Cassazione Penale, Ordinanza n. 08908/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per tentata estorsione. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto, sostenendo in sostanza una diversa lettura delle prove e dei fatti. Con il secondo motivo ha censurato il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della speciale tenuità del danno ex art. 62 n. 4 c.p. Con il terzo motivo ha contestato la motivazione sul trattamento sanzionatorio, lamentando l'erronea determinazione della pena e il diniego dei benefici richiesti dalla difesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché diretto a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità e non supportata da specifici travisamenti. Ha giudicato manifestamente infondato il secondo motivo, osservando che la Corte territoriale aveva escluso la speciale tenuità del danno in ragione dell'importo della pretesa estorsiva. Ha ritenuto infondato anche il terzo motivo, evidenziando che la commisurazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed era stata sorretta da motivazione sufficiente, anche con riferimento alla gravità del danno e ai precedenti penali dell'imputato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 62 n. 4 c.p.
la speciale tenuità del danno è esclusa quando l'entità della pretesa estorsiva non consente di considerare lieve l'offesa patrimoniale
art. 132 c.p.
la determinazione della pena deve avvenire entro i criteri legali di discrezionalità del giudice di merito
art. 133 c.p.
la pena va commisurata in base alla gravità del reato e alla capacità a delinquere desunta dai criteri indicati dalla norma
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione del fatto, salvo che si deducano specifici travisamenti della prova decisivi e già valorizzati nei giudizi di merito.
- La sussistenza del delitto di tentata estorsione può essere confermata quando la motivazione di merito evidenzi elementi convergenti di prova, la sproporzione tra quanto erogato e quanto successivamente preteso e la presenza di richieste minacciose rivolte anche a soggetti diversi dalla vittima originaria.
- La circostanza attenuante della speciale tenuità del danno non è riconoscibile se l'importo della pretesa estorsiva è tale da escludere, secondo valutazione discrezionale del giudice di merito, la lieve entità dell'offesa patrimoniale.
- La commisurazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se non è arbitraria o manifestamente illogica e se risulta sorretta da motivazione, anche implicita, conforme ai criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p.
- Il diniego di attenuanti e benefici penali può essere legittimamente fondato, tra gli altri elementi, sulla gravità del danno e sulla presenza di precedenti penali dell'imputato.
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