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Provvedimento

Deliberazione n. 441 del 11/06/2026

Provvedimento dell'11 giugno 2026

Garante Privacy441

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

A seguito di una segnalazione ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, il Garante ha ratificato le determinazioni urgenti adottate il 5 giugno 2026 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland e TikTok Technology. Le misure impongono di impedire immediatamente la diffusione sulle piattaforme del materiale segnalato, trasmesso in formato hash, e di conservare per dodici mesi l’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori e con misure idonee a impedire l’identificazione diretta degli interessati.

Ratifica delle misure urgenti disposte nei confronti di Facebook, Meta e TikTok per impedire la diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito riguardante una persona interessata.

Ratifica delle misure urgenti contro la diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito

Il provvedimento dell’11 giugno 2026 riguarda la ratifica, da parte del Garante, delle misure urgenti adottate il 5 giugno 2026 nei confronti di Facebook Italy S.r.l., Meta Platforms Ireland Limited e TikTok Technology Limited. L’intervento è stato attivato a seguito della segnalazione di una persona interessata che temeva la diffusione senza consenso di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.

Fondamento normativo e procedimento

Il Garante richiama l’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205. La disposizione consente a chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, di segnalare il rischio che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, riguardanti la persona segnalante e destinati a rimanere privati, possano essere diffusi attraverso piattaforme digitali senza consenso.

Il medesimo art. 144-bis prevede che il Garante decida entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice privacy. Nel caso esaminato, la persona interessata ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram e TikTok.

Adozione delle misure urgenti

L’art. 33-bis del regolamento del Garante del 4 aprile 2019, n. 1, introdotto dalla deliberazione n. 33 del 27 gennaio 2022, attribuisce al dirigente del dipartimento competente il potere di adottare in via d’urgenza un provvedimento volto a impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato, fatta salva la successiva ratifica del Garante.

Dopo aver verificato la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis del Codice, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le determinazioni nn. 294 e 295 del 5 giugno 2026.

Misure imposte ai gestori delle piattaforme

Le misure urgenti sono state adottate nei confronti di Facebook Italy S.r.l., Meta Platforms Ireland Limited e TikTok Technology Limited e sono state trasmesse alle società con note del 5 giugno 2026.

In particolare, alle società è stato ingiunto di:

  • adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione;
  • utilizzare, ai fini dell’intervento, il materiale trasmesso in formato hash.

È stata inoltre prescritta la conservazione dell’eventuale materiale della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalle piattaforme:

  • per dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento;
  • esclusivamente per finalità probatorie;
  • mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
  • con comunicazione tempestiva all’Autorità delle misure adottate a tal fine.

Ratifica del Garante

Esaminate le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione acquisita agli atti, il Garante ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti urgenti nn. 294 e 295 adottati dal dirigente il 5 giugno 2026.

Il provvedimento ha quindi natura di ratifica delle misure preventive e probatorie già disposte in via d’urgenza. Dal testo non risultano l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria né ulteriori prescrizioni diverse da quelle contenute nelle determinazioni ratificate.

Punti principali

Segnalazione dell’interessato

La persona interessata ha segnalato al Garante il rischio che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, fossero inviati, ceduti, pubblicati o diffusi senza consenso sulle piattaforme Facebook, Instagram e TikTok.

Intervento urgente del dirigente

Il 5 giugno 2026 il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 294 e 295, dopo aver verificato la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis del Codice privacy.

Misure imposte alle piattaforme

Facebook Italy S.r.l., Meta Platforms Ireland Limited e TikTok Technology Limited sono state ingiunte di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash. È stata inoltre prescritta la conservazione per dodici mesi dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori e con adeguate misure di protezione.

Ratifica del Garante

Nella riunione dell’11 giugno 2026 il Garante ha ratificato i provvedimenti urgenti del dirigente ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019.

Come è indicizzato

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