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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17546/2026 del 14/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza che aveva rigettato, in gran parte, la domanda di riparazione per ingiusta detenzione. La ricorrente era stata sottoposta a custodia cautelare in carcere dal 4 luglio 2019 al 10 febbraio 2023 nell'ambito di un procedimento per associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.). Dopo condanna in primo grado e conferma in appello, la Cassazione aveva annullato con rinvio e, in sede di merito di rinvio, la ricorrente era stata assolta con sentenza irrevocabile (art. 530, comma 2 c.p.p.) per non aver commesso il fatto. Cataldo ha censurato l'ordinanza impugnata per aver ravvisato una "colpa grave" ostativa al riconoscimento dell'indennizzo basandosi su valutazioni illogiche e su elementi già esclusi dalla sentenza di merito (es.: breve presenza nei pressi del summit del 21 ottobre 2017, condotte del padre Antonio Malena, conversazioni tra terzi, presunte frequentazioni ambigue), nonché per travisamento in ordine alle iniziative difensive compiute in sede cautelare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato l'ordinanza impugnata, rinviando la causa alla Corte di appello di Milano per un nuovo esame. La Corte ha ritenuto insufficiente e logicamente carente la motivazione che aveva ritenuto sussistente una condotta di "colpa grave" della ricorrente: il giudice della riparazione deve contestualizzare nel tempo e nel luogo le condotte e non può rielaborare in senso colpevolista fatti già valutati neutrali o esclusi dal giudice dell'assoluzione. Inoltre la Corte ha richiamato che eventuali riferimenti a comportamenti di terzi (es. il padre) o conversazioni tra terzi non possono sostituirsi a prove concrete della responsabilità personale della richiedente. Pertanto l'ordinanza è annullata e la Corte di appello è rimandata a riesaminare la domanda di riparazione alla luce dei principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Regola l'indennizzo per ingiusta detenzione: il diritto all'indennizzo è escluso se l'interessato ha causato, anche per colpa grave, l'adozione della misura cautelare. La Corte chiarisce che la colpa grave deve essere accertata puntualmente, con contestualizzazione temporale e materiale, e non può essere desunta con una lettura contraria della sentenza assolutoria

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma che disciplina l'associazione di tipo mafioso; appare nel quadro fattuale come titolo di imputazione originario. Nella vicenda la successiva assoluzione ha dimostrato l'inidoneità probatoria degli elementi a reggere la condanna, con rilevanza per la valutazione della colpa grave ai fini dell'indennizzo

  • art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

    Prevede l'assoluzione per "non aver commesso il fatto"; la sentenza assolutoria definitiva assume rilievo nella verifica della domanda di riparazione, perché il giudice della riparazione non può ignorare il senso concreto dell'accertamento positivo operato dal giudice dell'assoluzione

Massime di principio

  • Il giudice della riparazione (art. 314 c.p.p.) deve valutare la "colpa grave" in modo puntuale e contestualizzato: è necessario dimostrare che la condotta del richiedente abbia concretamente contribuito, anche solo per colpa grave, all'adozione o al mantenimento della misura cautelare.
  • Le conclusioni del giudice penale che assolve (art. 530 c.p.p.) non possono essere semplicemente rilette in senso contrario dal giudice della riparazione: il giudice della riparazione può valutare autonomamente i fatti, ma deve rispettare il senso e gli accertamenti concreti dell'assoluzione, evitando rielaborazioni colpevoliste degli stessi elementi.
  • Non è sufficiente, per escludere l'indennizzo, la mera vicinanza temporale o spaziale a fatti o persone poi ritenuti irrilevanti dal giudice di merito: una breve presenza in un luogo dove si è svolto un incontro criminale non configura automaticamente connivenza senza ulteriori riscontri oggettivi e univoci.
  • Le condotte di terzi (es. familiari) o conversazioni tra terzi possono essere oggetto di valutazione, ma non possono sostituirsi alla prova di una responsabilità personale e consapevole del richiedente: è necessario dimostrare un collegamento diretto e la consapevolezza del comportamento rilevante da parte del richiedente.
  • La colpa grave ostativa può consistere anche in una forma di connivenza passiva, ma essa è rilevante solo se ricorrono condizioni precise (tolleranza consapevole, posizione di garanzia, rafforzamento oggettivo della volontà criminale) e deve essere motivata in modo circostanziato.
  • Se il giudice della riparazione fonda il diniego dell'indennizzo su omissioni procedurali o sulla mancata impugnazione di atti, occorre che tali affermazioni siano effettivamente riscontrabili negli atti: non sono ammissibili deduzioni non supportate dal fascicolo processuale.

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