Messaggio numero 3718 del 01-03-2013
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento disciplina l’utilizzo da parte dell’INPS delle risorse stanziate per gli ammortizzatori sociali in deroga, chiarendo che l’erogazione è possibile solo dopo il provvedimento concessorio regionale e il verbale di accordo in sede istituzionale. Fornisce inoltre istruzioni operative per CIG e mobilità in deroga, con codici da usare, criteri di riduzione, requisiti, verifiche e modalità di gestione delle domande.
Istruzioni INPS su CIG e mobilità in deroga finanziate con fondi regionali
Istruzioni INPS sugli ammortizzatori sociali in deroga finanziati da accordi con le Regioni
Il documento contiene indicazioni operative dell’INPS in merito alla concessione e liquidazione di trattamenti di cassa integrazione guadagni e mobilità in deroga finanziati con le risorse assegnate alle Regioni e Province autonome. Vengono richiamati i presupposti amministrativi, le regole di utilizzo dei fondi e le modalità tecniche di gestione delle pratiche.
Quadro normativo e finanziamento
Le comunicazioni ministeriali del 27 febbraio 2013 e del 1° marzo 2013 autorizzano l’INPS a utilizzare le risorse finanziarie assegnate alle Regioni in base ai verbali di accordo sottoscritti dal Ministero del lavoro e dalle singole Regioni o Province autonome. Tali accordi si collocano nell’ambito dell’art. 2, commi da 64 a 67, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modifiche.
Sono destinati 520 milioni di euro, a valere su fondi nazionali, per la concessione o la proroga di:
- cassa integrazione guadagni in deroga,
- mobilità in deroga,
- disoccupazione speciale in deroga.
I trattamenti sono riferiti a lavoratori subordinati a tempo determinato e indeterminato, inclusi apprendisti e lavoratori somministrati, occupati presso imprese ubicate nelle Regioni interessate.
Finalità delle risorse e limiti di utilizzo
In attuazione dell’Intesa del 22 novembre 2012, i fondi stanziati finanziano esclusivamente:
- l’indennità,
- la contribuzione figurativa.
Le Regioni e le Province autonome possono autorizzare spese per ammortizzatori in deroga solo entro i limiti delle risorse sopra indicate. Il Ministero del lavoro, tramite Italia Lavoro, insieme alla Regione e all’INPS, deve verificare costantemente l’andamento della spesa nel limite delle disponibilità previste dallo schema riepilogativo richiamato nel documento.
Criteri di individuazione dei beneficiari e accordi quadro
I lavoratori destinatari dei trattamenti, il periodo di utilizzo degli stessi e il riparto delle risorse tra le diverse situazioni di crisi occupazionale sono definiti in un accordo quadro stipulato sulla base:
- delle esigenze accertate dalle singole Regioni,
- dell’intesa con le parti sociali,
- delle risorse finanziarie disponibili.
Il Ministero ribadisce che, per gli interventi di ammortizzatori sociali in deroga, il verbale di accordo deve essere sottoscritto in sede istituzionale, come previsto dagli accordi ministeriali con Regioni e Province autonome.
Condizioni per l’erogazione delle prestazioni
L’erogazione delle prestazioni in deroga è consentita solo dopo la ricezione del relativo provvedimento concessorio regionale, contenente:
- i nominativi dei beneficiari,
- il periodo di ammortizzatore concesso.
Per la CIG in deroga non è più rinnovato l’istituto dell’anticipazione, secondo quanto già comunicato con il messaggio n. 1051 del 17 gennaio 2013.
Le domande di trattamento di integrazione salariale e di mobilità in deroga devono essere presentate unitamente al verbale di accordo sottoscritto in sede istituzionale.
Trattamento dei percettori e contribuzione figurativa
Ai percettori dei trattamenti in deroga spetta:
- l’accredito della contribuzione figurativa,
- eventualmente, l’assegno al nucleo familiare, secondo la normativa vigente.
Istruzioni operative per la CIG in deroga
Per le autorizzazioni di CIG in deroga, le sedi INPS devono inserire:
- come numero decreto: "33333",
- come codice intervento: "699".
Quando il Ministero emanerà il decreto di stanziamento dei fondi per le Regioni, le sedi dovranno utilizzare il numero di decreto corretto, che sarà comunicato con un ulteriore messaggio della Direzione centrale. In automatico, i numeri provvisori di decreto e data già inseriti saranno sostituiti con quelli corretti.
Non possono essere autorizzati con il numero di decreto "33333" periodi precedenti il 1° gennaio 2013.
Riduzioni percentuali e criteri di calcolo per la CIG in deroga
Alle prestazioni da erogare devono essere applicate le riduzioni percentuali previste dalla legge, secondo i criteri della circolare della D.C. Prestazioni a sostegno del Reddito n. 57 del 13 marzo 2007 e dei successivi messaggi n. 20024 del 30 luglio 2010 e n. 17338 del 25 ottobre 2012.
Il documento richiama due principi applicativi già individuati nei casi di concessione di cassa integrazione in deroga:
- senza soluzione di continuità rispetto al 1° gennaio 2009,
- con soluzione di continuità rispetto alla stessa data.
Inoltre, l’abbattimento percentuale deve essere applicato trascorsi 12 mesi di erogazione del trattamento di cassa integrazione in deroga per ciascun lavoratore.
Contributo addizionale per le aziende in CIG in deroga
Le aziende i cui lavoratori sono destinatari di CIG in deroga e che non rientrano nelle previsioni della legge n. 223/1991, e quindi sono escluse dall’obbligo del versamento dello 0,90%, devono versare solo il contributo addizionale per il periodo di fruizione dell’integrazione salariale in deroga.
Il contributo addizionale non è dovuto se l’azienda si trova in una procedura concorsuale, ai sensi dell’art. 8-bis della legge n. 160/1988.
Istruzioni operative per la mobilità in deroga
Per la liquidazione del trattamento di mobilità in deroga le sedi devono utilizzare i codici di intervento regionali indicati nel documento:
- Lazio: 572
- Umbria: 573
- Sicilia: 574
- Liguria: 575
- Toscana: 576
- Lombardia: 577
- P.A. Trento: 578
- Abruzzo: 579
- Calabria: 580
- Basilicata: 581
- Campania: 582
- P.A. Bolzano: 583
- Emilia Romagna: 584
- Puglia: 585
- Sardegna: 586
- Valle d’Aosta: 587
- Veneto: 588
- Piemonte: 589
- Molise: 590
- Friuli Venezia Giulia: 591
- Marche: 592
Anche per la mobilità in deroga si applicano le riduzioni percentuali previste dalla normativa e dalla circolare n. 57 del 13 marzo 2007.
Riduzioni dell’indennità di mobilità in deroga
La circolare n. 57 del 2007 prevede che l’indennità di mobilità in deroga sia ridotta:
- del 10% dopo 12 mesi effettivi di percezione,
- del 30% nei successivi 12 mesi,
- del 40% per gli ulteriori 12 mesi e, da quel momento in poi, in misura pari al 40%.
Ai fini della corretta applicazione delle riduzioni, per ogni variazione percentuale deve essere inserito un blocco al termine del pagamento precedente, così da consentire alla procedura di applicare correttamente le nuove percentuali.
Gestione della domanda, decadenza e verifiche
Ogni domanda deve essere gestita inserendo nel campo "decadenza":
- il giorno successivo alla data di fine concessione del trattamento in deroga, secondo le istruzioni della Sede regionale,
- oppure, se prima di tale data il lavoratore è stato assunto a tempo indeterminato o collocato in pensione, la data effettiva di decadenza dalla prestazione.
In assenza della compilazione di tale campo, la procedura non consente alcun pagamento.
Prima di porre in pagamento le prestazioni, le sedi devono verificare che i singoli lavoratori:
- non abbiano perso lo status di disoccupato,
- non presentino altre cause ostative all’erogazione.
Requisito di anzianità aziendale per la mobilità in deroga
Alle indennità di mobilità concesse in deroga deve essere applicato il requisito previsto dall’art. 16, comma 1, della legge n. 223/1991, ossia:
- anzianità aziendale di almeno dodici mesi,
- di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato,
- con inclusione dei periodi di sospensione del lavoro dovuti a ferie, festività, infortuni e astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro della lavoratrice in gravidanza e puerperio.
Contabilità, procedure e aggiornamenti applicativi
Per l’imputazione contabile del trattamento di mobilità si richiamano le disposizioni della Direzione Centrale Contabilità e Bilancio contenute nel messaggio n. 33730 del 20 ottobre 2004.
Il rilascio degli aggiornamenti delle procedure per la gestione indicata sarà comunicato con successivo messaggio.
Allegati e chiusura
Il documento segnala che sono allegati i verbali di accordo sottoscritti tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Regioni e Province autonome, con successiva trasmissione a breve dell’accordo relativo alla Regione Calabria.
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