Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 578/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 4 aprile 2023 n. 143/2023/R/Eel, recante “Attuazione dell'articolo 15-bis del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dei commi da 30 a 38 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in merito a interventi sull'energia elettrica immessa da impianti di produzione” (di seguito, anche “Delibera 143”); - dell'Allegato A alla suddetta Deliberazione n. 143/2023/R/Eel, recante “Modalità per l'attuazione dell'art. 15-bis del decreto legge 4/22, e dei commi da 30 a 38 della legge 197/22, in merito a interventi sull'energia elettrica immessa da impianti di produzione” (di seguito, anche “Delibera 143 e relativo Allegato A”); - della Deliberazione 21 giugno 2022 n. 266/2022/R/eel, recante “attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili” (di seguito, anche per brevità, la “Delibera 266/2022”; - inclusi tutti gli atti presupposti, conseguenti e/o consequenziali, inclusi, ove occorrer possa delle “Regole Tecniche - ART. 15-BIS DEL DL 27 GENNAIO 2022, N. 4, COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 28 MARZO 2022, N. 25” emanate dal GSE e non oggetto di pubblicazione, delle fatture emesse dal medesimo GSE a partire dal 7 ottobre 2022 e di ogni altra comunicazione intercorsa con il GSE sul punto; previo accertamento dell'intervenuto mancato mantenimento dell'art. 15-bis del DL 4/2022 e s.m.i. ad opera della L. n. 197/2022, e/o eventualmente previa disapplicazione della Legge 197/2022, ove si tenga che abbia mantenuto in vigore l'art. 15 bis del D.L. 4/2022 e s.m.i., e del medesimo art. 15 bis del DL 4/2022 e s.m.i. per contrasto con il Regolamento UE 2022/1854 del 6 ottobre 2022; eventualmente previa rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea della questione pregiudiziale relativa alla conformità del medesimo art. 15 bis del D.L. 4/2022 e s.m.i. con il Regolamento n. 2022/1854 del 6 ottobre 2022, nonché con la normativa in materia di tutela concorrenza e aiuti di Stato, di cui agli artt. 3, 101 e 103; 107 e 108 TFUE e del Protocollo n. 27 sul mercato interno e sulla concorrenza, nonché con la Direttiva (UE) 2019/944 del 5 giugno 2019 e con l'art. 194 del TFUE, sul mercato elettrico europeo, nonché con la Direttiva (UE) 2018/2001 dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. e/o previa rimessione alla Corte Costituzionale dell'art. 15 bis del D.L. 4/2022 e s.m.i. e della L. n. 197/2022, in relazione agli artt. 2, 3, 9, 10, 11, 41, 42, 43, 53, 77 e 117 della Costituzione, Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da FELSINA 1 S.R.L. il 28\4\2025 : per l’annullamento della comunicazione inviata alla Società mediante portale produttori, recante “Extraprofitti – Prosegue il processo di fatturazione del GSE” e del provvedimento implicito di prima applicazione della Delibera 143/2023 e di conclusione del procedimento di regolazione delle partite economiche avviato sulla base della medesima Delibera 143/2023, nonché per l'annullamento di tutti i provvedimenti ivi indicati Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da FELSINA 1 S.R.L. il 23\4\2026 : per l'annullamento, previa sospensione cautelare, delle fatture del 26 febbraio 2026, nn. 164601, 164249, 164250, 164667, 164668, 165937, 165938 e 161761; delle diffide di pagamento inviate dal GSE S.p.A. in data 17 febbraio 2026; degli avvisi di pagamento inviati dal GSE da cui si evince la compensazione degli importi a titolo di extraprofitti con gli importi a titolo di incentivo; dell'avviso automatico generato dal portale GSE; del provvedimento implicito di applicazione della Delibera 143/2023 e di conclusione del procedimento di regolazione delle partite economiche avviato sulla base della medesima Delibera 143/2023;

Giustizia amministrativa202301143

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibere ARERA n. 266/2022/R/eel e n. 143/2023/R/eel, relativo Allegato A, atti applicativi e di regolazione delle partite economiche, nonché fatture, diffide e avvisi di pagamento del GSE relativi al prelievo degli extraprofitti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità e amministrazioni)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato, chiedendone anche la sospensione, la disciplina attuativa del prelievo sugli extraprofitti derivanti dall'energia elettrica immessa da impianti di produzione, contestando le deliberazioni ARERA, gli atti del GSE e i relativi effetti economici. Hanno inoltre chiesto l'accertamento del mancato mantenimento dell'art. 15-bis del d.l. n. 4/2022 ad opera della legge n. 197/2022, ovvero la disapplicazione della disciplina interna, nonché la rimessione di questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia dell'Unione europea e di questioni di legittimità costituzionale. Con motivi aggiunti sono state impugnate comunicazioni del GSE, il provvedimento implicito di applicazione della Delibera 143/2023, le fatture, le diffide di pagamento e gli avvisi dai quali risultava la compensazione degli importi richiesti a titolo di extraprofitti con gli incentivi.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Pur riservando al merito l'esame delle eccezioni pregiudiziali, ha rilevato che è quantomeno dubbia la diretta impugnabilità delle fatture, delle diffide e degli avvisi di pagamento del GSE, nonché la loro riconducibilità alla giurisdizione amministrativa. Ha inoltre considerato non adeguatamente soggettivizzati, rispetto alla posizione di ciascuna ricorrente, i presupposti della tutela cautelare richiesta nell'ambito del ricorso collettivo e cumulativo. Quanto al pregiudizio finanziario dedotto, il Tribunale ha osservato che gli operatori, in ragione del tempo di maturazione delle pretese del GSE e del quadro normativo e regolatorio noto, avrebbero dovuto adottare misure gestionali e organizzative idonee a fronteggiare pretese ragionevolmente prevedibili, anche rispetto agli investimenti effettuati. Ha infine considerato che l'eventuale recupero delle somme sarebbe comunque possibile qualora il giudizio di merito si concludesse favorevolmente. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo.

  • art. 15-bis d.l. 27 gennaio 2022, n. 4

    Costituisce la base normativa della disciplina degli interventi sull'energia elettrica immessa da impianti di produzione, la cui applicazione è stata contestata dalle ricorrenti.

  • legge 29 dicembre 2022, n. 197, commi da 30 a 38

    È richiamata quale fonte normativa connessa alla disciplina del prelievo sugli extraprofitti e alla sua attuazione.

  • Regolamento (UE) 2022/1854 del 6 ottobre 2022

    Le ricorrenti ne hanno dedotto la rilevanza ai fini della compatibilità della disciplina nazionale, ma l'ordinanza cautelare non definisce tale questione.

Massime di principio

  • In sede cautelare, quando sono impugnati fatture, diffide e avvisi di pagamento emessi nell'attuazione di una disciplina regolatoria, la diretta impugnabilità di tali atti e la loro riconducibilità alla giurisdizione amministrativa possono essere valutate come questioni pregiudiziali riservate alla fase di merito.
  • Nel ricorso collettivo e cumulativo, la domanda cautelare deve indicare puntualmente i presupposti del fumus e del periculum con riferimento alla posizione concreta di ciascun ricorrente; la mera prospettazione unitaria del pregiudizio non è sufficiente.
  • Il pregiudizio finanziario derivante da pretese economiche ragionevolmente prevedibili, alla luce del tempo di maturazione delle pretese e del quadro normativo e regolatorio noto, non determina di per sé un periculum cautelare quando l'operatore avrebbe potuto predisporre misure gestionali e organizzative adeguate.
  • La possibilità di recuperare le somme eventualmente riscosse in caso di esito favorevole del giudizio di merito costituisce un elemento contrario alla configurabilità di un pregiudizio cautelare irreparabile.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi energeticiRegolazione dell'energia (ARERA)Tutela cautelare
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.