Sentenza del 08/03/2017 n. 414 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Accertamento bancario - Obbligo di mostrare l'autorizzazione a procedere - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'accertamento riguardava l'anno 2008 e derivava da indagini finanziarie sulle movimentazioni di conti correnti intestati al contribuente, ai familiari e a soggetti a lui ritenuti riconducibili. L'Ufficio aveva rilevato accrediti per euro 167.779,26 e addebiti per euro 2.073,13 non adeguatamente giustificati, recuperando maggiori imposte IRPEF, IRAP e IVA, oltre a sanzioni e interessi, per complessivi euro 228.606,00. Il contribuente aveva contestato, tra l'altro, l'omessa allegazione dell'autorizzazione alle indagini bancarie, la riferibilità dei conti e dei movimenti, l'insufficienza della prova, la mancata redazione del PVC, i vizi di sottoscrizione e l'applicazione delle sanzioni.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e riformato la sentenza di primo grado, che aveva annullato l'accertamento per la mancata allegazione dell'autorizzazione alle indagini bancarie. Il Collegio ha stabilito che l'art. 32 del d.P.R. n. 600/1973 non impone all'Ufficio di esibire o allegare tale autorizzazione all'atto impositivo, trattandosi di un adempimento della fase istruttoria che non limita il diritto di difesa. Ha inoltre ritenuto legittimo l'utilizzo dei conti intestati a familiari se riconducibili all'attività del contribuente, attribuendo a quest'ultimo l'onere di fornire giustificazioni concrete delle movimentazioni. Sono state respinte le ulteriori doglianze su PVC, contraddittorio, sottoscrizione, sanzioni e riferibilità dei movimenti. L'avviso di accertamento è stato confermato e il contribuente è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 3.000,00.
Norme richiamate
Art. 32 d.P.R. n. 600/1973
Il contribuente deve essere messo a conoscenza delle avvenute indagini solo se le medesime hanno costituito un fondamento alla pretesa poi esplicitata nel provvedimento.
La norma non prevede l'obbligo di allegare o mostrare al contribuente l'autorizzazione alle indagini bancarie. Le movimentazioni finanziarie possono fondare l'accertamento, ma il contribuente deve poter conoscere i risultati utilizzati per contestarli.
Art. 54 d.P.R. n. 633/1972
Richiamato quale base normativa per il recupero dell'IVA derivante dalle operazioni imponibili non dichiarate.
Art. 25 d.lgs. n. 446/1997
Richiamato quale base normativa per l'accertamento della maggiore IRAP.
Art. 12, comma 7, legge n. 212/2000
Le garanzie relative al PVC e al termine dilatorio di sessanta giorni operano nei casi di accessi, ispezioni e verifiche fiscali presso i locali dell'attività; non si applicano automaticamente alle sole indagini finanziarie svolte senza accesso fisico.
Art. 53 Costituzione
Il principio della capacità contributiva non risulta violato quando i movimenti bancari siano ragionevolmente riconducibili all'attività del contribuente e non sia dimostrata una duplicazione della tassazione.
Art. 92 codice di procedura civile
In presenza di reciproca soccombenza o di giusti motivi, le spese possono essere compensate; non è coerente compensare le spese e contemporaneamente porre a carico di una sola parte il contributo unificato.
Art. 15 d.lgs. n. 546/1992
La parte soccombente nel processo tributario può essere condannata alle spese di giudizio.
Massime di principio
- L'autorizzazione interna alle indagini bancarie è normalmente un atto della fase istruttoria: la sua mancata allegazione all'avviso non determina, di per sé, l'illegittimità dell'accertamento né compromette il diritto di difesa.
- L'Amministrazione finanziaria può estendere le verifiche a conti intestati a familiari o terzi quando esistano elementi concreti di collegamento con il contribuente o con l'attività d'impresa; il mero intestatario formale del conto non è sempre decisivo.
- Le risultanze delle indagini finanziarie hanno efficacia presuntiva e trasferiscono sul contribuente l'onere di dimostrare, con documenti o elementi specifici, la natura non reddituale delle singole operazioni. Contestazioni generiche o dichiarazioni non documentate sono normalmente insufficienti.
- Il PVC e il termine dilatorio di sessanta giorni previsti dallo Statuto del contribuente presuppongono, in linea generale, accessi, ispezioni o verifiche presso i locali dell'attività; non ogni controllo documentale o bancario richiede tali formalità.
- Eventuali vizi formali della sottoscrizione o della delega non comportano necessariamente l'annullamento dell'atto se la sua provenienza dall'ente è riconoscibile, l'atto ha raggiunto il proprio scopo e non è stato leso concretamente il diritto di difesa.
- Per neutralizzare un accertamento bancario è essenziale ricostruire analiticamente ogni movimento contestato, fornendo prova della sua origine, destinazione e natura, nonché della sua eventuale estraneità all'attività imponibile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 8 mar 2017Sentenza del 08/03/2017 n. 205 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 8 mar 2017Sentenza del 08/03/2017 n. 256 - Comm. Trib. Prov. Pescara
- Sentenza · 8 mar 2017Sentenza del 08/03/2017 n. 336 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 8 mar 2017Sentenza del 08/03/2017 n. 396 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 8 mar 2017Sentenza del 08/03/2017 n. 397 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 8 mar 2017Sentenza del 08/03/2017 n. 398 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →