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Ordinanza

Ordinanza n. 13590/2026 - Roma, Sezione 3

Giustizia amministrativa202503081

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Velletri n. 668/2024, già oggetto di ordine di ottemperanza

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiario del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La parte ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Velletri n. 668/2024, passata in giudicato. Con precedente sentenza, il TAR aveva ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare piena e completa esecuzione al titolo giudiziale e aveva nominato, per il caso di perdurante inottemperanza, quale commissario ad acta il Direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione. Persistendo l’inerzia, la parte ricorrente ha chiesto, tra l’altro, la sostituzione del commissario ad acta. Il commissario, convocato alla camera di consiglio, non si è presentato.

La decisione

Il TAR ha accolto la richiesta di sostituzione del commissario ad acta, rilevando il perdurare dell’inerzia e l’assenza del commissario convocato. Ha quindi disposto la revoca del commissario precedentemente nominato e, in sua sostituzione, ha nominato il Dirigente dell’Ufficio III della Ragioneria territoriale dello Stato di Roma. Il commissario sostituto, con facoltà di delega e compenso posto a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito, dovrà provvedere all’esecuzione della sentenza ottemperanda entro 60 giorni decorrenti dalla richiesta appositamente presentata dalla parte ricorrente. Le spese della presente fase sono state compensate.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, qualora persista l’inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione del giudicato e il commissario ad acta già nominato non dia seguito all’incarico conferitogli, il giudice dell’ottemperanza può revocarlo e sostituirlo con altro funzionario, fissando un termine per l’esecuzione e ponendo il compenso a carico dell’amministrazione inadempiente.
  • La mancata presentazione del commissario ad acta alla camera di consiglio, unitamente al perdurare dell’inerzia nell’esecuzione del giudicato, costituisce elemento sufficiente per disporne la sostituzione, senza necessità di definire nuovamente il contenuto dell’obbligo di conformazione già stabilito nel precedente provvedimento.
  • Il termine assegnato al commissario ad acta per l’esecuzione può decorrere dalla richiesta appositamente presentata dalla parte beneficiaria del giudicato, quando tale modalità sia stabilita dal giudice dell’ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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