Cassazione Penale, Sentenza n. 25519/2025 del 10/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorsi censuravano, in termini vari e articolati per ciascun imputato, vizi di motivazione e violazioni di legge relativi principalmente a: 1) insufficiente o travisata prova della partecipazione all'associazione mafiosa (art. 416-bis) vs. possibile qualificazione come concorso esterno o favoreggiamento; 2) valutazione e attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (specificità, riscontri e coerenza); 3) utilizzazione e interpretazione delle intercettazioni/captazioni (contesto colloquiale vs. prova di costrizione/intimidazione); 4) riconoscimento (o mancato riconoscimento) dell'aggravante della disponibilità di armi (art. 416-bis, comma 4) e della sua conoscibilità da parte dell'imputato; 5) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis) e presunta disparità di trattamento fra coimputati; 6) presunta violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza e divieto di riqualificazione in peius senza prevedibilità (art. 597 c.p.p.); 7) questioni processuali secondarie (art. 238-bis, correlazione con sentenze passate, art. 521 c.p.p. ecc.).
La decisione
La Corte di Cassazione, nel complesso, ha dichiarato inammissibili la maggior parte dei ricorsi (tra cui quelli di Michele Olimpio, Mario Quaranta, Sabatino Cimmino, Carmine Di Vivo, Giuseppe Mallardo, Raffaele Napolitano, Pasqualina Olimpio, Angelo Pirozzi, Marco Ruggiero) ritenendo che le doglianze ricorsuali proponessero in larga parte letture alternative del materiale probatorio o fossero aspecifiche. Sono invece accolte o parzialmente accolte alcune censure: - Lyudmyla Pylypenko: il ricorso è stato ritenuto fondato sul punto centrale (mancata e adeguata valutazione delle deduzioni difensive in appello sulla qualificazione del fatto e sul ruolo concreto della donna) e la sentenza è stata annullata con rinvio alla Corte d'appello per nuovo giudizio sui punti indicati (parte della motivazione assorbita, altri motivi non esaminati). - Giuseppe Sacco: accolto limitatamente al motivo relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis); la sentenza è annullata quanto a quel punto e rinviata per nuovo esame. - Biagio Vallefuoco: la Corte ritiene fondato il ricorso già sul punto della responsabilità, evidenziando lacune probatorie sulla 'messa a disposizione' attuale e fattiva dell'organizzazione; la posizione è trattata come meritevole di rinnovato esame (annullamento e rinvio plausibile per i profili indicati). Per gli altri ricorrenti la Cassazione ha confermato le statuizioni impugnate e ha condannato gli appellanti alle spese processuali; inoltre, più decisioni hanno disposto condanne al pagamento di somme in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
La Corte conferma che la partecipazione all'associazione mafiosa va provata con facta concludentia; per le mafie storiche la prova del carattere intimidatorio/ambientale può concorrere alla configurazione dell'aggravante; la qualificazione richiede valutazione puntuale del contributo (affectio societatis) e non può fondarsi solo su contiguità o vincoli familiari
art. 629 cod. pen.
In tema di estorsione la Corte ritiene rilevante che dal contesto e dalle intercettazioni emerga la costrizione/intimidazione: un tono colloquiale non esclude la rilevanza intimidatoria se il quadro probatorio mostra soggezione della vittima
art. 648-ter / 648-ter.1 cod. pen.
Riferito in relazione ad autoriciclaggio/autoriciclaggio aggravato; la Corte valuta la pertinenza delle captazioni e dei riscontri rispetto alla riconduzione dei flussi finanziari a proventi illeciti
art. 374-bis cod. pen.
Richiamato per false dichiarazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria; la Corte valuta la sussistenza sulla base degli elementi probatori complessivamente acquisiti
art. 385 cod. pen.
Applicato all'evasione aggravata nel contesto delle aggravanti associative quando emerso nel quadro probatorio
art. 640-bis cod. pen.
Richiamato per truffa ai danni dello Stato e valutato nel suo rapporto con la contestazione associativa quando presente
art. 62-bis cod. pen.
Le attenuanti generiche devono essere valutate dal giudice con motivazione calibrata; la norma ha funzione di riequilibrio sanzionatorio soprattutto se la pena risultasse sproporzionata rispetto al minimo edittale; il rifiuto dell'attenuante non costituisce automaticamente vizio quando la pena finale resta sopra il minimo e la decisione è adeguatamente motivata
art. 597 cod. proc. pen.
Il giudice d'appello può riqualificare il fatto in senso più grave solo entro i limiti di prevedibilità per l'imputato; la Corte richiede che la riqualificazione non violi il diritto di difesa e non comporti una modifica in peius non prevedibile
art. 521 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al principio di correlazione fra accusa e sentenza: la Corte ricorda che non basta un semplice confronto letterale; ciò che conta è se l'imputato è stato messo nelle condizioni concrete di difendersi sull'oggetto dell'imputazione
art. 238-bis cod. proc. pen.
Evidenziato il principio secondo cui il giudice di merito non è vincolato da giudicati esterni ma deve motivare se fonda decisioni su elementi diversi o maggiori; la Corte richiama limiti e correlazioni probatorie con procedimenti passati
art. 521, 187 e 178 cod. proc. pen.
Norme processuali richiamate nei profili di correlazione e di diritto di difesa; la Corte valuta la correttezza formale e sostanziale dell'oggetto dell'imputazione e la possibilità per l'imputato di difendersi
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata per la condanna degli appellanti al pagamento delle spese processuali e somme in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorsi dichiarati inammissibili
art. 606 cod. proc. pen.
Richiamato nei limiti del sindacato di Cassazione: la Corte non riesamina fatti quando i ricorsi propongono mere letture alternative del materiale probatorio; vengono disattese le censure che non individuano vizi logici o violazioni di legge
art. 378 e 379 cod. pen.
Citati nelle ipotesi alternative (favoreggiamento, concorso esterno) rispetto alla partecipazione associativa; la Corte richiama la necessità di adeguata motivazione se si chiede derubricazione
art. 133 cod. pen.
Parametro per la commisurazione della pena preso in considerazione nella valutazione delle attenuanti e dell'entità della pena; la Corte segnala l'obbligo di motivare l'uso dei criteri ex art. 133 quando rilevanti
Massime di principio
- La partecipazione all'associazione mafiosa (art. 416-bis) richiede prova concreta e unitaria (facta concludentia) che attesti l'affectio societatis; mere frequentazioni, rapporti familiari o contiguità ambientale non bastano da sole
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia vanno valutate individualmente: devono possedere specificità, coerenza, costanza e trovare, ove possibile, riscontri oggettivi; il giudice deve motivare puntualmente l'attendibilità
- Intercettazioni e conversazioni colloquiali possono configurare prova di intimidazione o partecipazione se inserite in un quadro probatorio complessivo che dimostri soggezione o obbligo concreto della vittima; non sono però automaticamente probatorie se isolate o contraddette
- L'aggravante dell'associazione armata richiede accertamento della disponibilità di armi e, soprattutto, della conoscenza o della colpevole ignoranza di tale disponibilità da parte dell'imputato; per 'mafie storiche' la prova può considerare il contesto storico, ma resta necessaria motivazione specifica
- La riqualificazione in pejus in sede d'appello è ammessa solo se la nuova qualificazione era prevedibile e non comporta pregiudizio al diritto di difesa; il giudice deve considerare il complesso degli atti processuali che rendono conoscibile l'addebito
- Il diniego o riconoscimento delle attenuanti generiche (art. 62-bis) è di ampia discrezionalità del giudice, ma quest'ultimo deve motivare in modo adeguato, e il riconoscimento è particolarmente rilevante quando si intende ridurre la pena al di sotto del minimo edittale
- In Cassazione le impugnazioni basate su semplici letture alternative dei fatti o su critiche generiche alla valutazione probatoria sono generalmente inammissibili; è necessario indicare vizi logici, contraddizioni decisive o violazioni di legge
- Quando si chiede derubricazione (partecipazione vs concorso esterno o favoreggiamento) la difesa deve proporre argomentazioni specifiche e il giudice d'appello motivare compiutamente la scelta; la mera scelta di qualificazione deve essere sorretta da ragioni probatorie concrete
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