Il nuovo regolamento entra in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, ma le applicazioni sono scaglionate: esposizioni dal 1° gennaio 2027; gran parte del reporting operativo e l’allegato dal 29 ottobre 2027; il nucleo relativo a dati fondamentali, sistemi di riscontro e IIP dal 29 aprile 2028; la segnalazione su idrogeno dell’articolo 4, paragrafo 8, dal 1° luglio 2028. Per gli obblighi più nuovi l’ACER deve pubblicare per tempo orientamenti e formati elettronici.

Disposizioni principali

Oggetto, definizioni e struttura del sistema di segnalazione

L’articolo 1 stabilisce che il regolamento disciplina la trasmissione dei dati all’ACER, definendo contenuti, canali, tempi e periodicità della segnalazione. L’articolo 2 contiene definizioni centrali: tra le altre, dati fondamentali, contratto standard e non standard, operazione OTC, nomina, servizi di bilanciamento, unità di consumo, unità di produzione, sistema di riscontro delle operazioni, meccanismo di capacità, idrogeno rinnovabile e a basse emissioni di carbonio, ridispacciamento e contratti per differenza.

Operazioni soggette a segnalazione continuativa

L’articolo 3 elenca le operazioni da segnalare su base continuativa: per elettricità e gas, comprensivi di fornitura e stoccaggio, tutte le operazioni e i relativi derivati; per trasmissione elettrica e trasporto gas, le allocazioni primarie e secondarie di capacità, i diritti fisici o finanziari e i relativi derivati. Le informazioni sono segnalate nei tempi di cui all’articolo 10, con regole specifiche per contratti standard, non standard, mercati d’asta e dati GNL.

Operazioni soggette a segnalazione periodica e disciplina dell’idrogeno

L’articolo 4 prevede segnalazioni periodiche per operazioni su singole unità di consumo con capacità tecnica pari o superiore a 600 GWh/anno, meccanismi di capacità, servizi di bilanciamento elettrico, stoccaggio gas di durata almeno annuale, derivati connessi allo stoccaggio di gas e, su base annuale, operazioni su fornitura, trasporto, stoccaggio, derivati e bilanciamento dell’idrogeno. Sono previste esenzioni per piccoli impianti di produzione di idrogeno (<=50 MW), reti di idrogeno geograficamente limitate e forniture a unità di consumo sotto 600 GWh/anno; gli operatori che effettuano solo alcune di tali operazioni non devono registrarsi presso l’autorità nazionale di regolamentazione. È inoltre previsto l’obbligo di conservare i registri per almeno cinque anni.

Operazioni su richiesta dell’Agenzia

L’articolo 5 disciplina una serie di operazioni che devono essere segnalate solo su richiesta motivata e ad hoc dell’ACER: operazioni infragruppo non concluse su mercati organizzati, piccola produzione fisica di elettricità o gas, reti di gasdotti a monte, stoccaggio gas non già coperto dall’articolo 4, ridispacciamento basato sul mercato, ordini vocali dei broker non visibili su schermo, servizi di bilanciamento gas non ancora coperti, e allocazioni primarie di capacità senza offerte e senza assegnazione. Per alcune di queste operazioni è prevista anche l’esenzione dall’obbligo di registrazione REMIT e l’obbligo di conservazione documentale per cinque anni.

Segnalazione delle esposizioni

L’articolo 6 introduce la segnalazione trimestrale delle posizioni degli operatori di mercato derivate dalla negoziazione di prodotti energetici all’ingrosso con consegna o regolamento entro 18 mesi, con prima segnalazione nell’ottobre 2027. Le posizioni sono ripartite per energia elettrica e gas/GNL, per punto o zona di consegna e per tipo di prodotto, e distinte tra infragruppo e non infragruppo; la soglia di esenzione è fissata a 600 GWh annui, calcolata come somma dei valori mensili assoluti. Su richiesta dell’ACER possono essere richiesti anche volumi mensili previsti di produzione e consumo. Gestori di sistema che acquistano solo per esigenze tecniche/operative segnalano solo su richiesta. L’ACER deve presentare alla Commissione una relazione su questi dati su richiesta della Commissione stessa.

Contenuto delle informazioni e manuale d’uso ACER

L’articolo 7 collega le segnalazioni alle tabelle dell’allegato: tabella 1 per i contratti standard, tabella 2 per i non standard, tabella 3 per la trasmissione elettrica, tabella 4 per il trasporto gas, tabella 5 per i casi di coupling/sistemi di riscontro delle operazioni. Per l’idrogeno, la segnalazione deve includere anche codice operatore, data e ora, profilo di consegna, tipo di idrogeno, prezzo/quantità, punto/zona di consegna e informazioni sul contratto. L’ACER deve pubblicare, al momento dell’entrata in vigore, un manuale d’uso con dettagli tecnici, previa consultazione di interessati e Commissione.

Canali di segnalazione, mercati organizzati e sistemi di riscontro

L’articolo 8 disciplina il ruolo dei mercati organizzati, che segnalano per conto degli operatori i dati del book di negoziazione, gli ordini e le negoziazioni concluse, nonché specifiche informazioni su ordini generati dal sistema e allocazioni primarie/secondarie di capacità. I mercati organizzati devono anche rendere i dati disponibili agli operatori su richiesta e conservare i registri per almeno cinque anni. Gli operatori segnalano direttamente solo per le operazioni fuori mercato organizzato; restano previste le segnalazioni in caso di dati già trasmessi ai sensi della normativa finanziaria, con esonero se la segnalazione è già stata effettuata. L’ACER deve tenere un elenco dei mercati organizzati e può chiedere ulteriori chiarimenti o accesso ai contratti originali.

Segnalazione tramite sistemi di riscontro delle operazioni

L’articolo 9 stabilisce che, quando le operazioni sono eseguite tramite sistemi di riscontro che collegano due o più mercati organizzati, le informazioni pertinenti sono segnalate, su richiesta dell’ACER, dai mercati organizzati coinvolti. Se tali dati non sono disponibili presso i mercati organizzati ma presso il sistema di riscontro, il gestore del sistema li trasmette all’ACER per conto dei mercati oppure li rende disponibili ai mercati stessi. I dati da segnalare sono quelli della tabella 5 dell’allegato.

Tempi di segnalazione delle operazioni

L’articolo 10 stabilisce termini differenziati: due giorni lavorativi per i contratti standard elettrici/gas di cui all’articolo 3, lettera a), e per le allocazioni di capacità di cui all’articolo 3, lettera b), punto i), mentre i contratti non standard e le operazioni di cui all’articolo 7, secondo comma, vanno segnalati entro dieci giorni lavorativi. Per i mercati d’asta, quando gli ordini non sono pubblicamente visibili, si segnalano solo le negoziazioni concluse e gli ordini finali considerati. I dati GNL devono essere trasmessi quanto più possibile in tempo reale, ove tecnicamente praticabile.

Dati fondamentali su elettricità

L’articolo 11 affida all’ENTSO per l’energia elettrica la segnalazione all’ACER, per conto degli operatori, dei dati su capacità, uso e indisponibilità programmata o non programmata degli impianti, secondo il regolamento (UE) n. 543/2013. I gestori di trasmissione devono inoltre segnalare nomine finali tra zone di offerta e dati sulle regolazioni degli sbilanciamenti, anche per ciascun responsabile del bilanciamento, con periodicità mensile e termine entro il terzo mese successivo. L’ACER può chiedere ulteriori informazioni ai gestori o agli RRM.

Dati fondamentali su gas naturale, GNL e stoccaggio

L’articolo 12 disciplina la segnalazione all’ACER, per conto degli operatori, da parte dell’ENTSO per il gas, dei dati di capacità e uso delle infrastrutture di trasporto gas previsti dal regolamento (UE) 2024/1789. I gestori dei sistemi di trasporto segnalano nomine del giorno prima e rinomine finali delle capacità riservate per i principali punti del sistema; i gestori GNL segnalano capacità tecnica, contrattuale e disponibile, oltre a send-out e inventario giornalieri, nonché dati di carico/scarico e programmi mensili; i gestori di stoccaggio segnalano capacità e giacenze/iniezioni/prelievi giornalieri e il quantitativo stoccato da ciascun operatore. I dati devono essere messi a disposizione, di regola, entro due giorni lavorativi, e l’ACER può richiedere chiarimenti o ulteriori informazioni.

Procedure di segnalazione e ruolo delle IIP

L’articolo 13 prevede che tutte le informazioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11 e 12 siano trasmesse all’ACER tramite RRM. Le IIP segnalano all’ACER, per conto degli operatori, le informazioni pubblicate sulle loro piattaforme in formato elettronico, comprese quelle indicate dal regolamento delegato (UE) 2026/255. L’ACER definisce procedure, standard tecnici e formati elettronici, da aggiornare previa consultazione dei portatori di interessi.

Responsabilità, controlli e monitoraggio

L’articolo 14 attribuisce la responsabilità della completezza, accuratezza e tempestività della trasmissione dei dati ai soggetti tenuti a segnalare, salvo che l’errore o l’incompletezza siano imputabili a terzi; analogamente, per le IIP, la responsabilità primaria resta dell’operatore di mercato, salvo inadempimenti imputabili alla piattaforma. Gli obblighi di verifica interna e di monitoraggio da parte dell’ACER sono espressamente previsti.

Riesame, abrogazione e transizione

L’articolo 15 impone all’ACER una relazione entro il 1° novembre 2030 sull’adeguatezza del quadro di segnalazione, con particolare riguardo all’idrogeno. L’articolo 16 abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 dal 29 aprile 2026, ma mantiene in vigore alcune sue disposizioni fino al 29 ottobre 2027 e altre fino al 29 aprile 2028; le operazioni pregresse non già segnalate devono essere comunicate entro 90 giorni dall’applicazione della nuova disciplina, nei limiti dei dati estraibili dai registri esistenti. L’articolo 17 prevede l’entrata in vigore al ventesimo giorno dalla pubblicazione e una applicazione scaglionata: articolo 6 dal 1° gennaio 2027; articoli 3, 4, par. 2, 7, par. 2, 8, par. 5, 10, par. 6 e allegato dal 29 ottobre 2027; articoli 4, parr. 1 e 3-7, 9, 11, par. 4, 12, parr. 5 e 9 e 13, par. 2, dal 29 aprile 2028; articolo 4, par. 8, dal 1° luglio 2028. Sono inoltre fissati termini per orientamenti e formati elettronici da parte dell’ACER.

Come è indicizzato

Materieenergiamercati finanziariconcorrenzaidrogenoprotezione dei dati

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