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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08272/2026 del 02/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda l’impugnazione di un avviso di accertamento catastale con cui l’Ufficio aveva rettificato in aumento la rendita di un’unità immobiliare su cui insiste un impianto eolico, mantenendo la categoria D/1 proposta nella dichiarazione DOCFA ma includendo nel calcolo anche la torre di sostegno del rotore e della navicella e ulteriori componenti del complesso. In primo grado il ricorso della società era stato rigettato; in appello la Corte di giustizia tributaria aveva invece annullato l’avviso ritenendo illegittima l’inclusione della torre nella stima perché componente dell’impianto produttivo esclusa dalla rendita ai sensi della disciplina sugli "imbullonati". L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente o insufficiente e violazione delle norme processuali sulla motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe aderito acriticamente a precedenti e non avrebbe spiegato perché la torre fosse parte dell’impianto produttivo; (2) violazione della disciplina catastale sostanziale, deducendo che la Corte d’appello avesse erroneamente escluso la torre dal calcolo della rendita sulla base di una ricostruzione fattuale sbagliata; (3) violazione dell’art. 112 c.p.c. e delle norme processuali tributarie, per omessa pronuncia sulla corretta quantificazione della rendita residua dopo lo scomputo della torre, con riferimento alle altre componenti (lotto, plinto di fondazione, spese tecniche, oneri finanziari e profitto dell’imprenditore); (4) violazione delle norme catastali e della circolare tecnica richiamata, sostenendo che la Corte non avrebbe applicato correttamente i criteri di stima diretta per gli immobili speciali. La società resistente ha depositato controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi perché la sentenza di merito era motivata in modo sufficiente e non apparente, e perché le doglianze sull’inclusione/esclusione della torre eolica miravano in realtà a una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità; ha tuttavia accolto il terzo motivo, dichiarando assorbito il quarto, rilevando che, una volta esclusa la torre dal calcolo della rendita, il giudice di appello non poteva limitarsi ad annullare l’avviso, ma doveva rideterminare la rendita catastale considerando le residue componenti imponibili e i relativi criteri estimativi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato come parametro della motivazione della sentenza; la Corte ribadisce che la nullità si configura solo per motivazione inesistente o apparente, non per mera insufficienza

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato insieme alle norme sulla motivazione della sentenza

  • artt. 36 e 61 D.Lgs. n. 546 del 1992

    richiamati per la motivazione delle sentenze tributarie e per il vizio dedotto

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    consente la denuncia della nullità della sentenza per motivazione mancante o solo apparente

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    parametro per le censure di violazione o falsa applicazione di legge sostanziale

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    richiamato per delimitare il sindacato sulla motivazione e sulle censure che, in realtà, attaccano l’apprezzamento del fatto

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato in relazione all’obbligo del giudice di pronunciarsi su tutto il thema decidendum

  • art. 1, comma 21, L. n. 208 del 2015

    norma centrale: esclude dalla stima diretta macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo, mantenendo rilevanti suolo, costruzioni ed elementi strutturalmente connessi nei limiti dell’ordinario apprezzamento

  • art. 1, comma 22, L. n. 208 del 2015

    richiamato insieme al comma 21 nella disciplina della determinazione della rendita catastale per immobili speciali

  • art. 1, comma 244, L. n. 190 del 2014

    ritenuto non abrogato dalla L. n. 208 del 2015 nella parte relativa alla circolare tecnica e alle metodologie estimative

  • art. 10 R.D.L. n. 652 del 1939

    base normativa della stima diretta della rendita catastale per immobili speciali o particolari

  • art. 28, comma 2, D.P.R. n. 1142 del 1949

    richiamato per il procedimento indiretto di stima e il costo di ricostruzione

  • art. 2 D.L. n. 16 del 1993

    richiamato tra le disposizioni catastali invocate

  • art. 1 D.M. n. 701 del 1994

    richiamato tra le disposizioni catastali invocate

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per affermare che il giudice di merito valuta le prove e individua le fonti del proprio convincimento

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per ribadire il libero apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità è denunciabile per nullità solo la motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non è invece deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
  • Le censure che, sotto l’apparente veste della violazione di legge, mirano a contestare l’apprezzamento delle prove e la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito sono inammissibili in cassazione.
  • In tema di classamento catastale di immobili a destinazione speciale o particolare, la rendita va determinata secondo stima diretta riferita a suolo, costruzioni ed elementi strutturalmente connessi che accrescono qualità e utilità, escludendo macchinari, congegni, attrezzature e impianti funzionali al processo produttivo specifico.
  • Nei parchi eolici la torre di sostegno dell’aerogeneratore, quando ordinariamente integrata nel complesso impiantistico e funzionale alla produzione di energia, non va computata nella rendita catastale quale componente impiantistica esclusa dalla stima.
  • Quando venga esclusa una componente dalla base imponibile catastale, il giudice tributario non può limitarsi ad annullare l’avviso, ma deve rideterminare la rendita residua in relazione alle componenti ancora rilevanti e ai criteri estimativi applicabili.
  • Il processo tributario è un processo di impugnazione-merito: l’eliminazione dell’atto presupposto non esaurisce il potere-dovere del giudice, che deve ricondurre la pretesa alla corretta misura entro i limiti delle domande di parte.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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