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Sentenza

Sentenza del 17/07/2018 n. 18914 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava una cartella di pagamento relativa a IRPEF, sanzioni, interessi e diritti camerali, sostenendo di non aver ricevuto la notifica del precedente avviso di accertamento. Deduceva inoltre l'irregolarità della notifica, la rilevanza del giudicato formatosi in una controversia analoga promossa dalla coniuge e l'erroneità della dichiarazione di cessazione della materia del contendere, poiché il pagamento della cartella sarebbe stato effettuato soltanto per ottenere la cancellazione dell'ipoteca e non come riconoscimento del debito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché il ricorrente non aveva trascritto il passaggio del ricorso introduttivo dal quale risultasse che la mancata notifica dell'avviso di accertamento era stata tempestivamente contestata. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non era stata trascritta integralmente la relata o l'atto di notifica contestato. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile, sia per la mancata riproduzione della sentenza invocata, sia perché una decisione relativa alla coniuge non poteva produrre giudicato nei confronti del ricorrente, soggetto terzo. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato: la doglianza riguardava un'omessa pronuncia, riconducibile all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., non un vizio motivazionale ex n. 5, e la Commissione regionale aveva implicitamente assorbito le ulteriori censure dopo aver ritenuto inammissibile e comunque infondata la contestazione sulla notifica. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 2.300 euro oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18

    Il ricorso tributario deve contenere tempestivamente e in modo specifico le contestazioni rivolte all'atto impugnato.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24, comma 2

    Le memorie successive al ricorso non possono introdurre domande o eccezioni nuove; nel caso concreto, la Commissione regionale aveva ritenuto tardiva la contestazione della mancata notifica dell'avviso di accertamento.

  • Art. 140 c.p.c.

    Disciplina la notificazione in caso di irreperibilità o rifiuto di ricevere l'atto. Chi contesta la validità della notifica deve fornire e riprodurre gli elementi processuali necessari per consentire il controllo della censura.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1

    Regola le modalità di notificazione degli atti tributari; la contestazione della regolarità della notifica deve essere adeguatamente documentata nel giudizio di legittimità.

  • Art. 324 c.p.c.

    Definisce i presupposti del giudicato formale. La sentenza invocata dal ricorrente non poteva essere fatta valere come giudicato nei confronti di un soggetto diverso dal destinatario della decisione.

  • Art. 2909 c.c.

    L'autorità del giudicato opera tra le parti, i loro eredi o aventi causa; non si estende automaticamente a terzi, anche quando la controversia riguarda un atto impositivo collegato.

  • Art. 360 c.p.c.

    Individua i motivi di ricorso per cassazione. Ogni motivo deve indicare chiaramente il vizio denunciato e sviluppare argomentazioni coerenti con l'ipotesi normativa invocata.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è sufficiente affermare genericamente che una contestazione era stata già proposta: occorre trascrivere o indicare con precisione il passaggio dell'atto processuale che la contiene, nel rispetto del principio di autosufficienza.
  • Quando si contesta la validità di una notificazione, è normalmente necessario riprodurre integralmente la relata, l'avviso di ricevimento o l'atto notificato, così da consentire alla Corte di verificare direttamente il vizio denunciato.
  • Il giudicato formatosi in una causa promossa da un altro soggetto, anche se connessa e basata sul medesimo avviso di accertamento, non si estende automaticamente a chi non era parte di quel giudizio.
  • Nel ricorso per cassazione è essenziale qualificare correttamente il vizio: l'omessa pronuncia appartiene all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., mentre l'omessa o insufficiente motivazione riguarda, nei limiti previsti dalla legge, il n. 5.
  • La decisione può assorbire implicitamente le ulteriori censure quando una questione preliminare, come l'inammissibilità o l'infondatezza della contestazione principale, è sufficiente a definire la controversia.
  • Il pagamento della cartella non determina necessariamente, in astratto, un riconoscimento del debito; tuttavia, per contestarne gli effetti processuali, la censura deve essere proposta tempestivamente, specificamente e con il corretto motivo di impugnazione.

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