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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 03264/2026 del 27/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari nel procedimento di estradizione verso gli Stati Uniti per il reato di associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio. Il ricorrente deduce due motivi: 1) inutilizzabilità della nota del Ministero della Giustizia dello Stato richiedente (10/10/2025) sostenendo che lo Stato richiedente possa intervenire nel procedimento interno solo alle condizioni previste dall'art. 702 c.p.p.; censura delle argomentazioni ritenute lesive dei diritti fondamentali (artt. 2, 3, 24 Cost.) utilizzate per valutare il pericolo di fuga, in particolare le condizioni economiche, la mancata conoscenza dell'italiano e il mancato consenso all'estradizione; 2) mancanza o apparenza della motivazione in ordine al pericolo di fuga.

La decisione

Rigetto del ricorso. La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo infondato: la nota dello Stato richiedente è documentazione a sostegno della domanda di estradizione (ricondotta all'art. 700 c.p.p.) e non costituisce di per sé un formale intervento processuale ai sensi dell'art. 702 c.p.p.; le informazioni in essa contenute sono state utilizzate solo per rafforzare il già accertato pericolo di fuga. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a un generico dissenso rispetto alla motivazione della Corte territoriale senza indicare profili di illogicità o contraddittorietà. La Corte territoriale aveva motivato il pericolo di fuga valorizzando: inidoneità del domicilio indicato, assenza di legami col territorio italiano, inaffidabilità dei soggetti disponibili a offrire supporto (diversi dalla moglie), cospicue fonti di reddito e la possibilità di trovare accoglienza in altri Stati (in particolare Emirati Arabi Uniti dove il ricorrente possiede un immobile). Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e rinvio degli adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 702 cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che la nota dello Stato richiedente non costituisca un 'intervento' formale nel procedimento ex art. 702 c.p.p.; le condizioni di partecipazione previste dall'art. 702 non si applicano automaticamente a ogni documento inviato dallo Stato richiedente.

  • art. 700 cod. proc. pen.

    La nota del Ministero della Giustizia dello Stato richiedente è stata ricondotta alla documentazione trasmessa a sostegno della domanda di estradizione ai sensi dell'art. 700 c.p.p., quindi utilizzabile come elemento probatorio/informativo.

  • artt. 2, 3, 24 Cost.

    I diritti invocati dal ricorrente (principi costituzionali) sono stati valutati ma non ritenuti pregiudicati dalle argomentazioni sul pericolo di fuga; la Corte ha ritenuto proporzionata e motivata la valutazione cautelare.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione.

Massime di principio

  • In procedimenti di estradizione, documenti inviati dallo Stato richiedente (es. note del Ministero della Giustizia) possono essere considerati come documentazione a sostegno della domanda e utilizzati dalla Corte territoriale per integrare la valutazione del pericolo di fuga, senza configurare automaticamente un formale intervento processuale dello Stato straniero.
  • La valutazione del pericolo di fuga può fondarsi su elementi concreti quali: insufficienza o inidoneità del domicilio indicato, carenza di legami con il territorio, l'inaffidabilità delle persone che dichiarano disponibilità a sorvegliare l'estradando, consistenti risorse economiche e la presenza di beni all'estero che facilitano la fuga.
  • Il semplice dissenso o la qualificazione generica delle argomentazioni della Corte come 'apodittiche' non è sufficiente in Cassazione; per ottenere l'annullamento è necessario evidenziare profili concreti di illogicità, contraddittorietà o insufficienza motivazionale.
  • Per chiedere la sostituzione della custodia cautelare con misure meno afflittive (es. arresti domiciliari) nell'ambito di un procedimento di estradizione, l'interessato deve proporre e dimostrare alternative concrete e adeguate che neutralizzino i fattori di rischio individuati dal giudice (es. domicilio idoneo, garanzie effettive di controllo, legami stabili con il territorio).
  • La presenza di un immobile o di altre risorse significative all'estero è un elemento che le Corti ritengono rilevante e può portare al mantenimento di misure cautelari più rigorose quando aumenta la concreta possibilità di fuga.

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