Cassazione Civile, Ordinanza n. 16472/2025 del 18/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un estratto di ruolo, quattro cartelle esattoriali e un avviso di accertamento, sostenendo di avere appreso dell’esistenza delle pretese solo tramite l’estratto e di non aver mai ricevuto la notificazione degli atti presupposti. In primo grado la CTP aveva accolto solo in parte il ricorso, ritenendo non provata la notifica di tre cartelle e non esaminabile per tardività la documentazione prodotta dall’ente. In appello l’Amministrazione aveva invece prodotto la documentazione notificatoria e la CTR aveva ritenuto regolarmente notificate le tre cartelle, respingendo la tesi del contribuente. In cassazione il ricorrente ha dedotto: violazione del diritto di difesa e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per non avere la CTR considerato le sue difese; violazione dell’art. 58 c.p.c. per l’utilizzo di documenti asseritamente tardivi e inammissibili; vizio di motivazione sulla prova della notificazione; violazione dell’art. 2953 c.c. e degli artt. 112, 115 e 161 c.p.c. nonché degli artt. 24 e 111 Cost. per non avere la CTR rilevato la prescrizione quinquennale dei crediti tributari. La Corte, tuttavia, ha affrontato prioritariamente la questione dell’interesse ad agire nell’impugnazione dell’estratto di ruolo alla luce dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973 e della giurisprudenza delle Sezioni Unite, rilevando che il contribuente non aveva allegato né documentato di trovarsi in una delle ipotesi tipizzate dalla norma che consentono l’impugnazione immediata.
La decisione
La Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, mancasse la dimostrazione dello specifico interesse ad agire necessario per impugnare l’estratto di ruolo. Poiché il contribuente non aveva provato di rientrare nelle ipotesi previste dall’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, l’originario ricorso era inammissibile; da ciò è conseguita la reiezione del ricorso per cassazione. Non sono state liquidate spese, perché l’Agenzia delle Entrate non si è costituita nel giudizio di legittimità. È stato inoltre dato atto dell’obbligo del ricorrente di versare il doppio contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
primo comma, nn. 3, 4 e 5
norma indicata come base dei motivi di ricorso per cassazione, rispettivamente per violazione di legge, nullità e vizio motivazionale
art. 112 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per denunciare omissione di pronuncia o alterazione del thema decidendum
art. 115 c.p.c.
richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione della prova documentale
art. 161 c.p.c.
richiamato dal ricorrente insieme agli artt. 112 e 115 c.p.c. e agli artt. 24 e 111 Cost.
art. 24 Cost.
richiamato dal ricorrente a tutela del diritto di difesa
art. 111 Cost.
richiamato dal ricorrente a tutela del giusto processo
art. 58 c.p.c.
richiamato per contestare l’utilizzabilità in appello di documenti asseritamente tardivi nel primo grado
art. 2953 c.c.
richiamato per sostenere l’intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti tributari
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973
norma ritenuta decisiva: seleziona i casi in cui l’invalida notificazione della cartella fonda l’interesse ad agire nell’impugnazione dell’estratto di ruolo; l’interesse è una condizione dinamica che deve essere dimostrata anche nei processi pendenti
art. 3-bis d.l. n. 146 del 2021
disposizione introduttiva del comma 4-bis dell’art. 12 d.P.R. n. 602/1973
L. n. 215 del 2021
legge di conversione del d.l. n. 146 del 2021
art. 372 c.p.c.
indicato come mezzo di produzione documentale in cassazione per dimostrare lo specifico interesse ad agire
art. 363, comma 3, c.p.c.
richiamato in relazione al principio enunciato nell’interesse della legge
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti del doppio contributo unificato
Massime di principio
- Nell’impugnazione dell’estratto di ruolo l’interesse ad agire non si presume, ma deve essere specificamente allegato e documentato dal contribuente, secondo le ipotesi tipizzate dall’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973.
- La condizione dell’azione dell’interesse ad agire ha natura dinamica e può essere verificata fino alla decisione, anche alla luce di norme sopravvenute applicabili ai processi pendenti.
- In sede di legittimità, la dimostrazione dello specifico interesse ad agire può avvenire mediante produzione documentale nei limiti consentiti o comunque fino ai momenti processuali indicati dalla giurisprudenza di legittimità; in difetto, il ricorso originario è inammissibile.
- Quando manca la prova della ricorrenza delle ipotesi che legittimano l’impugnazione immediata dell’estratto di ruolo, il ricorso va respinto senza esaminare nel merito gli ulteriori motivi relativi alla notificazione degli atti o alla prescrizione.
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