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Ordinanza

Ordinanza n. 16607/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento del decreto revoca del nulla osta Prot. n. RM5608270911B202028/01/2026 rilasciato in data 2 maggio 2023, emesso dalla Prefettura di Roma in data 28 gennaio 2026 e notificato in pari data, nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.

Giustizia amministrativa202604666

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanzaaltro

Atto impugnato: Decreto della Prefettura di Roma del 28 gennaio 2026 di revoca del nulla osta rilasciato il 2 maggio 2023

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Nel giudizio volto all’annullamento della revoca del nulla osta, il difensore del ricorrente, ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato con decreto dell’8 giugno 2026, ha chiesto il 21 settembre 2026 la liquidazione dei compensi per l’attività svolta nella sola fase cautelare. La domanda cautelare era stata respinta dal TAR con ordinanza del 20 maggio 2026; il Consiglio di Stato, con ordinanza del 30 giugno 2026, aveva respinto l’appello cautelare e revocato l’ammissione al gratuito patrocinio limitatamente alla fase cautelare d’appello, per manifesta infondatezza dell’appello. La questione sottoposta al TAR riguardava se liquidare subito i compensi per la fase cautelare di primo grado o rinviare la valutazione della spettanza definitiva del beneficio.

La decisione

Il TAR ha rinviato alla definizione nel merito del giudizio la valutazione dell’istanza di liquidazione dei compensi per la fase cautelare. L’ammissione disposta dalla Commissione è provvisoria e spetta al giudice procedente verificare definitivamente i presupposti del beneficio, compresa l’assenza di manifesta infondatezza. Il rigetto della cautelare, da solo, non dimostra la manifesta infondatezza del ricorso, ma neppure consente di considerare definitivamente accertati i presupposti per il patrocinio; la verifica deve basarsi sulle ragioni complessive dedotte e sugli elementi acquisiti nel giudizio. Poiché l’ammissione era intervenuta dopo la conclusione della fase cautelare e il Collegio non aveva ancora compiuto tale valutazione, anche tenuto conto della pronuncia del Consiglio di Stato relativa alla fase cautelare d’appello, la liquidazione è stata differita alla decisione di merito. Nulla sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 74, comma 2, d.P.R. 115/2002

    l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta dalla competente Commissione ha carattere anticipato e provvisorio, restando riservata all’autorità giudiziaria procedente la valutazione definitiva della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del beneficio, ivi compresa l’assenza di profili di manifesta infondatezza delle ragioni della parte, ai sensi dell’art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115/2002;

    L’ammissione provvisoria della Commissione non vincola definitivamente il giudice procedente, cui compete verificare i presupposti del beneficio, compresa l’assenza di manifesta infondatezza.

  • art. 83 d.P.R. 115/2002

    ai sensi dell’art. 83 del d.P.R. n. 115/2002, la liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è effettuata al termine della fase o del grado del processo cui si riferisce l’attività professionale, ferma restando la necessità di verificare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento definitivo del beneficio;

    La liquidazione dei compensi è effettuata al termine della fase o del grado cui si riferisce l’attività, ma presuppone la verifica definitiva dei requisiti per il patrocinio a spese dello Stato.

Massime di principio

  • L’ammissione anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato non determina il riconoscimento definitivo del beneficio: la verifica conclusiva dei presupposti, inclusa l’assenza di manifesta infondatezza delle ragioni della parte, spetta al giudice procedente.
  • Il rigetto di una domanda cautelare non costituisce, di per sé, accertamento della manifesta infondatezza del ricorso, né consente di considerare definitivamente provati i presupposti per il patrocinio a spese dello Stato.
  • Quando l’ammissione provvisoria al patrocinio interviene dopo la conclusione della fase cautelare e il giudice non ha ancora verificato definitivamente i requisiti del beneficio, la decisione sull’istanza di liquidazione dei compensi riferita a quella fase può essere rinviata alla definizione nel merito, così da valutare complessivamente le ragioni dedotte e gli elementi acquisiti.
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