Cassazione Penale, Sentenza n. 27437/2026 del 21/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice di sorveglianza)
La controversia
Il soggetto in esecuzione di una pena detentiva di anni trenta di reclusione per omicidio e lesioni personali ha chiesto l'ammissione al regime di semilibertà. Il Tribunale di sorveglianza ha respinto l'istanza ritenendo non ancora maturati i presupposti per un graduale reinserimento sociale, valorizzando soprattutto la persistente insufficiente presa di coscienza del fatto, la minimizzazione del proprio ruolo nella vicenda, la mancata partecipazione a un percorso di giustizia riparativa e l'assenza di un risarcimento, pur a fronte di una condotta intramuraria positiva, di numerosi permessi premio, del lavoro esterno e di elementi familiari favorevoli. Con il ricorso si deduceva mancanza e contraddittorietà di motivazione: il giudice di merito avrebbe fondato il diniego quasi esclusivamente sulla gravità del reato, trascurando i molti dati positivi emersi in oltre sedici anni di trattamento penitenziario, contenuti nella relazione di sintesi, e avrebbe svalutato indebitamente il complessivo percorso rieducativo del detenuto. Il ricorrente contestava anche l'uso, in senso negativo, della mancata ammissione di colpevolezza e della gravità del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha rigettato, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha rilevato che il Tribunale di sorveglianza ha correttamente applicato l'art. 50, comma 4, ord. pen., valutando non solo i progressi trattamentali e gli elementi esterni favorevoli, ma anche la mancata piena presa di coscienza del passato, la superficialità del comportamento rispetto al reato, il mancato risarcimento del danno e l'assenza di un ravvedimento sufficientemente maturato. La doglianza non era idonea a scardinare il percorso argomentativo del provvedimento impugnato; inoltre, parte delle censure si fondava su atti non allegati o trascritti, in violazione del requisito di autosufficienza del ricorso.
Norme richiamate
art. 50, comma 4, ord. pen.
"l'ammissione al regime di semilibertà è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società"
La semilibertà presuppone una duplice verifica: i progressi del trattamento individualizzato e l'esistenza di condizioni che consentano un graduale reinserimento sociale, comprensive della presa di coscienza delle negative esperienze del passato e della riflessione critica verso il ravvedimento.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il ricorso richiamava la disciplina di redazione del ricorso con riassunto dei motivi.
Massime di principio
- Ai fini della semilibertà non basta la sola regolarità intramuraria o l'esistenza di elementi esterni favorevoli: il giudice deve verificare anche se il condannato abbia maturato una reale presa di coscienza del disvalore del fatto e una riflessione critica orientata al ravvedimento.
- Il mancato risarcimento del danno non è di per sé ostativo alla concessione del beneficio, ma costituisce un dato valutabile complessivamente come indice della mancata elaborazione critica del reato e della scarsa adesione al percorso rieducativo.
- La gravità del reato, specie se risalente, non può essere l'unico parametro decisivo per negare la misura alternativa; tuttavia il giudice può valorizzarla insieme ad altri elementi negativi, se la motivazione mostra che difetta ancora la piena maturazione richiesta per il graduale reinserimento sociale.
- Nel ricorso per cassazione che censura la motivazione del provvedimento di sorveglianza è necessario confrontarsi con tutti i passaggi decisivi della decisione impugnata e rispettare l'autosufficienza, riportando o allegando gli atti richiamati, altrimenti la censura è inammissibilmente o comunque infondatamente formulata.
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