Sentenza del 13/12/2019 n. 32865 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia aveva rideterminato sinteticamente il reddito imponibile della contribuente per il 2005 in Euro 209.627,43, rispetto ai dichiarati Euro 32.943,00, valorizzando soprattutto l'acquisto di tre immobili per Euro 55.000,00 e la disponibilità di autovetture. La contribuente sosteneva di aver finanziato gli acquisti mediante somme ricevute dai genitori, un mutuo e rendimenti di investimenti in borsa. La CTR aveva ritenuto non provata la correlazione concreta tra tali disponibilità e gli acquisti immobiliari. In Cassazione la contribuente ha sostenuto che, avendo documentato l'entità e la durata del possesso di liquidità lecita, non fosse necessario dimostrare analiticamente che quelle stesse somme fossero state impiegate per ciascun acquisto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo, relativi rispettivamente alla vecchia formulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. e all'omesso esame di un fatto decisivo, poiché il ricorso non era specifico e riportava solo una frase dell'avviso estrapolata dal contesto. Ha invece accolto il terzo motivo, ritenendo sufficiente, ai fini della prova contraria all'accertamento sintetico, la dimostrazione documentale dell'esistenza di redditi esenti o soggetti a ritenuta, della loro entità e della durata del relativo possesso. Non è richiesta una prova contabile puntuale dell'impiego delle medesime somme per ogni specifica spesa, purché le circostanze oggettive rendano plausibile che tali disponibilità abbiano finanziato gli acquisti. La sentenza della CTR è stata cassata e la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario della contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre l'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.900,00 oltre accessori.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6
Il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte; l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione.
La prova contraria del contribuente richiede la documentazione dell'esistenza, dell'ammontare e della durata del possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta. Non è indispensabile dimostrare con una tracciabilità assoluta che quelle stesse somme siano state utilizzate per ogni singola spesa, se la loro consistenza e permanenza rendono plausibile il finanziamento dell'incremento patrimoniale.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38
La spesa per incrementi patrimoniali si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti nell'anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti.
L'acquisto di beni immobili può costituire un elemento presuntivo per la determinazione sintetica di un maggior reddito. Il contribuente può superare la presunzione fornendo una prova documentale idonea delle diverse fonti lecite di provvista.
Codice civile, art. 2729
Le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti.
L'accertamento sintetico deve fondarsi su elementi indiziari dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Codice di procedura civile, art. 360, n. 5
Nel giudizio di cassazione relativo a una sentenza pubblicata nel febbraio 2013 si applica la formulazione vigente dopo la riforma del 2012; è deducibile soltanto l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, non una generica insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
Codice di procedura civile, art. 366
Il ricorso per cassazione deve rispettare un rigoroso requisito di specificità. La trascrizione di una frase isolata di un documento, senza riportarne il contesto e senza dimostrarne la decisività, non è sufficiente.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 2
Il giudizio di cassazione in materia tributaria è disciplinato dalle norme del codice di procedura civile, salvo le specifiche disposizioni del processo tributario.
Massime di principio
- In un accertamento sintetico basato su acquisti immobiliari, il contribuente può contrastare la presunzione dimostrando documentalmente la disponibilità di patrimoni o redditi leciti, esenti o soggetti a ritenuta, indicando importo e periodo di possesso.
- Non è normalmente necessario ricostruire una corrispondenza matematica e analitica tra ogni singola somma disponibile e ogni specifica spesa, purché la documentazione renda ragionevole e temporalmente plausibile che la provvista abbia finanziato gli acquisti.
- Le elargizioni familiari, i mutui, i disinvestimenti e i rendimenti finanziari devono essere supportati da documenti oggettivi, quali bonifici, estratti conto, contratti, dichiarazioni, atti notarili e documentazione bancaria.
- La mera disponibilità astratta di denaro non è sempre sufficiente: occorre provare l'entità delle somme e la durata del possesso, così da consentire di escludere che siano state destinate ad altre finalità.
- Nel ricorso per cassazione le censure motivazionali devono riferirsi alla formulazione dell'art. 360 c.p.c. applicabile alla data di pubblicazione della sentenza e devono individuare con precisione il fatto decisivo omesso, riportando integralmente o adeguatamente contestualizzando gli atti rilevanti.
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