Sentenza del 23/02/2017 n. 850 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Imposta sulla pubblicità - avviso di accertamento - attività - fornitura di servizio - fotografie e fotocopie - corrispettività - è tale - attività commerciale - art. 27, L. n. 392/78 - è tale - distributore automatico - non rileva - rapporto personale - fornitore e fruitore - non è necessario - cabina - servizio automatizzato - mera funzione pubblicitaria - non è tale - sede dell'attività - assoggettamento ad imposta - non consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la qualificazione della cabina automatizzata per fotografie e fotocopie: l’amministrazione la considerava un mezzo avente mera funzione pubblicitaria e, quindi, soggetto all’imposta sulla pubblicità. Il ricorrente sosteneva invece che la cabina costituisse la sede di un’attività commerciale effettiva, consistente nella fornitura di servizi verso corrispettivo. La Corte ha ritenuto irrilevante il fatto che il servizio fosse erogato senza un rapporto personale diretto tra fornitore e fruitore, poiché l’attività presuppone comunque un’organizzazione imprenditoriale, comprendente l’acquisto e la gestione dei macchinari, la scelta dei luoghi, l’approvvigionamento dei materiali e la manutenzione.
La decisione
La Corte ha stabilito che l’attività di fornitura di fotografie e fotocopie mediante distributore automatico rientra tra le attività commerciali previste dall’art. 27 della legge n. 392/1978. La cabina costituisce la sede in cui l’attività viene concretamente esercitata e non svolge una mera funzione pubblicitaria. Di conseguenza, la sua presenza non comporta l’assoggettamento all’imposta sulla pubblicità; l’accertamento fondato su tale presupposto è stato quindi escluso.
Norme richiamate
Art. 27, legge n. 392/1978
La fornitura a pagamento di fotografie e fotocopie mediante distributore automatico costituisce attività commerciale, anche se il servizio è prestato senza un contatto personale diretto tra imprenditore e cliente.
Imposta sulla pubblicità
L’imposta non si applica alla cabina o struttura che costituisce la sede operativa di un’attività commerciale effettiva, quando non svolge una funzione meramente pubblicitaria.
Massime di principio
- Per distinguere una struttura pubblicitaria da una sede operativa occorre verificare la sua funzione concreta: se serve principalmente a erogare un servizio a pagamento, non è qualificabile come semplice mezzo pubblicitario.
- L’automazione del servizio non esclude la natura commerciale dell’attività: è sufficiente che esista un’organizzazione imprenditoriale riferibile al gestore.
- L’assenza di un rapporto personale tra fornitore e cliente non elimina la natura commerciale, quando il servizio è organizzato, destinato al pubblico ed erogato verso corrispettivo.
- L’assoggettamento all’imposta sulla pubblicità non consegue automaticamente dalla visibilità o dalla presenza sul territorio di una struttura: deve essere dimostrata una funzione pubblicitaria autonoma e prevalente.
- In situazioni analoghe, è necessario esaminare la finalità prevalente della struttura, l’attività concretamente svolta, l’esistenza di un corrispettivo e il collegamento organizzativo con l’impresa.
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