Sentenza del 05/12/2017 n. 5086 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Accertamento - Notificazioni - A mezzo posta - Presa in carico da parte dell'ufficio postale - Attestazione - Rilevanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la prova della data di notificazione degli avvisi di accertamento inviati tramite Poste Italiane. In particolare, si discute se le attestazioni degli uffici postali, che certificano la ricezione e la presa in carico dei file trasmessi dall'ente impositore, siano sufficienti a dimostrare che gli atti sono stati consegnati alle Poste entro il termine di scadenza, anche quando gli avvisi non erano ancora stati materialmente stampati.
La decisione
La presa in carico dei file da parte dell'ufficio postale può essere utilizzata come prova della tempestiva consegna degli avvisi all'operatore postale. Le dichiarazioni degli uffici postali attestano infatti la data di ricezione dei flussi informatici e l'assunzione dell'impegno a stampare e notificare gli atti. Pertanto, ai fini del rispetto del termine di notificazione, rileva la data in cui il materiale è stato consegnato alle Poste, anche se la stampa fisica degli avvisi è avvenuta successivamente.
Massime di principio
- Quando la notificazione avviene tramite un intermediario postale, la tempestività può essere dimostrata dalla presa in carico del documento o del flusso informatico da parte dell'operatore, non necessariamente dalla successiva stampa materiale dell'atto.
- Le attestazioni dell'ufficio postale costituiscono elementi probatori rilevanti per dimostrare la data di consegna all'operatore, purché siano sufficientemente precise, riferibili agli atti interessati e provenienti dall'ufficio competente.
- Per rispettare un termine di notificazione, occorre distinguere tra la data in cui l'ente consegna l'atto al soggetto incaricato della notifica e la data in cui il destinatario lo riceve: la prima può essere decisiva per la tempestività dell'ente notificante.
- La mera circostanza che l'atto sia stato stampato dopo la scadenza non comporta necessariamente l'invalidità della notificazione, se è provato che il relativo file era stato preso in carico dall'operatore postale prima della scadenza.
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