Sentenza n. 1771/2026 - Salerno, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo del trattamento di fine servizio e mancato pagamento degli interessi sulla successiva riliquidazione
Esito
Favorevole al ricorrente (ex carabiniere)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già appartenente all’Arma dei Carabinieri e collocato in congedo, ha chiesto l’accertamento del diritto al beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dall’art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010, con conseguente rideterminazione del TFS e pagamento degli interessi legali. Dopo una diffida rimasta inizialmente senza esito, l’INPS, durante il giudizio, ha riliquidato il TFS e pagato la sorte capitale. Il ricorrente ha quindi mantenuto l’interesse alla decisione sugli interessi legali dovuti sul maggiore importo, precisando di non chiedere il cumulo con la rivalutazione monetaria, e sulla regolazione delle spese.
La decisione
Il ricorso è accolto limitatamente agli interessi legali: il Collegio dichiara cessata la materia del contendere quanto al riconoscimento dei sei scatti e alla riliquidazione del TFS, già effettuata dall’INPS in corso di causa con pagamento della sorte capitale. Per la parte residua, accerta l’obbligo dell’INPS di corrispondere gli interessi legali sulle somme riconosciute. Esclude il cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria, richiamando l’art. 16, comma 6, della l. n. 412/1991 per le prestazioni dovute dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria. Le spese sono compensate per il 50%, in considerazione del comportamento comunque operoso dell’Amministrazione; per la restante metà l’INPS è condannato al pagamento, liquidato in € 400,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987, n. 387, conv. in l. 20 novembre 1987, n. 472
Il Collegio accerta e dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di corrispondere anche gli interessi legali sulle somme de quibus, i quali vanno riconosciuti alla stregua del pacifico orientamento (cfr., per tutte, Consiglio di Stato, II Sez., 27 marzo 2023, n. 3098), seguito anche da questa Sezione in analoghe fattispecie.
Il beneficio dei sei scatti, riconosciuto dall’INPS in corso di causa, comporta la riliquidazione del TFS; sulle somme così riconosciute spettano inoltre gli interessi legali.
art. 1911, comma 3, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
Il Collegio accerta e dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di corrispondere anche gli interessi legali sulle somme de quibus, i quali vanno riconosciuti alla stregua del pacifico orientamento (cfr., per tutte, Consiglio di Stato, II Sez., 27 marzo 2023, n. 3098), seguito anche da questa Sezione in analoghe fattispecie.
Il beneficio previsto per il personale interessato rileva nella rideterminazione del TFS; le somme dovute a seguito della riliquidazione sono gravate da interessi legali.
art. 16, comma 6, l. 30 dicembre 1991, n. 412
Quanto al resto, il Collegio accerta e dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di corrispondere anche gli interessi legali sulle somme de quibus, i quali vanno riconosciuti alla stregua del pacifico orientamento (cfr., per tutte, Consiglio di Stato, II Sez., 27 marzo 2023, n. 3098), seguito anche da questa Sezione in analoghe fattispecie (cfr., da ultimo, T.A.R. Campania, Sede Staccata di -OMISSIS-, Sezione III, -OMISSIS- n. -OMISSIS-), ove si è peraltro precisato che deve invece negarsi la spettanza del cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria, alla luce di quanto disposto dall’art. 16, comma, 6 l. 412/1991 circa le prestazioni dovute dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria.
Per le prestazioni dovute dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, interessi legali e rivalutazione monetaria non sono cumulabili.
art. 30 c.p.a.
Quanto alle spese di lite, possono essere compensate tra le parti nella misura del 50%, in ragione del comportamento comunque operoso dell’Amministrazione, mentre per la rimanente parte seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
La decisione regola le spese in base alla parziale soccombenza e alla condotta dell’Amministrazione, compensandone metà e ponendo la restante quota a carico dell’INPS.
Massime di principio
- Quando l’ente previdenziale riconosce e paga in corso di giudizio la sorte capitale dovuta per la rideterminazione del trattamento di fine servizio, viene meno la materia del contendere su tale componente, ma il giudizio può proseguire per accertare il diritto agli interessi legali non ancora corrisposti.
- Sulle somme dovute dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria spettano gli interessi legali; ai sensi dell’art. 16, comma 6, della l. n. 412/1991, interessi e rivalutazione monetaria non si cumulano.
- La condotta operosa dell’Amministrazione intervenuta in corso di causa può giustificare la compensazione parziale delle spese, ferma la condanna per la quota residua secondo soccombenza.
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