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Sentenza

Sentenza del 28/06/2019 n. 17528 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato la cartella sostenendo principalmente che la notificazione fosse invalida, perché effettuata direttamente tramite raccomandata senza relata di notifica e perché avrebbe ricevuto una busta vuota, contenente soltanto una relata non compilata e un bollettino postale. Ha inoltre contestato la mancata conoscibilità della pretesa tributaria, l'assenza del responsabile del procedimento e l'insufficiente motivazione dell'atto. In Cassazione ha dedotto anche la tardività dell'appello di Equitalia, sostenendo che l'invio in busta anziché in plico senza busta non consentisse di provare la tempestività dell'impugnazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che, per la notifica della cartella mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, è sufficiente la prova della consegna del plico all'indirizzo del destinatario, senza necessità di una relata autonoma. La ricezione della raccomandata fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c., la conoscenza del contenuto dell'atto; spetta quindi al destinatario dimostrare, anche con elementi probatori idonei, che il plico fosse vuoto o contenesse un atto diverso. La Corte ha inoltre ritenuto mera irregolarità l'invio dell'appello in busta anziché in plico senza busta, in assenza di contestazioni sulla corrispondenza tra l'atto spedito e quello depositato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 4.100 euro oltre spese prenotate a debito, nonché dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26

    La notificazione della cartella può essere effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

    La notifica diretta della cartella da parte dell'agente della riscossione tramite plico raccomandato è valida senza necessità di una distinta relata redatta da un ufficiale giudiziario. La prova del perfezionamento è data dall'avviso di ricevimento.

  • Codice civile, art. 1335

    Gli atti recettizi si reputano conosciuti quando giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.

    La consegna della raccomandata all'indirizzo del destinatario determina una presunzione di conoscenza del contenuto, superabile soltanto con prova contraria dell'impossibilità incolpevole di conoscere l'atto.

  • Codice civile, art. 2700

    L'accettazione e l'avviso di ricevimento della raccomandata, quali documenti assistiti da fede privilegiata, provano la spedizione e la consegna del plico nei limiti propri dell'atto pubblico.

  • Codice civile, art. 2729

    La presunzione di conoscenza può fondarsi sulle circostanze univoche della spedizione e della regolare consegna del plico, salvo prova contraria del destinatario.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 20

    Nel processo tributario l'invio dell'impugnazione in busta anziché in plico senza busta costituisce una mera irregolarità, se il contenuto e la riferibilità dell'atto non sono contestati.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22

    La corrispondenza tra l'atto notificato e quello depositato può rendere irrilevante la modalità materiale utilizzata per la spedizione, quando il destinatario non contesti tale corrispondenza.

  • L. n. 890 del 1982, artt. 4 e 14

    L'avviso di ricevimento costituisce il documento idoneo a provare la consegna del plico, con indicazione della data, del luogo e del destinatario.

    Nelle notificazioni postali l'avviso di ricevimento è il documento centrale per provare il perfezionamento della notifica; la mancanza di una relata separata non determina, di per sé, invalidità.

  • D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39

    La disciplina del servizio postale conferma che, per la notifica diretta della cartella, è sufficiente la consegna del plico al domicilio del destinatario e la sottoscrizione della documentazione postale prevista.

  • L. n. 212 del 2000, art. 7

    La disposizione è stata invocata dal contribuente per contestare motivazione e indicazione del responsabile del procedimento, ma tali doglianze non hanno determinato l'accoglimento del ricorso.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto dell'impugnazione, il ricorrente è tenuto al pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso, quando ne ricorrono i presupposti.

Massime di principio

  • La cartella esattoriale può essere validamente notificata direttamente dall'agente della riscossione tramite raccomandata con avviso di ricevimento; non è indispensabile una relata autonoma di notifica.
  • L'avviso di ricevimento prova, di regola, la consegna del plico e fa presumere che il destinatario ne conosca il contenuto. Chi sostiene di aver ricevuto una busta vuota o un atto diverso deve fornire una prova concreta e specifica, non una semplice allegazione.
  • La prova dell'assenza o dell'alterazione del contenuto del plico ricade normalmente sul destinatario, in applicazione del principio di vicinanza della prova.
  • Le irregolarità formali nella spedizione di un atto processuale, come l'utilizzo di una busta anziché di un plico senza busta, non comportano automaticamente l'inammissibilità se non compromettono l'identificazione dell'atto e non sono oggetto di contestazione effettiva.
  • Per contestare efficacemente una notifica postale occorre documentare tempestivamente l'anomalia, conservare busta e contenuto, acquisire eventuali attestazioni postali e indicare prove testimoniali o altri elementi idonei a dimostrare l'assenza o la diversità dell'atto.
  • La mancanza della relata non equivale, nelle notifiche postali dirette previste dalla legge, a inesistenza della notificazione: normalmente rileva l'avviso di ricevimento, salvo vizi sostanziali o prova dell'impossibilità incolpevole di conoscere l'atto.

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