Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 39243/2021 del 10/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente oppose ai sensi dell'art. 617 c.p.c. l'aggiudicazione di un immobile denunciando la mancata comunicazione delle udienze (in particolare ex art. 569 c.p.c.), l'assenza di convocazione alle operazioni peritali e, in generale, l'impossibilità di concorrere alla migliore stima del bene e di chiedere la conversione del pignoramento. In primo grado il Tribunale aveva respinto l'opposizione ritenendo che, anche se sussistesse il vizio di mancata comunicazione, tale vizio non fosse opponibile all'aggiudicatario per effetto dell'art. 2929 c.c., salvo prova di collusione. In Cassazione la ricorrente deduceva omissione di pronuncia sulla nullità degli atti successivi alla mancata comunicazione e violazione dell'art. 2929 c.c.; il Pubblico Ministero osservava inoltre che la vendita era avvenuta per delega al professionista e che, pertanto, gli atti del delegato sarebbero impugnabili con rimedio diverso (art. 591-ter c.p.c.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile, o comunque infondata, l'opposizione proposta dopo la vendita in relazione a nullità formali anteriori alla vendita stessa, richiamando l'applicazione del principio di cui all'art. 2929 c.c. che tutela l'acquirente salvo il caso di collusione o di nullità che riguardi direttamente la vendita. La Corte ha valutato anche l'eccezione relativa alla vendita delegata ma non ha ritenuto che ciò mutasse l'esito, dal momento che la ricorrente aveva dedotto la nullità anche degli atti successivi; tuttavia la conclusione principale resta che il vizio denunciato non era opponibile all'aggiudicataria. Spese a carico del ricorrente e condanna al pagamento di contributi come indicato nel dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    Rimedio processuale invocato dalla ricorrente per opporsi agli atti esecutivi; la Corte ha esaminato le censure mosse con tale rimedio ma ne ha ritenuto inammissibile o infondata l'applicazione rispetto a vizi anteriori alla vendita già compiuta, alla luce dell'art. 2929 c.c.

  • art. 2929 c.c.

    Principio centrale nel caso: l'aggiudicazione (o assegnazione) è 'insensibile' alle nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita, salvo il caso di collusione tra procedente e aggiudicatario o quando la nullità riguardi direttamente la vendita. La Corte ha applicato questo principio per escludere l'effetto della mancata comunicazione verso l'aggiudicataria.

  • art. 569 c.p.c.

    Norma richiamata dalla ricorrente come obbligo di comunicazione dell'udienza; la mancata comunicazione è stata riconosciuta come vizio, ma la sua opponibilità all'aggiudicatario è stata esclusa in applicazione dell'art. 2929 c.c., salvo i casi eccezionali sopra indicati.

  • art. 591-ter c.p.c.

    Norma che disciplina i rimedi avverso gli atti del professionista delegato alle vendite forzate. Il Pubblico Ministero ha richiamato la possibilità che alcune contestazioni debbano essere mosse con gli strumenti propri contro l'operato del delegato piuttosto che con l'opposizione agli atti esecutivi; la Corte ha valutato la questione ma si è concentrata sul principio di inopponibilità all'aggiudicatario.

  • art. 495 c.p.c.

    Richiamato nella prospettiva della conversione del pignoramento: la ricorrente ha lamentato di non avere potuto chiedere tempestivamente la conversione a causa della mancata comunicazione; la Corte ha comunque ritenuto che la tutela dell'aggiudicatario prevalga ove ricorra l'ipotesi di cui all'art. 2929 c.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Norma richiamata in relazione all'obbligo di pagamento del contributo unificato in caso di soccombenza; la Corte dà atto dell'eventuale applicazione in favore dell'Erario/contributo.

Massime di principio

  • Se la nullità denunciata riguarda atti formali anteriori alla vendita (es. mancata comunicazione dell'udienza), di regola essa non è opponibile all'aggiudicatario per effetto dell'art. 2929 c.c., salvo che si provi la collusione tra aggiudicatario e creditore procedente o che la nullità riguardi direttamente la vendita stessa.
  • Quando la vendita è stata delegata a un professionista, alcuni atti sono impugnabili con i rimedi previsti per gli atti del delegato (art. 591-ter c.p.c.); ciò può rendere inadeguato l'uso automatico dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. per censurare ogni vizio connesso alla fase di vendita.
  • Il debitore che intenda tutelare i propri interessi deve, se possibile, sollevare le contestazioni in tempo utile prima o durante il sub-procedimento di vendita: l'impugnazione dopo la vendita rischia di essere dichiarata inammissibile rispetto all'acquirente terzo.
  • L'aggiudicatario non è tenuto ad una diligenza tale da indagare retroattivamente la validità del titolo esecutivo o di tutte le fasi precedenti in assenza di specifici elementi di sospetto o di provvedimenti che sospendano l'esecuzione.
  • La distinzione fondamentale è tra vizi che 'colpiscono' direttamente la vendita (o l'atto di aggiudicazione/trasferimento) e vizi anteriori al sub-procedimento di vendita: solo i primi possono far venir meno la protezione offerta dall'art. 2929 c.c.
  • In caso di dubbio procedurale sulla natura dell'atto impugnato (atto del delegato vs provvedimento del giudice dell'esecuzione), è opportuno valutare preliminarmente la correttezza del rimedio (art. 591-ter vs art. 617) per evitare l'inammissibilità o il rigetto per incompetenza del mezzo processuale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.