Cassazione Penale, Ordinanza n. 08954/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per ricettazione, deducendo due censure: in primo luogo, sosteneva che il fatto dovesse essere riqualificato come furto e non come ricettazione, assumendo l'esistenza di una contiguità temporale e spaziale tra il reato presupposto e la condotta contestata; in secondo luogo, contestava l'applicazione della recidiva e il mancato giudizio di prevalenza dell'attenuante prevista dall'art. 648, quarto comma, c.p. rispetto alla recidiva. La Corte osserva che la prima doglianza richiede accertamenti di fatto non consentiti in sede di legittimità e che la seconda non era stata previamente dedotta in appello, oltre a riguardare un giudizio di comparazione rimesso al merito salvo illogicità o arbitrio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la richiesta di riqualificazione del fatto da ricettazione a furto implicasse una valutazione fattuale estranea al sindacato di legittimità e che la doglianza sulla recidiva e sul bilanciamento delle circostanze fosse non consentita perché non devoluta con l'appello e, comunque, attinente a una valutazione discrezionale del giudice di merito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
richiamato come fonte dell'attenuante rispetto alla quale il ricorrente chiedeva il giudizio di prevalenza sulla recidiva
art. 624 c.p.
indicata come possibile qualificazione alternativa del fatto rispetto alla ricettazione
art. 606, comma 3, c.p.p.
richiamato per affermare che i motivi non dedotti in appello sono, di regola, inammissibili in cassazione
art. 609 c.p.p.
richiamato per ribadire che la questione di qualificazione giuridica del fatto può essere dedotta per la prima volta in cassazione solo se non richiede accertamenti di fatto
Massime di principio
- La questione sulla qualificazione giuridica del fatto può essere esaminata in cassazione anche se proposta per la prima volta nel giudizio di legittimità, ma solo quando la sua soluzione non richieda nuovi accertamenti di fatto e l'impugnazione sia ammissibile.
- La riqualificazione del fatto da un reato a un altro è preclusa al sindacato di legittimità quando presuppone una valutazione di elementi fattuali, come la contiguità temporale e spaziale tra reato presupposto e condotta contestata.
- Le censure che non siano state dedotte con l'atto di appello sono, di regola, inammissibili in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.
- Il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti è una valutazione discrezionale di merito, censurabile in cassazione solo se il ragionamento sia illogico, arbitrario o privo di sufficiente motivazione.
- Quando la motivazione del giudice di merito si limiti a ritenere una soluzione di equivalenza o prevalenza idonea a determinare un trattamento sanzionatorio adeguato, essa è sufficiente a resistere al controllo di legittimità.
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