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Sentenza

Sentenza del 08/03/2017 n. 414 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Accertamento bancario - Obbligo di mostrare l'autorizzazione a procedere - Non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'accertamento riguardava l'anno 2008 e derivava da indagini finanziarie sulle movimentazioni di conti correnti intestati al contribuente, ai familiari e a soggetti a lui ritenuti riconducibili. L'Ufficio aveva rilevato accrediti per euro 167.779,26 e addebiti per euro 2.073,13 non adeguatamente giustificati, recuperando maggiori imposte IRPEF, IRAP e IVA, oltre a sanzioni e interessi, per complessivi euro 228.606,00. Il contribuente aveva contestato, tra l'altro, l'omessa allegazione dell'autorizzazione alle indagini bancarie, la riferibilità dei conti e dei movimenti, l'insufficienza della prova, la mancata redazione del PVC, i vizi di sottoscrizione e l'applicazione delle sanzioni.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e riformato la sentenza di primo grado, che aveva annullato l'accertamento per la mancata allegazione dell'autorizzazione alle indagini bancarie. Il Collegio ha stabilito che l'art. 32 del d.P.R. n. 600/1973 non impone all'Ufficio di esibire o allegare tale autorizzazione all'atto impositivo, trattandosi di un adempimento della fase istruttoria che non limita il diritto di difesa. Ha inoltre ritenuto legittimo l'utilizzo dei conti intestati a familiari se riconducibili all'attività del contribuente, attribuendo a quest'ultimo l'onere di fornire giustificazioni concrete delle movimentazioni. Sono state respinte le ulteriori doglianze su PVC, contraddittorio, sottoscrizione, sanzioni e riferibilità dei movimenti. L'avviso di accertamento è stato confermato e il contribuente è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • Art. 32 d.P.R. n. 600/1973

    Il contribuente deve essere messo a conoscenza delle avvenute indagini solo se le medesime hanno costituito un fondamento alla pretesa poi esplicitata nel provvedimento.

    La norma non prevede l'obbligo di allegare o mostrare al contribuente l'autorizzazione alle indagini bancarie. Le movimentazioni finanziarie possono fondare l'accertamento, ma il contribuente deve poter conoscere i risultati utilizzati per contestarli.

  • Art. 54 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato quale base normativa per il recupero dell'IVA derivante dalle operazioni imponibili non dichiarate.

  • Art. 25 d.lgs. n. 446/1997

    Richiamato quale base normativa per l'accertamento della maggiore IRAP.

  • Art. 12, comma 7, legge n. 212/2000

    Le garanzie relative al PVC e al termine dilatorio di sessanta giorni operano nei casi di accessi, ispezioni e verifiche fiscali presso i locali dell'attività; non si applicano automaticamente alle sole indagini finanziarie svolte senza accesso fisico.

  • Art. 53 Costituzione

    Il principio della capacità contributiva non risulta violato quando i movimenti bancari siano ragionevolmente riconducibili all'attività del contribuente e non sia dimostrata una duplicazione della tassazione.

  • Art. 92 codice di procedura civile

    In presenza di reciproca soccombenza o di giusti motivi, le spese possono essere compensate; non è coerente compensare le spese e contemporaneamente porre a carico di una sola parte il contributo unificato.

  • Art. 15 d.lgs. n. 546/1992

    La parte soccombente nel processo tributario può essere condannata alle spese di giudizio.

Massime di principio

  • L'autorizzazione interna alle indagini bancarie è normalmente un atto della fase istruttoria: la sua mancata allegazione all'avviso non determina, di per sé, l'illegittimità dell'accertamento né compromette il diritto di difesa.
  • L'Amministrazione finanziaria può estendere le verifiche a conti intestati a familiari o terzi quando esistano elementi concreti di collegamento con il contribuente o con l'attività d'impresa; il mero intestatario formale del conto non è sempre decisivo.
  • Le risultanze delle indagini finanziarie hanno efficacia presuntiva e trasferiscono sul contribuente l'onere di dimostrare, con documenti o elementi specifici, la natura non reddituale delle singole operazioni. Contestazioni generiche o dichiarazioni non documentate sono normalmente insufficienti.
  • Il PVC e il termine dilatorio di sessanta giorni previsti dallo Statuto del contribuente presuppongono, in linea generale, accessi, ispezioni o verifiche presso i locali dell'attività; non ogni controllo documentale o bancario richiede tali formalità.
  • Eventuali vizi formali della sottoscrizione o della delega non comportano necessariamente l'annullamento dell'atto se la sua provenienza dall'ente è riconoscibile, l'atto ha raggiunto il proprio scopo e non è stato leso concretamente il diritto di difesa.
  • Per neutralizzare un accertamento bancario è essenziale ricostruire analiticamente ogni movimento contestato, fornendo prova della sua origine, destinazione e natura, nonché della sua eventuale estraneità all'attività imponibile.

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