Cassazione Civile, Ordinanza n. 17497/2026 del 02/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Una società aveva stipulato con un'altra società un contratto preliminare di compravendita immobiliare, regolarmente registrato e trascritto. Intervenuto il fallimento della promittente venditrice, la promissaria acquirente aveva chiesto l'ammissione al passivo per la restituzione degli acconti versati; la domanda era stata respinta e anche l'opposizione allo stato passivo era stata rigettata, sul rilievo che il preliminare non risultava sciolto o risolto e che la curatela poteva subentrare nel rapporto. Successivamente la promissaria acquirente proponeva revocazione straordinaria ex art. 395, n. 3, c.p.c. del decreto di rigetto dell'opposizione, deducendo che solo dopo la definizione del giudizio aveva scoperto un documento relativo al supplemento del programma di liquidazione depositato dalla curatela e all'autorizzazione del giudice delegato a sciogliersi dal contratto preliminare, circostanza che, secondo la ricorrente, avrebbe dimostrato la decisività del fatto e imposto l'ammissione del credito restitutorio al passivo. Il Tribunale respingeva la revocazione ritenendo il documento non decisivo, anche perché l'autorizzazione allo scioglimento era stata chiesta e concessa in via subordinata, senza riconoscimento di diritti restitutori o risarcitori della controparte. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la società deduceva violazione dell'art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c., lamentando un contrasto irriducibile tra le motivazioni dei due provvedimenti del Tribunale e l'omessa valutazione di un fatto decisivo, sostenendo che la curatela avesse già scelto di sciogliersi dal preliminare prima della decisione sull'opposizione e che ciò avrebbe dovuto condurre all'ammissione del credito restitutorio.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha escluso che la sentenza impugnata fosse affetta da nullità per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, chiarendo che il vizio ex art. 360, n. 4 o n. 5, c.p.c. può riguardare solo una contraddizione interna alla motivazione della decisione impugnata, non già l'asserita incompatibilità tra questa e un diverso precedente provvedimento. Ha inoltre ritenuto non censurata la ratio decisiva della sentenza del Tribunale, fondata sulla non decisività del documento posto a base della revocazione, poiché l'autorizzazione allo scioglimento del preliminare era stata concessa in termini subordinati e senza riconoscimento di crediti restitutori o risarcitori. Poiché tale autonoma ragione decisoria non era stata efficacemente attaccata, il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 395, n. 3, c.p.c.
La revocazione straordinaria è ammissibile solo se il documento ignorato per forza maggiore o fatto dell'avversario e ritrovato dopo la sentenza sia decisivo, cioè idoneo a determinare una decisione diversa.
art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale: è denunciabile solo un'anomalia motivazionale che equivalga a violazione di legge costituzionalmente rilevante, non il mero difetto di sufficienza.
art. 132 c.p.c.
Il vizio di motivazione assume rilievo solo se interno alla sentenza e tale da impedire la comprensione dell'iter logico-argomentativo.
art. 111 Cost.
La nullità per vizio motivazionale ricorre solo in presenza di motivazione mancante, apparente, perplessa o intrinsecamente inconciliabile.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
Il filtro di inammissibilità consente la declaratoria di inammissibilità quando il motivo non si confronta con un orientamento consolidato o è privo di consistenza decisoria.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di declaratoria di inammissibilità sono integrati i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 98 l. fall.
Il giudizio di opposizione allo stato passivo era il contesto processuale nel quale si discuteva della pretesa restitutoria connessa al preliminare.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di motivazione rilevante come nullità sussiste solo quando la contraddizione o la mancanza siano interne alla sentenza impugnata e rendano impossibile ricostruirne la ratio decidendi; non è sufficiente prospettare un contrasto tra sentenze o tra fasi diverse del medesimo processo.
- La revocazione straordinaria per documento decisivo presuppone non solo la sopravvenuta conoscenza del documento, ma anche che esso sia astrattamente idoneo a condurre a una decisione diversa; se il documento non incide sulla ratio decidendi, l'impugnazione è inammissibile o infondata.
- Quando la decisione impugnata si fonda su una pluralità di rationes autonome, il ricorrente deve censurarle tutte specificamente; la mancata impugnazione di una sola ratio sufficiente a sorreggere il dispositivo rende il ricorso inammissibile.
- Ai fini della decisività del documento nel giudizio di revocazione, non basta che esso attesti una scelta processuale o negoziale della controparte: occorre che da tale documento discenda, senza ulteriori passaggi, il diverso esito della controversia e il riconoscimento del diritto fatto valere.
- Il sindacato ex art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di rivalutare il merito della controversia, ma solo di denunciare un'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; resta esclusa ogni doglianza sulla semplice insufficienza o non condivisibilità della motivazione.
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