Ordinanza n. 12/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia: - del decreto di rigetto della richiesta di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia n. -OMISSIS- del 6 ottobre 2025, notificato al ricorrente il 9 ottobre 2025; - di ogni altro atto presupposto, prodromico, connesso, collegato e consequenziale ancorché non conosciuto o non conoscibile poiché non reso pubblico e/o non notificato ancorché lesivo della posizione giuridica del ricorrente; - nonché per la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente in conseguenza del provvedimento impugnato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di rigetto della richiesta di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui è stata rigettata la richiesta di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare e domandando anche il risarcimento dei danni. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. In sede cautelare il ricorrente ha inoltre sollecitato una decisione immediata nel merito ai sensi dell'art. 60 c.p.a.; tuttavia, la controversia, il recente riscontro a una richiesta di accesso agli atti e il deposito tardivo di una memoria dell'amministrazione hanno impedito di ritenere completa l'istruttoria.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare senza esaminare i motivi di ricorso, ritenendo insussistente il periculum in mora, requisito indefettibile insieme al fumus boni iuris per l'accoglimento della tutela cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. Secondo il Collegio, il rigetto della richiesta di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia, nella sua perdurante efficacia, non è idoneo a determinare un pregiudizio grave e irreparabile nelle more della decisione di merito. Il TAR ha inoltre escluso di poter definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., poiché l'istruttoria non era completa. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
La tutela cautelare richiede, tra gli elementi indefettibili, la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile nelle more della decisione di merito; la sua mancanza è sufficiente a rigettare l'istanza cautelare, anche senza esaminare i motivi di ricorso.
La decisione della causa con sentenza in forma semplificata non può essere adottata quando, alla luce degli atti e delle attività processuali sopravvenute, l'istruttoria non risulti completa.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare le parti, a tutela dei diritti o della dignità dell'interessato.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, insieme alla normativa nazionale, a fondamento dell'oscuramento dei dati personali delle parti.
Massime di principio
- La domanda cautelare deve essere rigettata quando non sia dimostrato un pregiudizio grave e irreparabile nelle more della decisione di merito, anche se il giudice ritenga di poter prescindere dall'esame dei motivi di ricorso.
- L'impugnazione del diniego di rinnovo di una licenza di porto d'armi non determina, di per sé, la sussistenza del periculum in mora: occorre allegare e dimostrare uno specifico pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'immediata efficacia del diniego.
- La sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. non può essere pronunciata quando la sopravvenienza di documenti, il riscontro a un'istanza di accesso o il deposito di memorie renda ancora incompleta l'istruttoria.
Come è indicizzato
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