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Ordinanza

Ordinanza n. 1834/2026 - Firenze, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601671

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana, Sez. IIIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare n. 641 del 2026, limitatamente agli errori materiali nell’indicazione delle ordinanze comunali di demolizione cui si riferivano le statuizioni cautelari

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la correzione di errori materiali nell’ordinanza cautelare n. 641 del 2026, emessa nel giudizio di annullamento delle ordinanze comunali di demolizione n. 27 e n. 28 del 21 maggio 2026. Ha rilevato che, dalla motivazione della pronuncia cautelare, risultava che il Collegio avesse inteso ordinare la rinotifica di una copia integrale dell’ordinanza n. 28, della quale il ricorrente assumeva di avere ricevuto soltanto alcune pagine, ma che nel dispositivo fosse stata indicata erroneamente l’ordinanza n. 27. Quest’ultima era stata impugnata per motivi diversi, non ritenuti assistiti da fumus.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondata l’istanza e ha disposto la correzione dell’ordinanza n. 641 del 2026. Ha ordinato alla Segreteria di annotare la sostituzione, a pagina 2, del riferimento all’ordinanza n. 27 del 2026 con quello all’ordinanza n. 28 e, nel successivo passaggio, la sostituzione del riferimento all’ordinanza n. 28 con quello all’ordinanza n. 27. La pronuncia riguarda esclusivamente la rettifica materiale della precedente ordinanza cautelare; non decide nuovamente la domanda cautelare né il ricorso di annullamento. Non è indicata una statuizione sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 86, comma 2, c.p.a.

    Ritenuto che l’istanza sia fondata e debba quindi essere disposta la correzione degli errori materiali.

    Il TAR dispone la correzione degli errori materiali mediante il procedimento previsto dall’art. 86, comma 2, c.p.a.

  • art. 86, comma 3, c.p.a.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, ordina alla Segreteria l’effettuazione delle annotazioni di cui all’art. 86, co. 3, cod. proc. amm.

    La correzione è attuata mediante le annotazioni della Segreteria previste dall’art. 86, comma 3, c.p.a., con le sostituzioni testuali specificamente indicate nel dispositivo.

Massime di principio

  • Quando il contenuto della motivazione e il dispositivo di un’ordinanza rivelano un errore materiale nell’individuazione dell’atto cui si riferisce una statuizione, il giudice può disporne la correzione, indicando le sostituzioni testuali necessarie e demandandone l’annotazione alla Segreteria secondo l’art. 86 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàAbusi edilizi e sanzioni
RamiProcesso amministrativoEdilizia
SottomaterieOrdinanza di demolizione

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