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Sentenza

Sentenza del 17/07/2018 n. 18942 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva accolto il ricorso della contribuente contro un'intimazione di pagamento relativa a imposte oggetto del condono previsto dalla L. n. 289/2002, art. 12. L'Agenzia sosteneva che i versamenti effettuati dalla società, sebbene eseguiti in ritardo rispetto alle scadenze originarie, non fossero utili perché alcuni erano stati effettuati prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 143/2003. Contestava inoltre l'applicazione dell'art. 16 della L. n. 289/2002 e la motivazione della sentenza circa l'impossibilità di richiedere ulteriori somme.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che il D.L. n. 143/2003 e il D.M. 8 aprile 2004 avessero prorogato i termini della procedura di condono prevista dall'art. 12 della L. n. 289/2002, e non introdotto una procedura nuova. Ha inoltre affermato che i versamenti precedenti all'entrata in vigore del D.L. n. 143/2003 possono essere considerati utili quando completano il pagamento dovuto, anche se non effettuati in unica soluzione. I motivi dal secondo al quarto sono stati dichiarati inammissibili per difetto di interesse, perché riferiti a una motivazione incidentale e non decisiva. Il quinto motivo è stato ritenuto infondato. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata a rimborsare alla società le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.600 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • Legge n. 289 del 2002, art. 12

    Definizione dei debiti tributari inclusi in ruoli affidati ai concessionari entro il 31 dicembre 2000.

    La norma consente la definizione agevolata dei debiti tributari mediante il versamento della percentuale prevista, anche attraverso pagamento rateale.

  • Decreto-legge n. 143 del 2003, art. 1, comma 2

    I contribuenti che non hanno effettuato ... versamenti utili ... possono provvedervi entro il termine stabilito.

    La disposizione è stata interpretata come proroga dei termini delle definizioni agevolate già previste dalla L. n. 289/2002, compresa quella dell'art. 12, e non come introduzione di una nuova procedura autonoma.

  • Decreto ministeriale 8 aprile 2004, art. 1, comma 2, lett. g)

    Per i contribuenti che provvedono ... ad effettuare ... versamenti utili ... è rideterminato al ...

    La norma ha fissato il termine prorogato per effettuare i versamenti utili al perfezionamento del condono, individuato nel 18 aprile 2005 per il saldo.

  • Legge n. 289 del 2002, art. 16

    I motivi relativi all'applicazione dell'art. 16 sono stati dichiarati inammissibili perché riguardavano una considerazione incidentale e non la ratio effettiva della decisione.

  • Art. 100 del codice di procedura civile

    È stato applicato il principio secondo cui una censura è inammissibile per difetto di interesse quando riguarda un passaggio motivazionale non decisivo e non idoneo a modificare l'esito della controversia.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, del codice di procedura civile

    Le censure per violazione di legge e omessa o insufficiente motivazione sono state esaminate secondo i rispettivi presupposti; quelle non incidenti sulla ratio decidendi non sono state accolte.

  • Cassazione n. 13697 del 2013

    Per versamenti "utili" devono intendersi quelli immediatamente estintivi di detti obblighi, ossia quelli effettuati in unica soluzione.

    La pronuncia è stata richiamata per sostenere un'interpretazione costituzionalmente orientata della proroga: il pagamento della seconda rata beneficia della proroga anche se la prima rata era stata versata prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 143/2003, purché i versamenti complessivi perfezionino il condono.

Massime di principio

  • Quando una norma successiva proroga i termini di una definizione agevolata e richiama espressamente la disciplina precedente, in linea generale deve essere interpretata come proroga della procedura originaria, salvo un'espressa previsione contraria.
  • Nel valutare se un pagamento sia "utile" ai fini di un condono, occorre considerare se esso contribuisca concretamente al perfezionamento e all'estinzione dell'obbligazione, non soltanto la data in cui è stato effettuato.
  • Il pagamento integrale delle somme dovute entro i termini prorogati può impedire all'amministrazione di richiedere nuovamente gli importi già definiti e versati, ferma restando la verifica dell'effettivo perfezionamento del condono.
  • In cassazione non sono utilmente contestabili motivazioni meramente incidentali o argomentazioni non decisive: il motivo deve riguardare la ratio effettiva della sentenza e dimostrare un interesse concreto alla modifica dell'esito.
  • In situazioni analoghe è essenziale verificare il testo coordinato delle norme di proroga, le date effettive dei versamenti, la loro imputazione e se il pagamento complessivo sia stato eseguito entro il termine prorogato.

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