Cassazione Penale, Sentenza n. 16403/2025 del 30/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava il decreto di sequestro probatorio contestando l'insufficiente motivazione in ordine alla ragione per cui i beni sequestrati dovessero considerarsi corpo del reato o cose a esso pertinenti e alla finalità probatoria perseguita. Si rilevava che il provvedimento si era limitato a richiamare norme di legge senza descrivere i fatti, né spiegare la relazione tra le cose sequestrate e il reato. Inoltre erano sollevati più motivi di censura relativi alla natura del denaro sequestrato e alla sussistenza del periculum in mora.
La decisione
Il tribunale ha respinto i motivi principali dell'impugnazione. Ha ritenuto generico il quinto motivo perché nel provvedimento impugnato era presente una specifica motivazione sul periculum in mora (necessità di mantenere il vincolo per effettuare accertamenti, verifiche sui numeri di serie delle banconote e sulle impronte). Il sesto motivo è stato ritenuto infondato per le ragioni già esposte in relazione al primo motivo, in particolare quanto alla qualificazione del denaro sequestrato come possibile corpo del reato di ricettazione. Nel complesso il ricorso è stato rigettato e il sequestro probatorio è stato confermato.
Norme richiamate
art. 474 cod. pen.
artt. 474 e 648 cod. pen. citati nel brano
Richiamata come riferimento alle fattispecie per cui i beni potevano essere considerati pertinenti; la Corte sottolinea tuttavia che non è sufficiente il mero richiamo alle norme senza una descrizione fattuale della relazione tra beni e reato
art. 648 cod. pen.
artt. 474 e 648 cod. pen. citati nel brano
Usato per inquadrare il reato (ricettazione) a cui si riferivano i beni sequestrati; la valutazione della natura del denaro come corpo del reato deve essere motivata in base ai fatti
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 46130 del 04/10/2023 (Santandrea, Rv. 285348)
Sez. 2, n. 46130 del 04/10/2023, Santandrea, Rv. 285348
Principio richiamato: il provvedimento di sequestro probatorio richiede una motivazione fattuale che spieghi la relazione tra i beni e il reato; la Corte in quella pronuncia aveva annullato senza rinvio un sequestro che si limitava a citare norme senza descrivere i fatti
Massime di principio
- Per disporre un sequestro probatorio il pubblico ministero deve motivare in modo concreto e specifico: descrivere i fatti, spiegare la relazione tra i beni e il reato e indicare chiaramente la finalità probatoria degli accertamenti da svolgere
- Il mero richiamo a disposizioni di legge non è sufficiente: il provvedimento deve contenere una descrizione fattuale, anche sommaria, che giustifichi il vincolo sui singoli beni
- Il periculum in mora va effettivamente provato o adeguatamente motivato: indicazioni concrete come il rischio di dispersione, la necessità di verifiche (es. numeri di serie, impronte) o altre esigenze investigative possono giustificare il mantenimento del vincolo
- In assenza di una motivazione adeguata la giurisprudenza può annullare il sequestro, talvolta anche senza rinvio; quindi le esigenze probatorie e la relazione tra beni e fattispecie devono emergere chiaramente dal provvedimento
- Il denaro può, in ipotesi, essere qualificato come corpo del reato o come cosa pertinente (es. in ricettazione), ma tale qualificazione richiede una motivazione specifica ancorata ai fatti e alle circostanze concrete dell'indagine
- Suggerimento operativo: nell'atto di sequestro indicare sempre (i) i fatti e il quadro indiziario, (ii) la relazione tra ciascun bene e il reato contestato, (iii) la precisa finalità probatoria e le indagini che si intendono effettuare, (iv) il pericolo concreto che giustifica il sequestro immediato
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