Cassazione Civile, Ordinanza n. 09274/2024 del 08/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (gestore idrico)
La controversia
La controversia origina dalla domanda di un utente che lamentava di aver ricevuto acqua non potabile, con concentrazioni di arsenico superiori ai limiti di legge, e chiedeva il risarcimento del danno. Il giudice di pace aveva accolto la domanda contro la società che gestisce il servizio idrico integrato, ritenendo sussistente un inadempimento contrattuale, e aveva respinto la domanda di manleva proposta dalla società nei confronti della regione. In appello il tribunale aveva confermato la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda risarcitoria dell’utente, ma aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di garanzia proposta dal gestore contro la regione. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha sostenuto il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda dell’utente, assumendo che la lite implicasse la contestazione dell’omesso esercizio di poteri amministrativi di riduzione tariffaria e dunque l’area della giurisdizione amministrativa; con il secondo ha dedotto violazione della normativa di settore e dell’art. 1218 c.c., contestando la declaratoria di difetto di giurisdizione sulla domanda di manleva verso la regione; con il terzo ha denunciato omesso esame di fatti e documenti decisivi relativi al ruolo diretto della regione nella gestione emergenziale del servizio, sostenendo che ciò la rendesse responsabile e tenuta a manlevare il gestore.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la domanda risarcitoria dell’utente per acqua non conforme ai livelli minimi di potabilità riguardi esclusivamente il rapporto individuale di utenza e quindi appartenga alla giurisdizione del giudice ordinario. Ha accolto il secondo motivo, affermando che anche la domanda di garanzia impropria proposta dal gestore nei confronti della regione resta attratta dalla stessa giurisdizione del giudice ordinario, in quanto accessoria e riflessa rispetto alla domanda principale. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata al Tribunale di Viterbo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato solo per la trattazione in camera di consiglio del ricorso
art. 360, n. 1, c.p.c.
invocato come parametro del motivo relativo al difetto di giurisdizione
art. 360, n. 3, c.p.c.
invocato per denunciare violazione di norme di legge sostanziale e di settore
art. 360, n. 5, c.p.c.
invocato per omesso esame di un fatto decisivo
art. 1218 c.c.
richiamato dalla ricorrente a fondamento della responsabilità contrattuale del gestore e della domanda di manleva
art. 133 c.p.a.
menzionato dal tribunale a sostegno della tesi del difetto di giurisdizione, ma la Corte ne esclude l'applicazione alla domanda accessoria di garanzia
art. 9, Direttiva CEE 3 novembre 1998, n. 83
norma sovranazionale richiamata come fonte dei livelli minimi di potabilità dell'acqua
art. 13, d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 31
norma nazionale attuativa della direttiva sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, richiamata per qualificare l'inadempimento del gestore
artt. 141 e ss. d.lgs. 152/2006
normativa di settore invocata nel motivo accolto per contestare la decisione sulla domanda di manleva
artt. 9, 12 e 13 d.lgs. 31/2001
richiamati dalla ricorrente come disciplina della qualità delle acque e degli obblighi del servizio idrico
O.P.C.M. 3921/2011
citata dalla ricorrente quale fonte di disciplina della vicenda emergenziale
Massime di principio
- La domanda risarcitoria dell’utente per l’erogazione di acqua non conforme ai livelli minimi di potabilità appartiene alla giurisdizione ordinaria quando incide sul rapporto individuale di utenza e si fonda sull’inadempimento del gestore del servizio, non sulla contestazione diretta di poteri autoritativi della pubblica amministrazione.
- Ai fini del riparto di giurisdizione conta il petitum sostanziale: se la pretesa si fonda sui fatti costitutivi del rapporto di utenza e sull’inadempimento del gestore, la controversia non è devoluta al giudice amministrativo solo perché il servizio è regolato da atti e provvedimenti amministrativi a monte.
- La domanda di garanzia impropria proposta dal convenuto contro un terzo segue, di regola, la giurisdizione della domanda principale, quando ne costituisce un riflesso accessorio e non introduce un autonomo thema decidendum di natura diversa.
- Nelle controversie sul servizio idrico, la mancata potabilità dell’acqua integra un possibile inadempimento contrattuale del gestore rispetto agli obblighi derivanti dalla normativa di settore e dal rapporto di utenza.
- Non è sufficiente invocare l’inerzia o l’insufficiente esercizio di poteri pubblici sulla programmazione del servizio per attrarre la lite nella giurisdizione amministrativa, se la pretesa dell’utente resta limitata alla tutela risarcitoria del rapporto privatistico di fornitura.
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