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Sentenza

Sentenza n. 1761/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600798

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Treviso, giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il diritto all'attribuzione della Carta elettronica del valore di € 500,00 per l'anno scolastico 2024/2025

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Treviso, resa in funzione di giudice del lavoro, con la quale era stato accertato il suo diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti e il Ministero era stato condannato all’erogazione di € 500,00 tramite tale sistema. La sentenza era stata notificata al Ministero il 6 novembre 2025 presso il domicilio digitale dell’amministrazione. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, la ricorrente ha dedotto l’inadempimento del Ministero e ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia e la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, benché ritualmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza. Ha ritenuto comprovati la notificazione della sentenza, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e il passaggio in giudicato del titolo, documentato dal certificato ex art. 124 disp. att. c.p.c. Ha quindi dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia, attivando la Carta elettronica e accreditandovi l’importo di € 500,00. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario dovrà, se necessario, provvedere anche allo stanziamento in bilancio e alle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, non potendo l’esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa giustificare l’inottemperanza. È stata invece respinta la domanda di astreinte. Il TAR ha ritenuto ostative, in concreto, la già disposta nomina del commissario ad acta, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico, nonché la complessità del procedimento di attivazione della Carta, che coinvolge più strutture e soggetti e si inserisce in un contenzioso seriale eccezionalmente numeroso. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 339,00 oltre spese generali e accessori.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    “l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: […] c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”

    Consente di ottenere davanti al giudice amministrativo l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario quando la pubblica amministrazione è tenuta a conformarsi al relativo comando.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere esclusa non solo quando risulti manifestamente iniqua, ma anche in presenza di ulteriori ragioni ostative, valutabili in concreto in relazione alle difficoltà dell’adempimento pubblico, ai vincoli normativi e di bilancio e alla rilevanza degli interessi pubblici.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    termine dilatorio di 120 giorni

    Prima dell’esecuzione forzata nei confronti di una pubblica amministrazione deve decorrere inutilmente il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 479 c.p.c.

    La notificazione del titolo esecutivo presso il domicilio digitale dell’amministrazione è stata ritenuta idonea ai fini dell’esecuzione; alla luce della modifica richiamata dal giudice, le copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di formula esecutiva.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    Il certificato prodotto dalla ricorrente è stato ritenuto idoneo a comprovare il passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, oggetto del giudicato da eseguire.

  • art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016

    È richiamato per evidenziare che l’attivazione della Carta elettronica coinvolge anche le società SO.GE.I. e CONSAP e si articola in più fasi operative.

  • art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. 149/2022

    È richiamato quale disposizione modificativa dell’art. 479 c.p.c. in tema di efficacia esecutiva delle copie conformi dei provvedimenti giudiziari.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è proponibile per conseguire l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando la pubblica amministrazione sia obbligata a conformarsi al comando giudiziale e l’inadempimento risulti dal mancato compimento delle attività specificamente imposte.
  • Ai fini dell’ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione, la notificazione del titolo esecutivo e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996 consentono di procedere all’esecuzione, purché sia altresì comprovato il passaggio in giudicato della pronuncia.
  • In presenza di inerzia dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione entro un termine e nominare sin d’ora un commissario ad acta destinato a operare in caso di ulteriore inadempimento, attribuendogli anche gli adempimenti contabili necessari all’integrale soddisfacimento del comando giudiziale.
  • L’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato; il commissario ad acta deve adottare le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
  • La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione non è automatica: può essere negata quando ricorrano concrete ragioni ostative, tra cui la già disposta nomina del commissario ad acta, la complessità organizzativa dell’adempimento, i vincoli di bilancio, la crisi della finanza pubblica e l’eccezionale serialità del contenzioso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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