Sentenza n. 5991/2026 - Napoli, Sezione 6
per l’esecuzione della sentenza n. 2474/2018 della Sez. VI del T.A.R. Campania, Napoli.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione della condanna al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 1.500 euro oltre accessori, disposta dalla sentenza n. 2474/2018 del TAR Campania, passata in giudicato dopo il rigetto dell'appello con sentenza del Consiglio di Stato n. 1181/2020
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della pronuncia sulle spese contenuta nella sentenza n. 2474 del 9 maggio 2019, passata in giudicato dopo che il Consiglio di Stato ha respinto l'appello con sentenza n. 1181 del 21 dicembre 2020. Ha dedotto che il Ministero dell'Interno non aveva pagato i 1.500 euro liquidati a suo favore, oltre accessori di legge, e ha chiesto l'ordine di esecuzione entro un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il Ministero, pur costituito con atto di stile, non aveva fornito elementi ostativi all'esecuzione. Ha ordinato all'amministrazione di eseguire il giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Napoli, o un funzionario da lui delegato, con il compito di sostituirsi all'amministrazione ed eseguire il giudicato e la pronuncia sulle spese del giudizio di ottemperanza. Ha inoltre condannato il Ministero alla penalità di mora, da calcolarsi in misura pari agli interessi legali sulle somme complessivamente dovute in base al giudicato, in aggiunta agli interessi già dovuti ex lege o in forza della condanna. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico del Ministero e liquidate in 600 euro, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
L'astreinte verrà calcolata nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, in aggiunta a quelli dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna, attese le funzioni compulsiva e di garanzia del principio di effettività della tutela di cui all’art. 1 del c.p.a. assolte dallo strumento processuale.
La penalità di mora può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme risultanti dal giudicato, da aggiungere agli interessi già dovuti, per assolvere alla funzione compulsiva e garantire l'effettività della tutela.
L'astreinte verrà calcolata nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, in aggiunta a quelli dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna, attese le funzioni compulsiva e di garanzia del principio di effettività della tutela di cui all’art. 1 del c.p.a. assolte dallo strumento processuale.
La penalità di mora è funzionale a rendere effettiva la tutela giurisdizionale, inducendo l'amministrazione a dare esecuzione al giudicato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione non esegue una condanna pecuniaria passata in giudicato e non allega elementi ostativi, il giudice può ordinare l'esecuzione entro un termine e nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- La penalità di mora prevista per l'inottemperanza può essere commisurata agli interessi legali sulle somme dovute in base al giudicato, in aggiunta agli interessi già spettanti, per svolgere una funzione compulsiva e assicurare l'effettività della tutela.
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