Ordinanza n. 3097/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa adozione di misure cautelari del provvedimento di diniego, prot. n. 2879/2025, emesso in data 15/12/2025, dal Consolato d’Italia in Canton (Cina), notificato alla ricorrente, a mezzo posta, in data 17.12.2025, con il quale è stato negato il visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato, ai sensi dell’art 27 quater, D.lgs. 286/98.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego consolare del visto di ingresso per lavoro subordinato altamente qualificato ai sensi dell’art. 27-quater d.lgs. 286/1998
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego, adottato dal Consolato d’Italia in Canton, del visto di ingresso per lavoro subordinato altamente qualificato. Il diniego era fondato sulla valutazione secondo cui la società datrice di lavoro opererebbe principalmente allo scopo di facilitare l’ingresso di cittadini di Paesi terzi, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. d), della direttiva UE 2021/1883. In sede cautelare, la ricorrente ha dedotto l’illegittimità del provvedimento contestando, in sostanza, l’insufficienza dell’istruttoria relativa all’effettiva destinazione lavorativa e alla concreta natura del rapporto di lavoro, anche con riguardo alla possibile riconducibilità dello stesso a un’attività di somministrazione di lavoro.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai soli fini del riesame. Ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris perché l’istruttoria consolare appariva insufficiente rispetto ai profili di incertezza sull’effettiva destinazione lavorativa della ricorrente e sulla natura del rapporto di lavoro. Tali aspetti avrebbero dovuto essere ulteriormente approfonditi, anche mediante il colloquio consolare previsto dall’art. 4 del decreto interministeriale n. 850/2011 e, se necessario, mediante il coinvolgimento delle amministrazioni competenti in materia lavoristica, compreso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro. È stato ravvisato anche il periculum in mora, poiché il protrarsi del diniego avrebbe potuto pregiudicare l’opportunità lavorativa della ricorrente. L’Amministrazione dovrà quindi procedere a un nuovo esame dell’istanza, acquisendo ulteriori elementi istruttori idonei a chiarire la destinazione lavorativa e la natura del rapporto. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 6 ottobre 2026; le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 27-quater d.lgs. 286/1998
Disciplina il visto e l’ingresso per lavoro subordinato altamente qualificato richiesto dalla ricorrente.
art. 7, comma 1, lett. d), direttiva UE 2021/1883
È stato richiamato quale fondamento della valutazione secondo cui il datore di lavoro opererebbe principalmente per facilitare l’ingresso di cittadini di Paesi terzi.
art. 4 decreto interministeriale n. 850/2011
Prevede il colloquio consolare che, secondo il TAR, avrebbe potuto costituire uno strumento per approfondire i dubbi sull’effettiva destinazione lavorativa della richiedente.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare applicata dal TAR.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, il diniego di un visto per lavoro subordinato altamente qualificato presenta un fumus di illegittimità quando l’Amministrazione fonda la decisione su incertezze relative all’effettiva destinazione lavorativa e alla natura del rapporto senza svolgere adeguati approfondimenti istruttori.
- Prima di negare un visto per lavoro subordinato altamente qualificato sulla base del sospetto che il datore di lavoro agevoli principalmente l’ingresso di cittadini di Paesi terzi, l’Amministrazione consolare deve verificare in modo concreto la genuinità del rapporto e la reale destinazione lavorativa dell’interessato.
- L’istruttoria consolare può richiedere lo svolgimento del colloquio con il richiedente e il coinvolgimento delle amministrazioni competenti in materia lavoristica, incluso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro, quando tali attività siano necessarie per chiarire la natura effettiva del rapporto di lavoro.
- La tutela cautelare può essere accordata ai soli fini del riesame quando l’insufficienza dell’istruttoria rende plausibile l’illegittimità del diniego e il protrarsi dei suoi effetti rischia di compromettere un’opportunità lavorativa concreta.
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