Regolamento (UE) 2019/830
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/830 della Commissione, del 15 maggio 2019, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce la classificazione NC di un determinato guscio protettivo per telefono cellulare, chiarendo che l’articolo va ricondotto al codice 3926 90 97 come lavoro di materie plastiche. La Commissione adotta la misura per garantire un’applicazione uniforme della nomenclatura combinata in tutti gli Stati membri. È inoltre previsto un periodo transitorio di tre mesi per l’utilizzo delle informazioni tariffarie vincolanti non conformi al nuovo inquadramento.
Classificazione doganale, nella nomenclatura combinata, di un guscio protettivo per telefono cellulare rivestito in cuoio e microfibre.
Ambito di applicazione
Si applica alle merci descritte nell’allegato del regolamento, ossia a un articolo rettangolare in plastica stampata (policarbonato) destinato a proteggere la parte posteriore e i lati di un telefono cellulare. Opera nell’ambito della nomenclatura combinata (NC) e, più in generale, della tariffa doganale comune e delle misure tariffarie dell’Unione. Rileva per le autorità doganali e per gli operatori economici che importano o classificano merci analoghe. Sono esclusi, per la classificazione operata dal regolamento, gli articoli qualificabili come altro lavoro di cuoio o altro manufatto confezionato quando non ricorrano le caratteristiche descritte nell’allegato.
Classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/830 della Commissione interviene per assicurare un’applicazione uniforme della nomenclatura combinata alle merci descritte nel relativo allegato. La misura è adottata sulla base del regolamento (UE) n. 952/2013, in particolare degli articoli 57, paragrafo 4, e 58, paragrafo 2, e si inserisce nel quadro delle regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87.
Finalità e contesto normativo
La Commissione richiama l’esigenza di evitare difformità applicative tra Stati membri nella classificazione doganale delle merci. In base ai considerando, le merci descritte nella tabella allegata devono essere collocate nel codice NC corrispondente, secondo le motivazioni tecniche riportate nell’allegato stesso. Il regolamento precisa inoltre che, per tutelare l’affidamento degli operatori, le informazioni tariffarie vincolanti non conformi possono continuare a essere utilizzate per un periodo limitato.
Ambito di applicazione
L’atto riguarda un bene specifico: un articolo rettangolare in plastica stampata (policarbonato), a forma di guscio, destinato a coprire e proteggere la parte posteriore e i lati di un telefono cellulare, con superficie esterna rivestita in cuoio e superficie interna rivestita di microfibre. La parte anteriore del telefono non deve essere coperta. Il regolamento si applica alla classificazione doganale di tale merce nella nomenclatura combinata e, per estensione, alla corretta determinazione del relativo codice NC da parte delle autorità doganali e degli operatori economici.
Criteri di classificazione adottati
L’allegato spiega che la classificazione è fondata sulle regole generali 1, 3 b) e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e sul testo delle sottovoci NC 3926, 3926 90 e 3926 90 97. Il materiale che conferisce il carattere essenziale all’articolo è il policarbonato del guscio protettivo, poiché è questo a svolgere la funzione principale di contenimento e protezione del telefono. Il rivestimento in cuoio sulla superficie esterna ha una funzione accessoria, limitata al miglioramento estetico, e non modifica la classificazione prevalente. Analogamente, il rivestimento interno in fibre sintetiche artificiali non è sufficiente a orientare la classificazione verso altre voci.
Esclusione di classificazioni alternative
Il regolamento chiarisce che non può applicarsi la voce 4205, relativa ad altri lavori di cuoio, né la voce 6307, relativa ad altri manufatti confezionati. Tali classificazioni sono escluse perché gli elementi in cuoio e in fibre sintetiche hanno un ruolo secondario rispetto alla struttura in policarbonato, che assicura la funzione essenziale del bene.
Effetti per gli operatori e informazioni tariffarie vincolanti
L’articolo 2 introduce una tutela transitoria: le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento restano invocabili per tre mesi dalla data di entrata in vigore, in linea con l’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Per gli operatori, ciò significa che eventuali decisioni BTI difformi non perdono efficacia immediatamente, ma solo decorso il periodo transitorio.
Entrata in vigore e vincolatività
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come ogni regolamento dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Classificazione della merce nell’allegato
L’articolo 1 dispone che le merci descritte nella colonna 1 della tabella allegata siano classificate nel codice NC indicato nella colonna 2. Per l’articolo descritto nell’allegato, la classificazione corretta è il codice NC 3926 90 97.
Motivazione tecnica della classificazione
Nell’allegato si precisa che la classificazione deriva dalle regole generali 1, 3 b) e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 3926, 3926 90 e 3926 90 97. Il carattere essenziale dell’articolo è attribuito al policarbonato del guscio protettivo; il rivestimento esterno in cuoio ha solo funzione accessoria estetica e il rivestimento interno in microfibre non consente una diversa classificazione.
Esclusione di altre voci tariffarie
L’allegato esclude la classificazione alla voce 4205 come altro lavoro di cuoio e alla voce 6307 come altro manufatto confezionato, poiché i relativi materiali rivestono solo una funzione accessoria rispetto alla funzione principale di protezione.
Informazioni tariffarie vincolanti e periodo transitorio
L’articolo 2 prevede che le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento possano continuare a essere invocate per tre mesi dalla data di entrata in vigore, ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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