Corte di giustizia, Sentenza C-352/20
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 1° agosto 2022. — HOLD Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zrt. contro Magyar Nemzeti Bank. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria. — Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Direttiva 2009/65/CE – Organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) – Direttiva 2011/61/UE – Fondi di investimento alternativi – Politiche e prassi remunerative dei dirigenti di una società di gestione di OICVM o di un gestore di fondi di investimento alternativi – Dividendi distribuiti a taluni membri della direzione – Nozione di “remunerazione” – Articolo 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto di proprietà. — Causa C-352/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che i dividendi corrisposti a dirigenti o dipendenti-azionisti di una società di gestione possono rientrare nelle regole UE sulle remunerazioni se, nella sostanza, servono a eludere i vincoli prudenziali previsti per OICVM e FIA. Il giudice nazionale deve verificare concretamente se il meccanismo di distribuzione crei incentivi a privilegiare profitti di breve termine e rischi eccessivi. La soluzione è stata ritenuta compatibile con l’articolo 17 della Carta, perché non priva i soci della proprietà delle azioni ma disciplina l’uso dei relativi frutti in funzione dell’interesse generale.
Politiche retributive di società di gestione OICVM/FIA: i dividendi corrisposti ai dipendenti-azionisti possono rientrare nella nozione di remunerazione se usati per eludere le norme prudenziali e incentivare assunzioni di rischio eccessive.
La questione giuridica
Se le disposizioni UE sulle politiche e prassi remunerative delle società di gestione di OICVM e dei GEFIA si applichino anche ai dividendi distribuiti, direttamente o indirettamente, a dirigenti/dipendenti che sono azionisti della società, quando tali dividendi possano di fatto sostituire o integrare la remunerazione e favorire l’elusione delle regole sul differimento, sul bilanciamento e sull’allineamento al rischio.
Principio di diritto
Le norme UE sulle politiche e prassi remunerative delle società di gestione OICVM e dei GEFIA si applicano non solo ai pagamenti qualificabili formalmente come retribuzione per servizi professionali, ma anche ai dividendi distribuiti a dipendenti che sono azionisti della società quando, per la loro struttura concreta, tali dividendi possono incentivare assunzioni di rischio non coerenti con il profilo di rischio degli OICVM/FIA gestiti e quindi facilitare l’elusione delle prescrizioni sulla remunerazione; in tal caso la disciplina è compatibile con il diritto di proprietà, perché costituisce una regolazione dell’uso dei beni giustificata da obiettivi di interesse generale e proporzionata.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2009/65/CE
- Direttiva 2014/91/UE
- Direttiva 2011/61/UE
- Regolamento delegato (UE) 2017/565
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 17, paragrafo 1
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 52, paragrafo 1
- Raccomandazione 2009/384/CE
- Regolamento (UE) n. 1095/2010
Politiche retributive e dividendi corrisposti a dipendenti-azionisti di società di gestione OICVM/FIA
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Kúria (Corte suprema ungherese) in una controversia tra HOLD Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zrt. e la Magyar Nemzeti Bank. La questione nasce dalla sanzione inflitta alla società di gestione per avere distribuito dividendi a propri dipendenti che occupavano posizioni apicali e detenevano partecipazioni nel capitale sociale.
Fatti e procedimento principale
La HOLD gestisce OICVM e FIA ed aveva introdotto una politica remunerativa per alcune categorie di personale. Alcuni dirigenti, tra cui il direttore generale, il direttore degli investimenti e un gestore di portafoglio, erano anche azionisti della società, titolari di azioni ordinarie e azioni a dividendo prioritario; due di essi controllavano inoltre società unipersonali titolari di azioni della HOLD. Negli anni 2015-2018 la società ha distribuito dividendi direttamente ai dipendenti e indirettamente tramite le società da essi controllate.
L’autorità di vigilanza ungherese ha ritenuto che tali dividendi potessero creare un incentivo a perseguire profitti di breve periodo e quindi a prendere rischi non coerenti con il profilo di rischio dei fondi gestiti, configurando un meccanismo idoneo a eludere le regole sul differimento e sulla struttura della remunerazione variabile. Il giudice di primo grado ha condiviso tale impostazione; il giudice del rinvio ha quindi chiesto alla Corte se i dividendi, diretti o indiretti, rientrino nell’ambito delle politiche di remunerazione.
Normativa UE rilevante
La Corte ha interpretato in particolare:
- gli articoli da 14 a 14 ter della direttiva 2009/65/CE sugli OICVM;
- l’articolo 13, paragrafo 1, e l’allegato II, punti 1 e 2, della direttiva 2011/61/UE sui GEFIA;
- i considerando pertinenti della direttiva 2014/91/UE e della direttiva 2011/61/UE;
- la raccomandazione 2009/384/CE sulle politiche retributive nel settore finanziario;
- l’articolo 17, paragrafo 1, della Carta e l’articolo 52, paragrafo 1, della Carta.
La Corte ha invece escluso la rilevanza dell’articolo 2, punto 5, del regolamento delegato (UE) 2017/565, poiché la HOLD non risultava autorizzata a prestare i servizi accessori che avrebbero reso applicabile quel regolamento.
Ragionamento della Corte: nozione autonoma di remunerazione
La Corte ricorda che la nozione di “remunerazione” deve essere interpretata autonomamente e uniformemente nel diritto dell’Unione. Le direttive non definiscono il termine in modo esaustivo, ma il contesto normativo mostra che la disciplina retributiva è concepita in senso ampio per coprire ogni forma di pagamento o vantaggio che possa influenzare il comportamento dei soggetti rilevanti.
In particolare, le disposizioni sulle politiche remunerative mirano a:
- promuovere una gestione sana ed efficace del rischio;
- evitare incentivi all’assunzione di rischi incoerenti con i profili di rischio degli OICVM/FIA;
- allineare gli interessi dei manager e del personale rilevante con quelli degli investitori.
La Corte osserva inoltre che le direttive prevedono specifici meccanismi anti-elusivi, come:
- il bilanciamento adeguato tra componente fissa e variabile;
- l’uso di quote o strumenti analoghi almeno in parte sostanziale della componente variabile;
- il differimento di una quota significativa della retribuzione variabile;
- il pagamento della variabile solo se sostenibile e giustificato dai risultati;
- il divieto di utilizzare strumenti o modalità che eludano la disciplina.
Dividendi e rischio di elusione
La Corte distingue i dividendi, che in linea di principio sono corrisposti in quanto frutto del diritto di proprietà e non come corrispettivo di un servizio professionale, dalle ipotesi in cui la loro concreta struttura li renda funzionalmente assimilabili a una remunerazione elusiva.
Secondo la Corte, le norme sulle politiche e prassi remunerative si applicano quando il pagamento dei dividendi, pur formalmente fondato sulla qualità di socio, sia idoneo a:
- incentivare i dipendenti rilevanti a privilegiare profitti di breve periodo;
- indurli ad assumere rischi eccessivi o incoerenti con gli interessi degli OICVM/FIA;
- consentire un aggiramento delle prescrizioni sulla remunerazione variabile.
La verifica è concreta e spetta al giudice nazionale. Tra gli indici rilevanti la Corte menziona:
- l’entità delle partecipazioni detenute dai dipendenti o da società da essi controllate;
- i diritti di voto connessi;
- il tipo di azioni possedute;
- la politica di distribuzione degli utili della società;
- l’eventuale esiguità della retribuzione fissa rispetto ai dividendi;
- l’esistenza di un collegamento tra profitti dei fondi, profitti della società e dividendi ai dipendenti.
La Corte fa l’esempio di un meccanismo in cui una commissione legata al rendimento venga distribuita dalla società ai dipendenti sotto forma di dividendi indipendentemente dalle perdite successive dei fondi: una simile struttura sarebbe idonea a incoraggiare scelte rischiose e, quindi, rientrerebbe nella disciplina remunerativa.
Carta dei diritti fondamentali e diritto di proprietà
La società ricorrente aveva invocato l’articolo 17, paragrafo 1, della Carta, sostenendo che l’interpretazione estensiva delle norme sulle remunerazioni avrebbe inciso sul diritto di proprietà degli azionisti.
La Corte respinge l’obiezione. Le azioni rientrano nella protezione dell’articolo 17 della Carta, ma l’interpretazione accolta non priva i soci della proprietà delle azioni: essa regola soltanto l’uso dei beni, incidendo sulle modalità di distribuzione dei dividendi. Tale limitazione è prevista dalla legge, persegue obiettivi di interesse generale riconosciuti dall’Unione — in particolare la tutela degli investitori e la stabilità del sistema finanziario — ed è proporzionata, perché si applica solo quando la distribuzione dei dividendi è idonea a favorire l’elusione delle regole prudenziali.
Dispositivo
La Corte dichiara che gli articoli da 14 a 14 ter della direttiva 2009/65/CE e l’articolo 13, paragrafo 1, nonché l’allegato II, punti 1 e 2, della direttiva 2011/61/UE devono essere interpretati nel senso che le disposizioni sulle politiche e prassi remunerative si applicano ai dividendi distribuiti, direttamente o indirettamente, a taluni dipendenti di una società di gestione OICVM/FIA che svolgono funzioni di vertice o di gestione del portafoglio e che sono titolari delle azioni della società, quando la politica di pagamento di tali dividendi è idonea a incentivare assunzioni di rischio lesive degli interessi degli OICVM o FIA gestiti e dei loro investitori, facilitando così l’elusione delle prescrizioni in materia di remunerazione.
Implicazioni pratiche
La sentenza è rilevante per le società di gestione e i gestori di fondi che abbiano assetti proprietari “misti”, con dirigenti o personale rilevante anche soci della società. La Corte impone una valutazione sostanziale della struttura dei flussi economici: il nome del pagamento non è decisivo, ma conta la sua funzione economica e il suo effetto sugli incentivi al rischio.
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