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Sentenza

Sentenza del 23/01/2017 n. 133 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Imposta sulla pubblicità - Messaggio pubblicitario - Cabine foto automatiche

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva che le cabine fotografiche automatiche costituissero sedi secondarie dell'attività e che le scritte identificative apposte su di esse avessero natura di insegne di esercizio, beneficiando quindi dell'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1-bis, primo periodo, del D.lgs. n. 507/1993. L'amministrazione ha invece qualificato tali scritte come messaggi pubblicitari, in quanto le cabine non rappresentano una sede effettiva dell'attività e i relativi pannelli promuovono l'attività o i prodotti mediante indicazioni e marchi.

La decisione

La tesi dell'esenzione è stata respinta. Una cabina fotografica automatica non può essere considerata sede secondaria dell'attività; di conseguenza, le scritte e i marchi riportati su di essa non sono insegne di esercizio, ma mezzi pubblicitari soggetti all'imposta sulla pubblicità. La conclusione è stata ritenuta conforme all'orientamento della Corte di Cassazione, in particolare alle sentenze n. 27497/2014 e n. 27503/2014, nonché all'ordinanza n. 13023/2015.

Norme richiamate

  • Art. 7, comma 1-bis, primo periodo, del D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    Esenzione dall'imposta sulla pubblicità per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono.

    L'esenzione opera solo quando il messaggio costituisce un'insegna riferita alla sede effettiva dell'attività. Non si applica a pannelli o scritte collocati su distributori automatici o cabine che non costituiscono una sede dell'impresa e che svolgono una funzione promozionale.

  • Corte di Cassazione, sentenza n. 27497/2014

    Ha affermato che i distributori automatici non sono, di regola, sedi di svolgimento dell'attività commerciale e che i pannelli raffiguranti prodotti e marchi hanno natura pubblicitaria, non di insegna.

  • Corte di Cassazione, sentenza n. 27503/2014

    Ha confermato la distinzione tra insegna di esercizio, collegata alla sede dell'attività, e messaggio pubblicitario apposto su strutture o apparecchiature destinate alla distribuzione automatica.

  • Corte di Cassazione, ordinanza n. 13023/2015

    Ha richiamato e confermato l'orientamento secondo cui i pannelli identificativi o promozionali sui distributori automatici non beneficiano dell'esenzione prevista per le insegne di esercizio.

Massime di principio

  • Per qualificare un messaggio come insegna di esercizio non è sufficiente che identifichi l'impresa o il marchio: deve anche essere collegato a una sede effettiva in cui l'attività viene svolta.
  • Distributori automatici, cabine e apparecchiature autonome collocati fuori dalla sede aziendale non sono normalmente considerati sedi secondarie dell'impresa ai fini dell'esenzione dall'imposta sulla pubblicità.
  • Le scritte che promuovono prodotti, servizi o marchi, anche quando sono apposte sulla struttura che li distribuisce, tendono a essere qualificate come messaggi pubblicitari e non come insegne.
  • L'esenzione deve essere interpretata restrittivamente: in caso di dubbio, occorre verificare la funzione concreta del messaggio, la sua collocazione e l'effettivo collegamento con una sede operativa.
  • La presenza di elementi identificativi dell'impresa non esclude automaticamente l'imposta se il supporto ha anche una funzione promozionale o non coincide con una sede reale dell'attività.

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