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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21448/2025 del 25/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L’amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento parziale per l’anno d’imposta 2007, recuperando IVA indebitamente detratta da una società operante nel settore vinicolo, ritenendo che alcuni acquisti di mosto fossero riferiti a operazioni inesistenti poste in essere da soggetti qualificati come cartiere o missing traders. La Commissione tributaria regionale, in sede di rinvio dopo una precedente cassazione per motivazione apparente, aveva annullato l’atto impositivo. L’Agenzia ricorreva per cassazione con tre motivi: denunciava la violazione degli artt. 384, 394 c.p.c. e dell’art. 63 d.lgs. 546/1992, sostenendo che il giudice di rinvio non si fosse conformato alla decisione rescindente e non avesse chiarito se le operazioni contestate fossero oggettivamente o soggettivamente inesistenti; deduceva inoltre la violazione dell’art. 19 d.P.R. 633/1972 e degli artt. 2729 e 2697 c.c., per errata ripartizione dell’onere della prova nelle operazioni soggettivamente inesistenti e nelle ipotesi di interposizione fittizia; il secondo motivo, poi assorbito, lamentava l’omesso esame di fatti decisivi. La contribuente resisteva con controricorso eccependo anche improcedibilità e inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte ha respinto le eccezioni preliminari di improcedibilità e inammissibilità. Ha quindi accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, ritenendo che il giudice di rinvio non si fosse uniformato ai limiti e ai principi fissati dalla precedente ordinanza rescindente e avesse erroneamente qualificato come soggettivamente inesistenti operazioni che, sulla base degli indizi valorizzati dall’Ufficio, dovevano essere trattate come oggettivamente inesistenti, con conseguente errata allocazione dell’onere probatorio. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria competente in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    Nel giudizio tributario di cassazione la parte ricorrente non è onerata, a pena di improcedibilità, della produzione del proprio fascicolo se esso è già acquisito al fascicolo d’ufficio; l’onere di deposito va letto in modo non eccessivamente formalistico.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il principio di autosufficienza è rispettato quando gli atti e i documenti richiamati nel ricorso sono indicati con sufficiente precisione, anche mediante sintesi del contenuto o trascrizione dei passaggi essenziali.

  • art. 384 c.p.c.

    Il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte; i suoi poteri variano a seconda del tipo di vizio accolto in cassazione.

  • art. 394 c.p.c.

    Nel giudizio di rinvio il giudice non può disattendere la regula juris fissata dalla Corte di cassazione.

  • art. 63 d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario di rinvio il giudice deve uniformarsi ai limiti derivanti dalla cassazione con rinvio.

  • art. 19 d.P.R. n. 633/1972

    La detrazione IVA è negata quando l’operazione posta a base della fattura sia inesistente nei termini accertati.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici possono sorreggere l’accertamento della inesistenza dell’operazione e la prova richiesta alle parti varia secondo che l’operazione sia oggettivamente o soggettivamente inesistente.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere della prova si distribuisce diversamente a seconda della qualificazione dell’operazione: sull’Ufficio per l’inesistenza oggettiva, con ulteriore prova della consapevolezza del contribuente per l’inesistenza soggettiva.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro del motivo relativo alla violazione dei limiti del giudizio di rinvio e della motivazione apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del motivo relativo alla violazione delle norme sostanziali e processuali sull’IVA e sull’onere probatorio.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È il parametro del motivo poi assorbito, fondato sull’omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 25, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    I fascicoli delle parti restano acquisiti al fascicolo d’ufficio nel processo tributario e sono restituiti solo al termine del giudizio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve rispettare il decisum rescindente e, se la cassazione ha censurato la motivazione o ha imposto un accertamento preliminare, non può eluderlo limitandosi a valorizzare elementi generici o una diversa ricostruzione non coerente con i rilievi della Corte.
  • La distinzione tra operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti è decisiva ai fini dell’onere probatorio: nelle prime l’Ufficio deve provare l’inesistenza dell’operazione, anche per presunzioni, mentre nelle seconde deve dimostrare anche la consapevolezza o la conoscibilità, da parte del contribuente, della frode.
  • Quando l’Ufficio fornisce elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti sulla fittizietà delle società emittenti e sulla inesistenza dell’operazione, il contribuente deve offrire prova rigorosa dell’effettività dell’operazione, non potendo limitarsi a richiamare la regolarità formale delle scritture, dei pagamenti o della documentazione contabile.
  • La regolarità formale della contabilità, i mezzi di pagamento e l’avvenuto pagamento delle fatture non sono, da soli, idonei a dimostrare la reale esistenza dell’operazione quando tali elementi risultino compatibili con la simulazione di una operazione fittizia.
  • Nel processo tributario di cassazione il principio di autosufficienza non può tradursi in un formalismo eccessivo: è sufficiente che gli atti richiamati siano identificabili e il loro contenuto essenziale sia riportato nel ricorso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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