Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 12919/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento 1) del decreto di esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale di cui al ddg. n. 3059/2024 per la classe di concorso A027 (matematica e fisica alle scuole superiori) Piemonte, avente data 29/10/2025, a firma del MIM-USR Piemonte-ATP di Cuneo, in quanto l'istante è stato ingiustamente ritenuto privo degli esami previsti per il piano di studi (doc.1); 2) del provvedimento avente data 23/10/2025, a firma del MIM-USR Piemonte-ATP di Cuneo, tramite cui veniva avviato il procedimento di esclusione dell'istante, per la classe di concorso A027 per presunta assenza degli esami nel piano di studi (doc.2); 3) delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei per la classe di concorso A027 Piemonte, pubblicate in data 03/11/2025, a firma del Ministero dell'Istruzione e del Merito- USR Piemonte, ivi compreso il relativo decreto di approvazione n. 20439 del 03/11/2025, nella parte in cui è escluso l'odierno ricorrente in quanto ritenuto privo dei requisiti (doc.3); 4) nonché di ogni eventuale rettifica e/o modifica delle graduatorie di merito, ivi compreso il relativo decreto di approvazione, per la classe A027 Piemonte; 5) nonché, ove occorra, del decreto di costituzione della commissione giudicatrice di cui al prot. n. 3786/2025, con riferimento alla classe A027 Piemonte; 6) nonché degli atti di valutazione della prova scritta, orale e pratica e di valutazione dei titoli, ove intesi in senso escludente per la classe A027 Piemonte; 7) dell'avviso di cui al prot. n. 20446 del 03/11/2025, ivi compresi i relativi allegati, a firma dell'USR Piemonte, tramite cui sono avviate le immissioni in ruolo per il personale docente per l'a.s. 2025/2026 per la cdc A027 Piemonte, nella parte in cui è escluso l'odierno ricorrente; 8) dell'avviso di cui al prot. n. 20581 del 04/11/2025, ivi compresi i relativi allegati, a firma dell'USR Piemonte, tramite cui sono assegnate le province ai docenti inseriti nelle graduatorie di merito per la cdc A027 Piemonte, nella parte in cui non è presente l'odierno ricorrente; 9) nonché del decreto di cui al prot. n. 20559 del 04/11/2025, ivi compresi i relativi allegati, a firma dell'USR Piemonte, tramite cui è assegnata la provincia ai destinatari di assegnazione per la cdc A027 Piemonte, nella parte in cui è inteso in senso escludente; 10) nonché del decreto di cui al prot. n. 20600 del 04/11/2025, ivi compresi i relativi allegati, a firma dell'USR Piemonte, tramite cui è assegnata la sede scolastica per la cdc A027 Piemonte, nella parte in cui non è presente l'odierno ricorrente; 11) della comunicazione pubblicata in data 05/11/2025 sul sito istituzionale dell'USR Piemonte, mediante cui si comunica che si è proceduto alla pubblicazione delle assegnazioni delle sedi per la cdc A027 Piemonte, se intesa in senso escludente; 12) di ogni ulteriore decreto e/o provvedimento a firma del Ministero dell'Istruzione e del merito-USR Piemonte, mediante cui sono state disposte le procedure di reclutamento del personale docente per l'anno scolastico 2025/2026 attraverso le graduatorie di merito per la classe di concorso A027 Piemonte, nella parte in cui è escluso l'odierno ricorrente; 13) ove occorre dei contratti assegnati ai candidati per la classe di concorso A027, nella parte in cui escludono l'odierno ricorrente. 14) nonché di ogni altro atto presupposto consequenziale e/o connesso: del bando di cui al Ddg. n. 3059 del 10/12/2024, a firma del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per il personale scolastico, ivi compresi le griglie ed i relativi allegati (allegato n. 1, allegato n. 1 bis, allegato n. 2, allegato A e allegato B) (doc.4); 15) del decreto del MIM 26 ottobre 2023, n. 205, recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante `Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali', convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112”, ivi comprese le relative tabelle ed allegati, tra cui l'allegato B (doc.5); 16) del D.P.R. n. 19/2016, avente ad oggetto il riordino delle classi di concorso, “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento”, a firma del Ministero dell'Istruzione, tra cui i pedissequi allegati e note, comprese le allegate tabelle di riordino ivi compresa la tabella A allegata al predetto decreto per quanto concerne le classi di concorso di interesse del ricorrente (doc.6); 17) del D.M. n. 259 del 09/05/2017, recante “Decreto di revisione e aggiornamento delle classi di concorso” a firma del Ministro dell'Istruzione, ivi compresa la tabella A e le gravate tabelle relative alle classi di concorso di interesse (doc.7); 18) nonché del Decreto n. 255/2023 pubblicato in GU il 10/02/2024, a firma del Ministero dell'Istruzione e del Merito, avente ad oggetto: “Revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado” ivi compresi gli allegati e la Tabella A con riferimento alla classe di interesse (doc.8); 19) del decreto n. 221/2023, a firma del MIM, ivi comprese gli allegati e le relative tabelle e la tabella A, ed avente ad oggetto la revisione dei requisiti di accesso per la classe di concorso A026, pubblicato in Gazzetta n. 12/2024, nella parte in cui dovesse essere inteso in senso escludente (doc.9); 20) nonché di qualunque altro atto, provvedimento o tabella, tramite cui sono disposti i titoli per la classe di concorso di interesse ove intesi in senso escludente. 21) del D.M. n. 39 del 30 gennaio 1998, a firma del Ministero dell'Istruzione, recante “Testo Coordinato delle disposizioni impartite in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica”, ivi compresi i pedissequi allegati e note, tra cui la tabella A e le gravate Tabelle sulle classi di concorso allegate al predetto decreto, nei limiti dell'interesse (doc.10); 22) del D.M. n. 354 del 10 agosto 1998, recante “Costituzione di Ambiti Disciplinari per aggregazioni di classi di concorso finalizzata allo snellimento delle procedure concorsuali ed alte procedure”, a firma del Ministero dell'Istruzione, comprese pedisseque note ed allegati, ed ivi comprese le allegate tabelle degli ambiti disciplinari concorsuali, in particolare AD 8, nei limiti dell'interesse (doc.11); 23) nonché ove occorra, se inteso in senso escludente, del DM. n. 201/2020 avente ad oggetto “Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno”, a firma del Ministero dell'istruzione e del Merito, nonché di ogni eventuale e pedissequo allegato, ivi comprese le tabelle, tra cui in particolare la Tabella. D (doc.12); 24) del Dm n. 249 del 2010 avente ad oggetto: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», a firma del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e successive modifiche ed integrazioni e di tutti gli atti ad esso presupposti, e del dm n. 81/2013, a firma del Ministero dell'Istruzione, ed avente ad oggetto la modifica del predetto decreto dm n. 249/2010, se inteso in senso escludente (doc.13); 25) del decreto del Ministro dell'Istruzione del 27 giugno 2020, n. 40, recante “Istituzione delle fasce aggiuntive alle graduatorie dei concorsi di cui all'articolo 4, comma 1-quater, lettera b), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, per la scuola dell'infanzia e primaria, e di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado”; 26) nonché del decreto del Ministro dell'Istruzione 28 aprile 2021, n. 108, recante “Disposizioni concernenti la procedura concorsuale straordinaria per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune, ai sensi dell'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante `Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106”; 27) nonché del decreto del Ministro dell'Istruzione 5 novembre 2021, n. 325, recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante `Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali', convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106””; 28) del decreto del Ministro dell'Istruzione 9 novembre 2021, n. 326, recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante `Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali', convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106””; 29) nonché del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 24 ottobre 2024, n. 214, recante “Disposizioni modificative dei Decreti ministeriali 26 ottobre 2023, n. 205 e n. 206, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106”; 30) del decreto ministeriale n. 55/2025, a firma del Ministero dell'Istruzione e del Merito, avente ad oggetto “Aggregazione delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Direttore generale per il personale scolastico 10 dicembre 2024, n. 3059”, nonché dei relativi allegati, ivi compreso l'allegato 1; 31) nonché del decreto ministeriale di cui prot. n. 137 del 11/07/2025, a firma del Ministero dell'Istruzione e del Merito, avente ad oggetto “Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l'a.s. 2025/2026”, nella parte in cui è inteso in senso escludente per l'odierno ricorrente; 32) di qualunque altro atto o provvedimento tramite cui la parte pubblica ha modificato o integrato il bando a cui ha preso parte l'odierno istante per la classe di interesse; 33) del decreto prot. n. 1000 del 20 gennaio 2025 dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte con il quale sono stati delegati i dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale per l'organizzazione delle prove orali (e laddove previste delle prove pratiche), per la verifica dei requisiti di ammissione e per le eventuali sostituzioni di componenti delle Commissioni giudicatrici; 34) della comunicazione di avvio del procedimento di esclusione prot. 12354 del 23 ottobre 2025 indirizzata a Gionathan DE NIGRO; 35) della nota prot. 12615 del 28 ottobre 2025 con la quale il candidato non avrebbe dimostrato il possesso degli esami per accedere alle classi di concorso di interesse; di ogni altro provvedimento, anche dal protocollo non conosciuto, mediante cui è stata comunicata al ricorrente l'esclusione dal concorso per la classe A027

Giustizia amministrativa202514919

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura concorsuale per la classe di concorso A027 in Piemonte, con conseguente mancata inclusione nelle graduatorie di merito e nelle successive assegnazioni di provincia e sede

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, laureato in Ingegneria meccanica, ha impugnato il provvedimento di esclusione dalla procedura concorsuale per la classe A027, sostenendo di possedere i requisiti per l'insegnamento nelle classi A026, matematica, e A020, fisica, e che tale possesso avrebbe dovuto consentirgli l'accesso alla classe A027, relativa all'insegnamento congiunto di matematica e fisica. Ha dedotto l'illegittimità della disciplina sulle classi di concorso, ritenendo alternativi e non cumulativi i gruppi di esami previsti dalla Tabella A; ha invocato una valutazione sostanziale del proprio percorso universitario, anche in ragione della qualificazione del titolo come riconducibile al vecchio ordinamento e del superamento delle prove concorsuali; ha richiamato l'affinità con la classe A047, nella quale riteneva di poter insegnare. Con un secondo motivo ha censurato l'illogicità della disciplina, sostenendo che chi è ammesso all'insegnamento nella classe A027 sarebbe ammesso anche nella A026 e che, quindi, dovrebbe valere il percorso inverso. Con un terzo motivo ha invocato il d.m. n. 354/1998 sugli ambiti disciplinari, sostenendo che le classi A020, A026 e A027 appartengono al medesimo ambito e che ciò fonderebbe la legittimazione all'insegnamento.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, esaminando congiuntamente i motivi in quanto connessi. Ha premesso che l'accesso alla classe A027 può essere riconosciuto ai laureati in Ingegneria che dimostrino il possesso sia dei requisiti previsti per la classe A020 sia di quelli previsti per la classe A026. Nel caso concreto, tuttavia, il ricorrente non ha dimostrato di possedere i requisiti per la classe A026. La Tabella A richiede, per la laurea in Ingegneria del vecchio ordinamento conseguita dopo l'anno accademico 2000/2001, oltre ad analisi matematica I e II e geometria o geometria I, anche due corsi annuali, o quattro semestrali, tra ulteriori insegnamenti indicati dalla disciplina. Il TAR ha interpretato la congiunzione e la disgiunzione contenute nella disposizione nel senso che l'alternativa riguarda soltanto le denominazioni equivalenti di alcuni insegnamenti, mentre restano necessari anche i due corsi integrativi richiesti. Dal piano di studi non risultava il superamento di tali esami, né il ricorrente aveva indicato specifici insegnamenti equivalenti o affini. L'amministrazione aveva inoltre esaminato il complesso della carriera universitaria e non si era limitata a una valutazione nominalistica degli esami. Il fatto che il ricorrente potesse svolgere supplenze nelle classi A020 e A047 non dimostrava il possesso dei requisiti per A026 né, conseguentemente, per A027. Il secondo motivo è stato respinto perché l'argomento sull'irragionevolezza dell'esclusione presupponeva il possesso dei requisiti per entrambe le classi A020 e A026, non dimostrato nel caso concreto; non sussisteva quindi una manifesta irragionevolezza superabile dal giudice. Il terzo motivo è stato respinto poiché il d.m. n. 354/1998 ha la limitata funzione di istituire ambiti disciplinari ai fini del reclutamento, della mobilità e dell'utilizzazione del personale, ma non modifica la disciplina generale dei requisiti di accesso alle singole classi di concorso. La procedura concorsuale applicava invece il d.P.R. n. 19/2016 e le successive modifiche. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con compensazione delle spese di lite.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 19/2016

    Disciplina generale delle classi di concorso e dei requisiti di accesso; per il caso esaminato, richiede il possesso dei requisiti formativi previsti per la specifica classe di concorso.

  • d.m. n. 259/2017

    Modifica e integrazione della disciplina sulle classi di concorso e previsione della salvaguardia dei titoli conseguiti secondo la normativa previgente; la Tabella A richiede, per il titolo posseduto dal ricorrente, specifici esami integrativi.

  • d.m. n. 221/2023

    la laurea in ingegneria del vecchio ordinamento, conseguita dopo l’anno 200/2001 – come è il caso del ricorrente – “è titolo di accesso purché il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di: analisi matematica I, analisi matematica II, geometria o geometria I e due corsi annuali (o quattro semestrali) tra i seguenti: geometria ed algebra o algebra ed elementi di geometria, calcolo delle probabilità, analisi numerica o calcolo numerico”

    La disposizione è stata letta nel senso che l'alternativa riguarda le denominazioni equivalenti di alcuni esami, non la possibilità di scegliere tra il gruppo principale e i due corsi integrativi, che sono cumulativamente necessari.

  • d.m. n. 354/1998

    Ai soli fini dell'accesso ai ruoli, mediante concorso, per esami e titoli, del personale docente della scuola secondaria ed artistica, della mobilità e della utilizzazione del personale medesimo

    La costituzione degli ambiti disciplinari non modifica la disciplina generale dei requisiti di accesso alle singole classi di concorso e non consente, da sola, l'accesso alla classe A027.

  • d.d.g. n. 3059/2024

    Bando della procedura concorsuale applicabile, che non conferisce rilevanza al d.m. n. 354/1998 ai fini dei requisiti di partecipazione e richiama la disciplina vigente sulle classi di concorso.

Massime di principio

  • L'accesso alla classe di concorso A027 da parte di un laureato in Ingegneria presuppone la dimostrazione del possesso dei requisiti formativi previsti sia per la classe A020 sia per la classe A026; il mero possesso di requisiti per l'insegnamento in una delle classi, o la possibilità di svolgere supplenze, non è sufficiente.
  • Quando la Tabella A richiede determinati insegnamenti universitari e utilizza la congiunzione disgiuntiva per indicare denominazioni alternative, l'alternativa riguarda le equivalenze tra gli insegnamenti nominati, non consente di omettere gli ulteriori corsi integrativi richiesti cumulativamente.
  • Il superamento delle prove concorsuali non sostituisce la verifica dei requisiti formativi e del titolo di accesso previsti dalla disciplina sulle classi di concorso.
  • Il d.m. n. 354/1998, istitutivo degli ambiti disciplinari, ha una funzione organizzativa e di semplificazione delle procedure di reclutamento, mobilità e utilizzazione del personale, ma non modifica autonomamente i requisiti sostanziali di accesso alle singole classi di concorso.
  • La possibilità di insegnare in classi di concorso diverse o affini non fonda, di per sé, il diritto di accesso a un'ulteriore classe di concorso quando manchino i requisiti specificamente prescritti dalla relativa disciplina normativa.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciScuolaAppello
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicitàDifetto di istruttoria

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.