Sentenza del 12/04/2018 n. 658 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Avviso di accertamento e rilevanza dell'obbligo del contraddittorio preventivo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione relativa alla mancata instaurazione del contraddittorio preventivo può essere accolta solo se il contribuente assolve l'onere di illustrare le ragioni concrete che avrebbe sottoposto all'amministrazione e la loro potenziale rilevanza. In mancanza di tale dimostrazione, la censura è destinata a essere respinta e l'avviso di accertamento resta valido.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità dell'avviso di accertamento sostenendo che fosse stato emesso senza previo contraddittorio. La regola richiamata è che l'obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo sussiste, in via ordinaria, per i tributi armonizzati. Tuttavia, non è sufficiente dedurre in astratto la violazione del contraddittorio: il contribuente deve indicare concretamente quali difese, osservazioni o elementi avrebbe fatto valere se fosse stato previamente ascoltato, dimostrando così che l'opposizione non è meramente pretestuosa.
Norme richiamate
Principio del contraddittorio preventivo in materia tributaria
L'obbligo del contraddittorio preventivo all'emissione dell'avviso di accertamento sussiste solo per i tributi armonizzati.
Per i tributi armonizzati l'amministrazione deve consentire al contribuente di esprimere preventivamente le proprie osservazioni, ma la violazione assume rilievo solo se il contribuente dimostra concretamente quali argomenti difensivi avrebbe potuto presentare.
Onere di prospettazione delle ragioni difensive
Occorre che il contribuente dimostri di aver assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere.
La deduzione della mancata partecipazione procedimentale non può essere generica: il contribuente deve indicare elementi specifici e potenzialmente decisivi, tali da escludere che l'opposizione sia meramente pretestuosa.
Massime di principio
- La mancata apertura del contraddittorio preventivo non determina automaticamente l'annullamento dell'accertamento: è necessario verificare se il contraddittorio fosse effettivamente obbligatorio in relazione al tributo e al procedimento.
- Quando invoca la violazione del contraddittorio, il contribuente deve indicare in modo puntuale quali contestazioni, documenti o chiarimenti avrebbe presentato e perché avrebbero potuto incidere sull'esito dell'accertamento.
- Una contestazione astratta o meramente formale è normalmente insufficiente; la difesa deve dimostrare un concreto pregiudizio e non una semplice possibilità teorica di interlocuzione.
- La regola riguarda in particolare i tributi armonizzati; per gli altri tributi l'obbligo di contraddittorio dipende dalla specifica disciplina applicabile e dalle caratteristiche del procedimento.
- In situazioni analoghe, è opportuno distinguere tra l'esistenza dell'obbligo procedurale e le conseguenze della sua violazione, che richiedono una dimostrazione concreta della rilevanza delle difese non esercitate.
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