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Risoluzione

Risoluzione n. 339 del 23/11/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che un complemento alimentare in estratto idroalcolico di biancospino, con contenuto alcolico superiore all’1,2% vol., non rientra tra i beni agevolati e va assoggettato all’aliquota IVA ordinaria del 20% in base alla classificazione doganale del prodotto.

Aliquota IVA su integratore alimentare a base di biancospino

Aliquota IVA applicabile alle cessioni di complemento alimentare a base di biancospino

La risoluzione affronta il trattamento IVA applicabile alle cessioni di un integratore alimentare commercializzato come estratto idroalcolico di biancospino, con contenuto alcolico superiore all’1,2% vol. L’Amministrazione finanziaria valuta l’istanza di interpello presentata dalla società istante per stabilire se il prodotto possa beneficiare dell’aliquota IVA agevolata oppure debba scontare l’aliquota ordinaria.

Quesito posto dal contribuente

La società chiede quale sia il corretto trattamento ai fini IVA del prodotto in esame, cioè di un complemento alimentare sotto forma di estratto idroalcolico di biancospino. L’interesse dell’istante è verificare se la cessione possa essere assoggettata a IVA ridotta oppure se ricada nell’aliquota ordinaria.

Soluzione prospettata dalla società

La società ritiene applicabile l’aliquota IVA del 10 per cento, richiamando il punto 80 della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, relativa alle “preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (v.d. ex 21.07), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura”.

Valutazioni dell’Amministrazione e classificazione del prodotto

Per rispondere al quesito, la Direzione ritiene necessario individuare il corretto inquadramento doganale del prodotto. A tal fine acquisisce il parere dell’Agenzia delle Dogane, che sulla base di test di laboratorio qualifica il bene come:

  • un prodotto denominato commercialmente “Biancospino”;
  • un macerato idroalcolico da pianta fresca;
  • una bevanda alcolica/complemento alimentare costituita da un estratto idroalcolico di biancospino;
  • un prodotto con contenuto alcolico superiore a 1,2% vol., destinato a mantenere l’organismo in buona salute.

Sulla base di tale inquadramento, il prodotto viene classificato al codice NC 2208 9069 della tariffa doganale vigente, richiamando anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 2208 e le note esplicative della nomenclatura combinata riferite al codice NC 2208 9069.

Conseguenze ai fini IVA

La risoluzione evidenzia che il codice doganale individuato corrisponde alla voce doganale 2209 880, posizione non riconducibile ad alcun punto della Tabella A, parte II e parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972. Di conseguenza, la cessione del prodotto non può beneficiare dell’aliquota ridotta invocata dalla società e deve essere assoggettata all’aliquota IVA ordinaria del 20 per cento.

Esito dell’interpello

La risposta è resa ai sensi dell’articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209, in relazione all’istanza di interpello presentata ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212. L’esito conferma quindi l’applicazione dell’IVA ordinaria alle cessioni del complemento alimentare esaminato.

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