Sentenza del 03/02/2016 n. 2074 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La società aveva chiesto il rimborso della maggiore ICI versata dal 1993 al 2001, calcolata sulla base dei precedenti estimi catastali, dopo la revisione delle tariffe prevista dal D.L. n. 16 del 1993 e attuata dal D.M. n. 159 del 2002. Il Comune sosteneva che le nuove tariffe fossero applicabili soltanto dal 1° gennaio 2003, anche perché erano state oggetto di ricorsi alle Commissioni censuarie. La contribuente sosteneva invece che i minori estimi avessero efficacia retroattiva anche ai fini ICI.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Comune, confermando il diritto della contribuente al rimborso della maggiore ICI versata. Ha ritenuto che la L. n. 342 del 2000, art. 74, commi 5 e 6, costituisca norma di interpretazione autentica e riconosca retroattività alle revisioni degli estimi anche con riferimento all'ICI. Il D.M. n. 159 del 2002 ha avuto una funzione meramente ricognitiva dei nuovi estimi, applicabili quindi anche ai periodi precedenti. Le spese processuali sono state compensate, poiché al momento del ricorso non esisteva ancora una giurisprudenza consolidata sulla questione.
Norme richiamate
D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2, comma 1, convertito dalla L. 24 marzo 1993, n. 75
Disposizioni relative alla retroattività dei minori estimi catastali.
La norma è stata interpretata nel senso di attribuire efficacia retroattiva ai minori estimi derivanti dalla revisione delle tariffe catastali.
L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, commi 5 e 6
Le disposizioni sulla retroattività dei minori estimi catastali si applicano anche all'INVIM; le disposizioni del D.L. n. 16 del 1993 si interpretano nel senso che tra le imposte dirette è inclusa anche l'ICI.
La Corte ha qualificato tali disposizioni come interpretazione autentica, riconoscendo l'applicazione retroattiva dei minori estimi anche ai fini ICI.
L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 49, comma 13
Per i nuovi ricorsi alle Commissioni censuarie si applicano le disposizioni di cui al D.L. n. 16 del 1993, art. 2.
La presentazione di ricorsi alle Commissioni censuarie da parte dei Comuni non esclude la retroattività dei nuovi estimi.
D.M. 6 giugno 2002, n. 159
Il decreto ha natura ricognitiva e non costitutiva: individua formalmente i nuovi estimi, i quali sono applicabili retroattivamente secondo la disciplina legislativa precedente.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5
La disposizione, richiamata dal Comune, non è stata ritenuta ostativa all'applicazione retroattiva dei minori estimi ai fini del calcolo dell'ICI.
L. 27 dicembre 2001, n. 488, artt. 9 e 11
Le disposizioni sono state richiamate dal Comune per sostenere l'applicazione delle nuove tariffe dal 1° gennaio 2003, ma tale tesi è stata respinta dalla Corte.
Massime di principio
- Quando una legge successiva qualifica una disposizione come interpretativa, essa può attribuirle efficacia retroattiva, purché tale retroattività sia espressamente prevista e non incida irragionevolmente su rapporti già definiti.
- Un decreto ministeriale che si limita a rendere ufficiali o ricognitivi valori già determinati dalla legge non necessariamente produce effetti soltanto dalla propria entrata in vigore: gli effetti possono decorrere dal momento previsto dalla disciplina sostanziale.
- La revisione retroattiva di un valore catastale può comportare il ricalcolo delle imposte patrimoniali relative a periodi precedenti, nei limiti dei termini di decadenza e prescrizione applicabili alle richieste di rimborso.
- Il fatto che un Comune abbia impugnato i nuovi estimi davanti alle Commissioni censuarie non impedisce, di per sé, l'applicazione retroattiva dei minori valori quando la normativa stabilisce espressamente tale effetto.
- In situazioni analoghe occorre verificare il testo delle norme transitorie e interpretative, la natura dichiarativa o costitutiva dell'atto catastale, i periodi d'imposta interessati e la tempestività della domanda di rimborso.
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