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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20106/2026 del 01/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Bari che aveva riconosciuto la pronuncia penale resa dal Tribunale di Piatra Neamt (condanna a 3 anni con sospensione condizionale sotto sorveglianza per rapina qualificata) e, nell'adeguare la misura straniera all'ordinamento italiano, aveva ritenuto più affine l'affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 Ord. Pen.), demandando al tribunale di sorveglianza la determinazione delle prescrizioni. La difesa deduceva violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.) e contestava che la Corte non avesse applicato la disciplina delle pene sostitutive introdotta dalla cosiddetta Riforma Cartabia (art. 20-bis c.p.) e il d.lgs. 161/2010, sostenendo che l'istituto più coerente con la sospensione rumena fosse il lavoro di pubblica utilità sostitutivo e non l'affidamento in prova, anche avendo indicato un ente disponibile allo svolgimento della sanzione sostitutiva.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e in parte inammissibile. Ha richiamato il quadro normativo del d.lgs. 15/02/2016 n. 38 attuativo della decisione-quadro UE 2008/947, precisando che la Corte di appello ha competenza a riconoscere la sentenza straniera e ad adeguare le prescrizioni senza aggravare il trattamento. Ha confermato che la Corte di appello ha correttamente riconosciuto il titolo straniero e, nel necessario adattamento della sospensione con prescrizioni, ha legittimamente individuato nell'affidamento in prova al servizio sociale lo strumento più affine; ha rideterminato la durata in anni 2 e mesi 9 per il presofferto; ha disposto la trasmissione delle informazioni all'Autorità dello Stato di condanna e ha demandato al tribunale di sorveglianza l'individuazione delle prescrizioni esecutive, senza poter aggravare il trattamento. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile/infondato; la ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. È stata inoltre rilevata una correzione delle generalità (Andries e non Andres).

Norme richiamate

  • d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38

    Attua la decisione-quadro 2008/947/GAI: disciplina il reciproco riconoscimento delle sentenze con sospensione condizionale o sanzioni sostitutive tra Stati UE; attribuisce alla Corte di appello la competenza a riconoscere e ad adeguare le prescrizioni senza aggravare il trattamento (art. 9, art. 10 commi 2-3, art. 14 comma 1).

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Motivi di cassazione evocati dalla difesa (violazione di legge e vizio motivazionale). La Corte ha ritenuto i profili sostanzialmente infondati e parte inammissibili alla luce delle norme speciali che limitano il sindacato in cassazione.

  • art. 20-bis cod. pen.

    Norma sulla disciplina delle pene sostitutive per pene detentive brevi (richiamata dalla difesa come possibile strumento di adattamento). La Corte ha ritenuto improprio applicare tale istituto per adattare una sospensione condizionale straniera, poiché le pene sostitutive sono materia della fase di cognizione e muterebbero il contenuto della decisione straniera invece di adeguarne le prescrizioni.

  • d.lgs. 161/2010 (art. 10, 11, 12)

    Richiamato dalla difesa in relazione alle pene sostitutive; la Corte ha ritenuto il richiamo del d.lgs. 161/2010 del tutto improprio nel contesto dell'adattamento di una sospensione condizionale con prescrizioni.

  • art. 47 legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. Pen.)

    Istituto dell'affidamento in prova al servizio sociale: la Corte di appello lo ha ritenuto la misura interna più affine alla sospensione straniera con prescrizioni, idonea ad assicurare la sorveglianza e il rispetto degli obblighi, procedendo a rimessione al tribunale di sorveglianza per la concreta determinazione delle prescrizioni.

  • art. 735, comma 4, cod. proc. pen.

    Prevede che se per effetto del titolo estero il condannato è stato liberato sotto condizione la Corte di appello sostituisce la misura straniera con la liberazione condizionale e che il magistrato di sorveglianza, nel determinare le prescrizioni, non può aggravare il trattamento sanzionatorio complessivo stabilito dallo Stato straniero: principio richiamato per evitare aggravamenti.

  • art. 12, comma 5, d.lgs. 38/2016 e art. 22 L. 69/2005

    Combinato disposto invocato dalla Corte per escludere l'ammissibilità del ricorso per cassazione per vizi di motivazione su determinate materie; limita il sindacato della Corte di cassazione su vizi motivazionali in questa tipologia di procedimenti.

  • art. 91 codice penale rumeno

    Norma del diritto rumeno richiamata nel titolo estero: disciplina la sospensione condizionale della pena sotto sorveglianza, materia oggetto di riconoscimento e adeguamento in Italia.

Massime di principio

  • Il riconoscimento di una sentenza straniera con sospensione condizionale e prescrizioni in Italia è disciplinato dal d.lgs. 38/2016: la Corte di appello del luogo di residenza è competente al riconoscimento e all'adeguamento, che non può mai aggravare contenuto o durata della misura originaria.
  • L'adattamento deve cercare una corrispondenza funzionale tra obblighi prescritti all'estero e istituti interni; non è necessario identità formale, ma non è ammesso trasformare la natura della sanzione (es. sostituire la sospensione con una pena diversa che modifichi il nucleo del trattamento).
  • L'affidamento in prova al servizio sociale può essere utilizzato come strumento di adattamento delle misure di sospensione con sorveglianza quando assicuri un controllo analogo; le pene sostitutive del lavoro di pubblica utilità, invece, sono strumenti propri della fase di cognizione e la loro applicazione non è sempre idonea per l'adattamento di prescrizioni estere.
  • Il magistrato di sorveglianza è competente a determinare in concreto le prescrizioni di esecuzione in Italia e non può aggravare il trattamento complessivo stabilito dalla sentenza straniera.
  • In sede di cassazione i motivi che lamentano vizio di motivazione sono spesso inammissibili nelle materie regolate dal d.lgs. 38/2016 e dalla disciplina sul mandato di arresto europeo; le impugnazioni devono focalizzarsi su profili di diritto e di concreta violazione delle disposizioni di adattamento.
  • La semplice disponibilità di un ente per l'esecuzione di lavoro di pubblica utilità non obbliga l'autorità italiana a scegliere quell'istituto, soprattutto se il suo inserimento comporterebbe l'aggiunta di obblighi non previsti nel titolo estero.

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