Sentenza n. 9/2026 - Pescara, Sezione 1
Per l'ottemperanza della sentenza n. 356/2023, emessa nel giudizio R.G. n. 705/2023 del Tribunale di Chieti Sezione Lavoro, pubblicata in data 06/10/2023, notificata il 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto il beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Chieti, Sezione Lavoro, che le aveva riconosciuto il beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, relativamente agli anni scolastici indicati nel titolo giudiziale. L'Amministrazione non aveva dato esecuzione alla pronuncia entro il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. La controversia riguardava anche le modalità di esecuzione del giudicato, dovendo le somme essere accreditate sulla carta elettronica del docente, nonché la possibilità per il Ministero di giustificare l'inottemperanza richiamando la competenza di altro organo centrale dello stesso Ministero.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, richiamando il proprio orientamento consolidato in controversie analoghe. Ha ritenuto sussistente il titolo giudiziale e la mancata ottemperanza del Ministero, nonché decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale ordinario accreditando le somme riconosciute a titolo di bonus sulla carta elettronica del docente, con gli accessori di legge secondo quanto stabilito dal giudice ordinario, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l'eventuale perdurante inerzia ha nominato un commissario ad acta, individuato nel Prefetto di Chieti o in un funzionario di idonea professionalità da questi designato, con termine di ulteriori 45 giorni. Il TAR ha escluso l'applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, c.p.a., considerati l'importo contenuto e la produzione di interessi prevista dal titolo. Ha condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre contributo unificato e accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. Ha inoltre disposto la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti dell'Aquila per le eventuali valutazioni di competenza.
Norme richiamate
art. 1, commi 121 ss., l. 107/2015
beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Il beneficio riconosciuto dal giudice ordinario deve essere eseguito mediante accredito delle somme sulla carta elettronica del docente.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il termine di 120 giorni è applicabile anche al giudizio di ottemperanza, con gli adattamenti necessari rispetto alla disciplina dell'esecuzione civile.
art. 115, comma 3, c.p.a.
ai fini del giudizio di ottemperanza, non è necessaria l’apposizione della formula esecutiva
Nel giudizio di ottemperanza non occorre la spedizione del titolo in forma esecutiva prevista per l'esecuzione civile.
art. 6, comma 1, lett. e), l. 241/1990
il responsabile del procedimento adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione
L'Amministrazione intimata non può giustificare l'inottemperanza richiamando la competenza di un diverso organo centrale del medesimo Ministero; il responsabile deve adottare il provvedimento finale o trasmettere gli atti all'organo competente.
art. 74 c.p.a.
Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata.
La manifesta fondatezza della domanda di ottemperanza consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.
art. 114, comma 4, c.p.a.
La penalità di mora non è stata applicata, in ragione dell'importo contenuto da corrispondere e della produzione di interessi secondo il titolo giudiziale.
Massime di principio
- Il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali di condanna al pagamento di somme da parte delle amministrazioni statali è applicabile anche al giudizio di ottemperanza, con gli adattamenti necessari rispetto all'esecuzione civile.
- Ai fini del giudizio di ottemperanza non è necessaria l'apposizione della formula esecutiva sul titolo giudiziale, ai sensi dell'art. 115, comma 3, c.p.a.
- L'Amministrazione non può giustificare l'inottemperanza richiamando la competenza di un diverso organo centrale appartenente al medesimo Ministero: il responsabile del procedimento deve adottare il provvedimento finale, ove competente, oppure trasmettere gli atti all'organo competente.
- Quando una sentenza riconosce il beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, l'esecuzione del giudicato deve avvenire mediante accredito delle somme sulla carta elettronica, con gli accessori stabiliti dal titolo giudiziale.
- La nomina del commissario ad acta costituisce misura conseguente alla perdurante inerzia dell'Amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza; il commissario opera in sostituzione dell'Amministrazione inadempiente entro l'ulteriore termine fissato nella sentenza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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