Sentenza del 18/10/2021 n. 28574 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia contestava maggiori imponibili IRES, IVA e IRAP per il 2003 sostenendo l'inesistenza oggettiva di operazioni documentate da fatture emesse da terze società (Sider Piani s.r.l., SPM s.p.a., Fer. Com. Metalli s.r.l.). Il contenzioso verteva sul riparto dell'onere della prova e sulla rilevanza degli elementi presuntivi prodotti dall'Amministrazione (assenza di struttura organizzativa dei fornitori, mancanza di mezzi di trasporto del vettore, identità grafica delle fatture, assenza di versamenti IVA da parte degli emittenti) rispetto alla documentazione probatoria offerta dalla società (bonifici bancari, registrazioni contabili).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ritenendo errata la valutazione della Commissione tributaria regionale che aveva escluso valore probatorio agli indizi prodotti dall'Amministrazione e aveva dato eccessivo rilievo ai soli bonifici bancari. La Corte ha affermato che l'Amministrazione può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni semplici purché siano gravi, precise e concordanti (es. mancanza di struttura organizzativa degli emittenti, carenze del vettore, corrispondenze di collegamento fra società), e che una volta raggiunto tale livello probatorio grava sul contribuente dimostrare l'effettiva esecuzione delle operazioni. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Commissione tributaria regionale del Veneto in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2
Consente all'Amministrazione di far valere elementi indiziari/presunzioni per dimostrare la inesistenza di operazioni ai fini IVA; le presunzioni gravi, precise e concordanti possono fondare il convincimento del giudice.
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 17, 18, 19 e art. 21, comma 7
Norme richiamate in relazione al diritto alla detrazione IVA e alle condizioni per la stessa; la corretta interpretazione pone il titolo fattura come presupposto che può essere contestato dall'Amministrazione mediante prova presuntiva.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)
Prevede l'utilizzabilità di presunzioni semplici in materia tributaria per dimostrare la inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni; presidia il criterio di gravità, precisione e concordanza degli indizi.
art. 2697 c.c.
Stabilisce il riparto dell'onere della prova: l'Amministrazione prova l'inesistenza dell'operazione (anche mediante presunzioni); una volta raggiunto il convincimento, grava sul contribuente l'onere di provare l'effettiva esecuzione dell'operazione.
Riferimento errato nel ricorso: D.P.R. n. 917 del 1986, art. 39, comma 1, lett. d)
La Corte segnala l'errore materiale del ricorso: la norma pertinente è il D.P.R. n. 600/1973, art. 39, comma 1, lett. d).
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione contesta l'inesistenza oggettiva di operazioni, può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni semplici purché gli indizi siano gravità, precisione e concordanza.
- Elementi indiziari tipicamente rilevanti includono: mancanza di struttura organizzativa del fornitore (locali, personale, mezzi), assenza di accrediti IVA/attività contabile coerente, mancanza di mezzi di trasporto del vettore, corrispondenze e collegamenti tra società (anche grafica delle fatture).
- Una volta che l'Amministrazione ha prodotto indizi idonei, l'onere si sposta sul contribuente che deve fornire prova positiva dell'effettiva esecuzione delle operazioni (es. documenti di trasporto datati, bolle, registrazioni di magazzino, prove del servizio reso, dichiarazioni del fornitore affidabili).
- La sola documentazione bancaria (bonifici) o la formale regolarità delle scritture contabili non è in genere sufficiente a sfatare presunzioni fondate sull'inesistenza dell'operazione.
- Il giudice deve valutare gli elementi presuntivi nel loro complesso e motivare puntualmente se ritiene che raggiungano il grado richiesto per far gravare l'onere della prova sul contribuente.
- L'Amministrazione non è tenuta a provare la consapevolezza del contribuente (mala fede) quando l'inesistenza dell'operazione è accertata: la mancanza dell'operazione rende irrilevante la buona fede del destinatario.
- Se il contribuente intende contestare specifici indizi (es. assenza di mezzi del vettore), deve fornire controprove concrete (es. documentazione che dimostri sub-affidamento del trasporto, ricevute di consegna, prove di effettiva movimentazione).
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