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Sentenza

Sentenza del 20/01/2016 n. 966 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l’avviso di accertamento notificato alla società dopo una verifica fiscale svolta dal 19 ottobre al 30 novembre 2004. I giudici di merito avevano annullato l’avviso perché la verifica avrebbe superato il limite previsto dall’art. 12, comma 5, della legge n. 212/2000. L’Agenzia ha proposto tre motivi: ha contestato che il superamento del termine comporti la nullità dell’avviso o l’inutilizzabilità delle prove; ha denunciato omessa pronuncia sul proprio argomento secondo cui si devono conteggiare soltanto i giorni lavorativi, pari nel caso concreto a 23; e ha ribadito che il termine va calcolato considerando i giorni di effettiva presenza dei verificatori, non i giorni di calendario.

La decisione

La Cassazione ha respinto il secondo motivo: benché la CTR non avesse esaminato espressamente il conteggio dei soli giorni lavorativi, la conferma dell’annullamento dell’avviso per superamento dei 34 giorni di calendario implicava il rigetto di quella tesi, sicché non vi era omessa pronuncia. Ha accolto il primo motivo, stabilendo che la violazione del termine di permanenza previsto dall’art. 12, comma 5, non comporta né l’invalidità dell’accertamento né l’inutilizzabilità delle prove, poiché la legge non prevede tali sanzioni. Il terzo motivo, sul criterio di conteggio dei giorni, è stato dichiarato assorbito. La sentenza della CTR Piemonte è stata cassata nei limiti del motivo accolto e la causa rinviata alla CTR Piemonte, in diversa composizione, per decidere gli altri motivi di appello e liquidare le spese del giudizio di Cassazione.

Norme richiamate

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 5

    la violazione del termine di permanenza degli operatori dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente, previsto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 5, non determina la sopravvenuta carenza del potere di accertamento ispettivo, nè l'invalidità degli atti compiuti o l'inutilizzabilità delle prove raccolte, atteso che nessuna di tali sanzioni è stata prevista dal legislatore.

    Il superamento del limite temporale di permanenza dei verificatori nei locali del contribuente costituisce violazione della regola che disciplina il loro comportamento, ma, in assenza di una sanzione espressamente prevista, non determina di per sé l’invalidità dell’avviso di accertamento né l’inutilizzabilità delle prove raccolte.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7

    raffrontando la disposizione in esame con quella recata dal successivo comma 7 - la cui violazione, com'è noto, comporta la invalidità dell'atto impositivo emanato ante tempus, essendo il termine ivi previsto posto a garanzia del contraddittorio procedimentale (SS.UU. 18184/13) - non può, infatti, istituirsi una diretta corrispondenza tra le fattispecie contemplate dalle dette disposizioni

    La conseguenza invalidante prevista per la violazione del termine del comma 7, posto a tutela del contraddittorio procedimentale, non può essere estesa automaticamente alla violazione del comma 5: le disposizioni regolano condotte e interessi differenti.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    non ricorre il vizio di omessa pronuncia nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione di rigetto sul medesimo

    Non occorre una risposta espressa a ogni singola deduzione: il vizio di omessa pronuncia non sussiste se la decisione adottata è logicamente incompatibile con la pretesa o la tesi non esaminata e ne comporta quindi il rigetto implicito.

  • Codice di procedura civile, art. 383, comma 1

    La Cassazione ha disposto la cassazione con rinvio alla CTR Piemonte, in diversa composizione, affinché decida gli ulteriori motivi di appello e provveda sulle spese del giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • La violazione del termine di permanenza dei verificatori previsto dall’art. 12, comma 5, dello Statuto del contribuente non invalida automaticamente l’accertamento e non rende automaticamente inutilizzabili le prove: occorre una specifica conseguenza sanzionatoria prevista dalla legge.
  • Non si può estendere al comma 5 la sanzione di invalidità prevista per la violazione del termine del comma 7: le due disposizioni tutelano interessi diversi e disciplinano, rispettivamente, la permanenza materiale dei verificatori e il contraddittorio prima dell’emanazione dell’atto.
  • Una questione non esaminata con una motivazione autonoma può risultare implicitamente respinta quando la soluzione adottata è incompatibile con la tesi della parte; in tal caso, di regola, non ricorre omessa pronuncia.
  • La pronuncia non stabilisce definitivamente se il termine del comma 5 debba essere conteggiato in giorni lavorativi o di calendario: il relativo motivo è stato dichiarato assorbito, perché la soluzione sulla mancata invalidità dell’accertamento rendeva superfluo affrontarlo.

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