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Sentenza

Sentenza n. 996/2026 - Brescia, Sezione 1

per l'annullamento - del diniego di data 08 giugno 2022, avente ad oggetto “Soc. Agric. Zani Gian Mario e Angelo S.S. Cuaa 02283060164 Prot. N. 2021-ADERISC-3930568 del 24/11/2021” Raccomandata n. 61861065401-4 da parte di Agea Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Organismo Pagatore, in ordine alla richiesta di autotutela presentata dall'azienda agricola ricorrente ai sensi della Legge n. 228/2012; - per l'accertamento dell'obbligo di pronunciarsi, anche ai sensi dell'art. 31 c. 3 c.p.a., sulla fondatezza della pretesa della ricorrente ed ordinare all'Agea di annullare/revocare in via di autotutela il prelievo supplementare per la relativa annata con obbligo di AGEA di ricalcolare il prelievo supplementare in conformità alle statuizioni della Corte di Giustizia (Settima Sezione) del 27 giugno 2019 nella causa C 348/18, (Seconda Sezione) del 11 settembre 2019, nella causa C 46/18 e (Seconda Sezione) del 13 gennaio 2022 nella causa C-377/19; - per l'accertamento della inesistenza del debito imputato alla ricorrente a titolo di prelievo supplementare sulle consegne di latte vaccino per la relativa annata, con ogni conseguente statuizione in merito all'iscrizione di detto debito nel Registro Nazionale dei Debiti tenuto da Agea ex art. 8 ter L. n. 33/2009; - per la declaratoria dell'obbligo di Agea di provvedere in merito alle istanze di autotutela presentata dalla ricorrente; - per il risarcimento del danno cagionato dal prelievo medio tempore operato in forza della comunicazione con la quale parte ricorrente veniva informata dei criteri di applicazione del regime delle c.d. quote latte con riferimento alla “Compensazione nazionale per il periodo oggetto dell'istanza” con obbligo di restituzione di tutte le somme indebitamente percepite a tale titolo; - per l’annullamento di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico del ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti, incidono nella sfera giuridica dello stesso e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo.

Giustizia amministrativa202200797

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di AGEA sull’istanza di autotutela e ricalcolo dei prelievi supplementari relativi a diverse annate lattiere, nonché gli atti connessi di riscossione e iscrizione del debito

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (produttore lattiero)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego notificato l’8 giugno 2022, relativo all’istanza di autotutela presentata ai sensi dell’art. 1, comma 539, della legge n. 228/2012 per il ricalcolo dei prelievi supplementari relativi alle annate 1996/1997, 2000/2001, 2002/2003, 2003/2004, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009. Ha dedotto, tra l’altro, la violazione della disciplina sull’autotutela, degli artt. 2 e 7 della legge n. 241/1990, dei principi di legalità, buona fede, legittimo affidamento, sana amministrazione, parità di trattamento e leale cooperazione, nonché degli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione europea e dalle sentenze della Corte di giustizia del 27 giugno 2019, causa C-348/18, dell’11 settembre 2019, causa C-46/18, e del 13 gennaio 2022, causa C-377/19. Ha inoltre sostenuto che i giudicati o le preclusioni processuali relativi ad alcune annate non impedissero il ricalcolo, che AGEA fosse tenuta a disapplicare la disciplina nazionale incompatibile con il diritto unionale e che precedenti interventi di autotutela imponessero un trattamento paritario. È stato chiesto anche il risarcimento dei danni derivanti dai prelievi e la restituzione delle somme indebitamente riscosse.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse relativamente alle annate 2000/2001, 2002/2003, 2003/2004 e 2005/2006. Per le annate 2000/2001 e 2002/2003, il successivo ricalcolo disposto da AGEA e la sopravvenienza degli artt. 10-bis e 10-ter del d.l. n. 69/2023 hanno privato la ricorrente dell’interesse alla decisione sul diniego originario. Per le annate 2003/2004 e 2005/2006, i ricorsi avverso gli atti presupposti erano stati dichiarati perenti e i debiti erano divenuti definitivi; tuttavia, la rivalutazione poteva ormai avvenire soltanto mediante le procedure amministrative di cui agli artt. 10-bis e 10-ter del d.l. n. 69/2023, sicché era venuto meno l’interesse a ottenere in giudizio l’imposizione di una diversa forma di autotutela. Il Collegio ha escluso che il giudice potesse imporre il superamento del giudicato o delle preclusioni processuali interne, richiamando la distinzione tra stabilità del rapporto definito e permanenza del potere-dovere amministrativo di autotutela. Il ricorso è stato invece accolto, ai fini del riesame e del ricalcolo, per le annate 1996/1997, 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, poiché gli atti presupposti di imputazione del prelievo erano stati annullati da precedenti pronunce giurisdizionali, con conseguente illegittimità derivata del diniego e caducazione degli atti della successiva serie procedimentale. L’obbligo di AGEA di procedere alla rideterminazione del prelievo discendeva dalle sentenze che avevano annullato le imputazioni originarie. Le spese sono state compensate per la peculiarità e complessità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 538-539, l. 228/2012

    La disciplina invocata per l’autotutela relativa alle cartelle e alle intimazioni di pagamento non costituisce più, secondo il giudice, la sede attuale per la rivalutazione generale dei vecchi calcoli del prelievo supplementare, sostituita dalle procedure previste dagli artt. 10-bis e 10-ter del d.l. n. 69/2023.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    La ricorrente ne ha invocato la disciplina in materia di annullamento d’ufficio; la sentenza riconosce la permanenza del potere-dovere di autotutela anche rispetto a rapporti divenuti incontestabili, ma ne individua per le quote latte l’esercizio nelle procedure speciali sopravvenute.

  • artt. 10-bis e 10-ter d.l. 69/2023

    Le disposizioni costituiscono la disciplina speciale destinata al ricalcolo dei prelievi supplementari secondo i criteri conformi al diritto dell’Unione e rappresentano l’unica forma amministrativa di autotutela e di ristoro riconosciuta per le vecchie posizioni debitorie.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    La disciplina impedisce al giudice di anticipare l’esito delle nuove procedure amministrative di ricalcolo e di superamento del contenzioso.

  • art. 8-ter l. 33/2009

    Riguarda il Registro Nazionale dei Debiti nel quale risultano iscritte le posizioni debitorie oggetto della controversia.

  • art. 8-quinquies, comma 1, l. 33/2009

    È richiamato in relazione all’intimazione di pagamento notificata da AGEA, ritenuta idonea a evitare la prescrizione del debito.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Ha consentito lo svolgimento da remoto dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

  • art. 4, par. 3, TUE

    È richiamato in relazione al principio di leale cooperazione e agli obblighi di attuazione effettiva del diritto dell’Unione.

Massime di principio

  • La violazione del diritto dell’Unione europea da parte degli atti di determinazione del prelievo supplementare comporta l’obbligo dell’amministrazione di ricalcolare il debito quando gli atti presupposti siano stati annullati, con conseguente illegittimità derivata degli atti successivi di riscossione e diniego dell’autotutela.
  • Il diritto dell’Unione non impone di disapplicare le norme processuali nazionali che attribuiscono autorità di cosa giudicata alle decisioni definitive, purché siano rispettati i principi di equivalenza e di effettività; il giudice nazionale non può quindi imporre il superamento del giudicato o delle preclusioni processuali attraverso un’azione diretta a ottenere il ricalcolo.
  • La stabilità di una posizione debitoria divenuta incontestabile non esclude in assoluto il potere-dovere di autotutela dell’amministrazione, ma, in materia di prelievi supplementari, l’autotutela e il ristoro devono essere esercitati attraverso le procedure speciali previste dagli artt. 10-bis e 10-ter del d.l. n. 69/2023.
  • Quando una sopravvenienza normativa istituisce una procedura amministrativa speciale destinata a sostituire i precedenti ricalcoli e a definire sistematicamente le posizioni debitorie, il ricorso fondato sull’omissione della precedente forma di autotutela diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • L’annullamento giurisdizionale degli atti presupposti di imputazione del prelievo determina l’illegittimità derivata degli atti successivi della serie procedimentale e impone all’amministrazione di procedere alla rideterminazione del debito secondo le statuizioni giudiziali.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiAutotutelaInvalidità del provvedimentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaPrimato del diritto UE e disapplicazioneEffetto conformativo e riedizione del potereSopravvenuta carenza di interesse

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